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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 33669/2026

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di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si riportaalla requisitoria in atti e conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, nell’interesse della ricorrente, insiste perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli ha rigettato il riesame del decreto disequestro preventivo dei beni costituenti l’asse ereditario del defunto [OSCURATO:PERSONA] (fratellodella ricorrente) disposto in relazione al delitto di cui all’art. 491 co. 2, in relazione agli artt.489, 475 co.1. e 482 cod. pen. contestato a [OSCURATO:PERSONA].2.

Il ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Carlo [OSCURATO:PERSONA], è affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazioneai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Inutilizzabilità della consulenza tecnica grafologica, avente ad oggetto l’autenticitàdel testamento olografo pubblicato, che sarebbe stata assunta dal P.M. in violazione degliartt. 359, 364,369 bis e 178 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.., per l'omesso avviso all'interessatodella facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (essendo emersi alla data del rilasciodel saggio grafico indizi di colpevolezza a seguito di denuncia di nipoti del decuius, figli delfratello premorto) e di non sottoporsi al rilascio di scritture di comparazione.

Si sostiene,altresì, che, data l’età avanzata del coniuge della ricorrente, avrebbe dovuto farsi ricorso alleforme dell’atto irripetibile.2.2.

Con il secondo motivo, sono denunciati vizi della motivazione dell’ordinanza reiettivadel ricorso riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti, motivazione che si sostieneinesistente o apparente, tale da integrare la violazione di legge.

Secondo la ricorrente ilTribunale avrebbe omesso il confronto critico con la consulenza di parte, e mancato digiustificare, in presenza di esiti di consulenza contrastanti, le ragioni della preferenzaaccreditata a quella del P.M., peraltro, affetta da errori grammaticali e vizi procedurali.2.3.

Con il terzo motivo, sono denunciati violazione di legge e vizi della motivazione inmerito alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al contestato delitto.2.4.

Con il quarto motivo, è attinta la parte dell’ordinanza impugnata relativa alloscrutinio del periculum in mora, della quale è denunciata la contraddittorietà dellamotivazione, sostenendosi che la possibilità per i denuncianti di trascrivere la domanda diaccertamento del diritto di proprietà faccia venir meno la necessità di mantenere il vincolo subeni dei quali in ogni caso la ricorrente era nel possesso legittimo, in quanto certamenteerede pro quota del defunto fratello.3.Con memoria integrativa, il difensore della ricorrente ha replicato alle conclusioni delProcuratore generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.

L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Napoli.2.

Si discute del decreto di sequestro preventivo disposto dal Pubblico ministero neiconfronti dell’odierna ricorrente, in relazione al delitto di uso di atto falso, in seguito alladenuncia-querela sporta dai nipoti del defunto [OSCURATO:PERSONA] i quali, alla stregua di un parerepro veritate di esperto grafologo rappresentavano che, a seguito del decesso del congiunto,avvenuto nell’agosto 2023, era stato pubblicato il 12 settembre 2023 un testamento olografosolo apparentemente redatto dal de cuiu, in data 10 agosto 2021, con il quale l’odiernaricorrente veniva nominata erede universale.

Ne nasceva un procedimento penale a caricodel coniuge della ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]), nel cui ambito il P.M. conferiva incarico diconsulenza a un esperto grafologo, il quale ha ritenuto il testamento apocrifo; seguiva lacitazione diretta a giudizio del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di falsità materiale, e, in ragione dellacondotta della ricorrente - che, ciononostante, ha fatto uso e continuato a disporre dei beniereditati di cui era entrata in possesso sulla base di un testamento di cui è in corsol’accertamento della genuinità intestandosi i beni immobili e compiendo condotte gestorie edi disposizione degli stessi, anche appropriandosi delle somme giacenti sul conto corrente deldefunto fratello – veniva adottato il decreto di sequestro preventivo di cui oggi si discute.2.

Non è fondato il primo motivo di ricorso, che denuncia l’inutilizzabilità della consulenzatecnica del pubblico ministero, avente ad oggetto l’autenticità del testamento olografopubblicato.Secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di prove, anche a seguitodella sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023, l'omesso avviso all'interessato dellafacoltà di non sottoporsi al rilascio di scritture di comparazione non ne determinal'inutilizzabilità. (Sez. 2, n. 20751 del 09/05/2024, Ferrara, Rv. 286407 – 01, che richiama:n. 18 del 1974, Rv. 127683-01; n. 828 del 1973, Rv. 124794-01; n. 496 del 1968, Rv.108573-01), essendosi osservato che il rilascio di saggio grafico non può essere equiparatoalle dichiarazioni autoindizianti la cui inutilizzabilità in caso di violazione delle prescrizioni èprevista dall'art. 63 cod. proc. pen. e, pertanto, non è affetto da nullità il provvedimento concui il giudice disponga la raccolta di essi, al fine di sottoporli al perito quali scritture dicomparazione senza averne dato avviso alle parti ed in mancanza dell'intervento deidifensori” (Sez. 2, n. 16400 del 07/03/2013, Guadagni, Rv. 254886).3.

Sono invece fondati i motivi con i quali è denunciata violazione di legge sotto il profilodella mancanza di motivazione del fumus commissi delicti e, comunque, della sussistenza digravi indizi del delitto contestato alla ricorrente.3.1.

In particolare, in tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il"fumus commissi delicti", presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all'astrattaverifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenzadi concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilitàdell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non devenecessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per lemisure cautelari personali.( Sez. 4 n. 20341 del 03/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286366);il "periculum in mora" deve presentare, cioè, i requisiti della concretezza ed attualità erichiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per lacommissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui siprocede.( Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017 (dep. 2018), Polifroni e altro, Rv. 272928).3.2.

Ora, nel caso di specie, l’elemento al quale il provvedimento impugnato ha accordatodecisivo rilievo nell’accreditare la sussistenza del fumus commissi delicti è costituito dall’esitodella consulenza grafologica svolta su incarico del Pubblico ministero nel paralleloprocedimento a carico del coniuge della ricorrente.3.3.

E, però, a fronte di specifiche deduzioni tecniche contenute nella richiesta di riesamein merito alle conclusioni raggiunte dal consulente del Pubblico ministero, anche corredatedall’allegazione di altro elaborato tecnico predisposto dal consulente della difesa, l’ordinanzaimpugnata è del tutto priva del confronto critico necessario ad escludere il vizio denunciatodi mancanza di motivazione.3.4.

Trattandosi di radicale omissione della motivazione sul punto, le ricadute di tale vizioargomentativo sull’apparato giustificativo del provvedimento con riguardo al tema del fumuscommissi delicti sono tali da privarlo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza, la cui assenza rende la motivazione mancante sul punto, o comunque soloapparente, come tale non idonea a consentire la comprensione dell’iter logico seguito dalGiudice nel dare rilievo alle conclusioni del consulente del P.M., e, quindi, nell’affermare lasussistenza di concreti elementi di riconducibilità del fatto all’odierna ricorrente.3.5.

Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte, nella sua più autorevoleespressione, ha da tempo chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse inmateria di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in talenozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizidella motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dalgiudice. (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Conf.

S.U., 29/05/2008 n.25933, Malgioglio, non massimata sul punto).3.6.

Nel rinovato giudizio di merito, il Tribunale dovrà sanare la segnalata aporiamotivazionale, argomentando in merito all’elemento potenzialmente decisivo nel senso dellaprevalenza accordata agli esiti della consulenza del Pubblico ministero.3.7.

Resta assorbito, ma non precluso all’esito del nuovo scrutinio, l’ulteriore motivoincentrato sul periculum in mora.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoliin diversa composizione.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Scarlini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si riportaalla requisitoria in atti e conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, nell’interesse della ricorrente, insiste perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli ha rigettato il riesame del decreto disequestro preventivo dei beni costituenti l’asse ereditario del defunto [OSCURATO:PERSONA] (fratellodella ricorrente) disposto in relazione al delitto di cui all’art. 491 co. 2, in relazione agli artt.489, 475 co.1. e 482 cod. pen. contestato a [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Carlo [OSCURATO:PERSONA], è affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazioneai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Inutilizzabilità della consulenza tecnica grafologica, avente ad oggetto l’autenticitàdel testamento olografo pubblicato, che sarebbe stata assunta dal P.M. in violazione degliartt. 359, 364,369 bis e 178 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.., per l'omesso avviso all'interessatodella facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (essendo emersi alla data del rilasciodel saggio grafico indizi di colpevolezza a seguito di denuncia di nipoti del decuius, figli delfratello premorto) e di non sottoporsi al rilascio di scritture di comparazione. Si sostiene,altresì, che, data l’età avanzata del coniuge della ricorrente, avrebbe dovuto farsi ricorso alleforme dell’atto irripetibile.2.2. Con il secondo motivo, sono denunciati vizi della motivazione dell’ordinanza reiettivadel ricorso riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti, motivazione che si sostieneinesistente o apparente, tale da integrare la violazione di legge. Secondo la ricorrente ilTribunale avrebbe omesso il confronto critico con la consulenza di parte, e mancato digiustificare, in presenza di esiti di consulenza contrastanti, le ragioni della preferenzaaccreditata a quella del P.M., peraltro, affetta da errori grammaticali e vizi procedurali.2.3. Con il terzo motivo, sono denunciati violazione di legge e vizi della motivazione inmerito alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al contestato delitto.2.4. Con il quarto motivo, è attinta la parte dell’ordinanza impugnata relativa alloscrutinio del periculum in mora, della quale è denunciata la contraddittorietà dellamotivazione, sostenendosi che la possibilità per i denuncianti di trascrivere la domanda diaccertamento del diritto di proprietà faccia venir meno la necessità di mantenere il vincolo subeni dei quali in ogni caso la ricorrente era nel possesso legittimo, in quanto certamenteerede pro quota del defunto fratello.3.Con memoria integrativa, il difensore della ricorrente ha replicato alle conclusioni delProcuratore generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Napoli.2. Si discute del decreto di sequestro preventivo disposto dal Pubblico ministero neiconfronti dell’odierna ricorrente, in relazione al delitto di uso di atto falso, in seguito alladenuncia-querela sporta dai nipoti del defunto [OSCURATO:PERSONA] i quali, alla stregua di un parerepro veritate di esperto grafologo rappresentavano che, a seguito del decesso del congiunto,avvenuto nell’agosto 2023, era stato pubblicato il 12 settembre 2023 un testamento olografosolo apparentemente redatto dal de cuiu, in data 10 agosto 2021, con il quale l’odiernaricorrente veniva nominata erede universale. Ne nasceva un procedimento penale a caricodel coniuge della ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]), nel cui ambito il P.M. conferiva incarico diconsulenza a un esperto grafologo, il quale ha ritenuto il testamento apocrifo; seguiva lacitazione diretta a giudizio del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di falsità materiale, e, in ragione dellacondotta della ricorrente - che, ciononostante, ha fatto uso e continuato a disporre dei beniereditati di cui era entrata in possesso sulla base di un testamento di cui è in corsol’accertamento della genuinità intestandosi i beni immobili e compiendo condotte gestorie edi disposizione degli stessi, anche appropriandosi delle somme giacenti sul conto corrente deldefunto fratello – veniva adottato il decreto di sequestro preventivo di cui oggi si discute.2. Non è fondato il primo motivo di ricorso, che denuncia l’inutilizzabilità della consulenzatecnica del pubblico ministero, avente ad oggetto l’autenticità del testamento olografopubblicato.Secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di prove, anche a seguitodella sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023, l'omesso avviso all'interessato dellafacoltà di non sottoporsi al rilascio di scritture di comparazione non ne determinal'inutilizzabilità. (Sez. 2, n. 20751 del 09/05/2024, Ferrara, Rv. 286407 – 01, che richiama:n. 18 del 1974, Rv. 127683-01; n. 828 del 1973, Rv. 124794-01; n. 496 del 1968, Rv.108573-01), essendosi osservato che il rilascio di saggio grafico non può essere equiparatoalle dichiarazioni autoindizianti la cui inutilizzabilità in caso di violazione delle prescrizioni èprevista dall'art. 63 cod. proc. pen. e, pertanto, non è affetto da nullità il provvedimento concui il giudice disponga la raccolta di essi, al fine di sottoporli al perito quali scritture dicomparazione senza averne dato avviso alle parti ed in mancanza dell'intervento deidifensori” (Sez. 2, n. 16400 del 07/03/2013, Guadagni, Rv. 254886).3. Sono invece fondati i motivi con i quali è denunciata violazione di legge sotto il profilodella mancanza di motivazione del fumus commissi delicti e, comunque, della sussistenza digravi indizi del delitto contestato alla ricorrente.3.1. In particolare, in tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il"fumus commissi delicti", presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all'astrattaverifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenzadi concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilitàdell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non devenecessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per lemisure cautelari personali.( Sez. 4 n. 20341 del 03/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286366);il "periculum in mora" deve presentare, cioè, i requisiti della concretezza ed attualità erichiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per lacommissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui siprocede.( Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017 (dep. 2018), Polifroni e altro, Rv. 272928).3.2. Ora, nel caso di specie, l’elemento al quale il provvedimento impugnato ha accordatodecisivo rilievo nell’accreditare la sussistenza del fumus commissi delicti è costituito dall’esitodella consulenza grafologica svolta su incarico del Pubblico ministero nel paralleloprocedimento a carico del coniuge della ricorrente.3.3. E, però, a fronte di specifiche deduzioni tecniche contenute nella richiesta di riesamein merito alle conclusioni raggiunte dal consulente del Pubblico ministero, anche corredatedall’allegazione di altro elaborato tecnico predisposto dal consulente della difesa, l’ordinanzaimpugnata è del tutto priva del confronto critico necessario ad escludere il vizio denunciatodi mancanza di motivazione.3.4. Trattandosi di radicale omissione della motivazione sul punto, le ricadute di tale vizioargomentativo sull’apparato giustificativo del provvedimento con riguardo al tema del fumuscommissi delicti sono tali da privarlo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza, la cui assenza rende la motivazione mancante sul punto, o comunque soloapparente, come tale non idonea a consentire la comprensione dell’iter logico seguito dalGiudice nel dare rilievo alle conclusioni del consulente del P.M., e, quindi, nell’affermare lasussistenza di concreti elementi di riconducibilità del fatto all’odierna ricorrente.3.5. Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte, nella sua più autorevoleespressione, ha da tempo chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse inmateria di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in talenozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizidella motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dalgiudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Conf. S.U., 29/05/2008 n.25933, Malgioglio, non massimata sul punto).3.6. Nel rinovato giudizio di merito, il Tribunale dovrà sanare la segnalata aporiamotivazionale, argomentando in merito all’elemento potenzialmente decisivo nel senso dellaprevalenza accordata agli esiti della consulenza del Pubblico ministero.3.7. Resta assorbito, ma non precluso all’esito del nuovo scrutinio, l’ulteriore motivoincentrato sul periculum in mora. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoliin diversa composizione.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Scarlini
Decreto Cassazione n. 33669/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris