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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32619/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] imputato in ordine alla fattispecie ex art. 5 del Dlgs. 74/2000 , è inammissibile.

Il motivo inerente l'omessa valutazione di profili rilevanti, con riferimento al dolo, è generico in assenza della rappresentazione delle ragioni in fatto e diritto di tale prospettazione.

Anche il richiamo a due pronunce di legittimità è scevro da ogni concreto riferimento alla analisi e critica della sentenza impugnata.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il maggio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] imputato in ordine alla fattispecie ex art. 5 del Dlgs. 74/2000 , è inammissibile. Il motivo inerente l'omessa valutazione di profili rilevanti, con riferimento al dolo, è generico in assenza della rappresentazione delle ragioni in fatto e diritto di tale prospettazione. Anche il richiamo a due pronunce di legittimità è scevro da ogni concreto riferimento alla analisi e critica della sentenza impugnata. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il maggio 2024.
Sentenza Cassazione n. 32619/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris