CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 27018/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 1063/2021 in data 12/01/2022 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stata ammesso alla richiesta trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilil:à del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] MeDli, che si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12/01/2022, il Tribunale di Firenze rigettava l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza ex art. 299 cod. proc. pen. con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, in data 06/10/2021, respingeva l'istanza /1, ey). di revoca della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di rapina aggravata in concorso. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente formale unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. h) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273, commi 1 e 1 bis, cod. proc. pen., che richiama, quanto ai criteri di valutazione degli indizi di colpevolezza, l'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.; violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento ai predetti criteri di valutazione degli indizi di colpevolezza ed omessa motivazione sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del coindagato; travisamento dei fatti in relazione ad elementi indiziari in realtà inesistenti negli atti del procedimento. Il Tribunale ha censurato la valutazione della difesa c:he aveva attribuito carattere risolutivo e dirimente ai contenuti del verbale delle dichiarazioni rese in incidente probatorio da [OSCURATO:PERSONA] sentita ex art. 20 cod. proc. pen., idonee a far venir meno la gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA], rilevando l'esistenza di un inalterato "coacervo indiziarlo" a carico del prevenuto. Con circonlocuzioni ripetute, dal contenuto progressivamente differente, il Tribunale ha evidenziato il "solido compendio indiziario" costituito: 1) dal fatto che lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe eseguito prima della rapina alcuni giri (poi divenuti frequenti sopralluoghi) nei pressi dell'abitazione in cui era stato perpetrato il fatto di reato; 2) dalla circostanza che il telefono dello [OSCURATO:PERSONA] fosse spento al momento della rapina (così come quello del cugino - in realtà, zio - [OSCURATO:PERSONA]); 3) dal fatto che lo [OSCURATO:PERSONA] avesse confessato alla coindagata che la rapina era stata eseguita da un gruppo che includeva lo [OSCURATO:PERSONA]. Un argomento completamente pretermesso dal Tribunale riguarda il valore probatorio da attribuirsi alle dichiarazioni del coimputato, in tema di gravità indiziaria, alla luce del rinvio operato dall'art. 273, comma 1-bis all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: tematica non trattata dalla difesa nell'atto di appello, essendosi ivi sostenuta l'assoluta inesistenza/insufficienza di elementi indiziari a carico del ricorrente, ma che doveva invece essere adeguatamente considerata dal Tribunale all'atto dell'individuazione del nucleo dei gravi elementi indiziari contenuti nelle dichiarazioni della coindagata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.2. La sopravvenienza costituita dall'esame di [OSCURATO:PERSONA] (alias, [OSCURATO:PERSONA]), sentita a norma dell'art. 210 cod. proc. per. in sede di incidente probatorio all'udienza avanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa in data 28/09/2021, ha consentito di acquisire elementi che il Tribunale non pare aver correttamente considerato e valutato. Come evidenziato dalla difesa, la coindagata [OSCURATO:PERSONA], già prima di essere assunta nelle forme previste dall'art. 392 cod. proc. pen., in sede di dichiarazioni spontanee, chiamata in data 05/05/2021 a compiere un riconoscimento fotografico finalizzato ad individuare i responsabili della rapina in villa avvenuta in data 15/02/2021 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava di riconoscere le foto ritraenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nel medesimo contesto, la donna affermava di aver visto quel giorno nelle vicinanze del luogo in cui prestava l'attività lavorativa, a bordo di un'autovettura di colore grigio chiaro Allija, il cugino ed un altro ragazzo dalla stessa non riconosciuto; indi, precisava, inoltre, di aver raccolto il giorno successivo la confidenza di Allija sul fatto che fossero stati loro tre a fare la rapina in villa. Successivamente, la Prytula, nel verbale di interrogatorio reso, sempre in data 05/05/2021, alla presenza del difensore, dopo aver escluso il proprio coinvolgimento nella vicenda delittuosa e nel confermare la confidenza fattale da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava testualmente: "riconosco senza ombra di dubbio, alla foto n. 6 ... [OSCURATO:PERSONA] ... (che) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era alla conduzione della vettura grigia; riconosco senza ombra di dubbio, alla foto n. 8 ... il cugino di [OSCURATO:PERSONA], che era a bordo della vettura il 15/02/2021, il giorno della rapina; riconosco senza ombra di dubbio, alla foto n. 9 ... Adnan, il figlio di [OSCURATO:PERSONA], il quale ho visto transitare più volte nei giorni precedenti alla rapina nella zona unitamente a [OSCURATO:PERSONA]". In sede di incidente probatorio, la donna mutava sostanzialmente la propria precedente versione, affermando di aver visto insieme sulla macchina, il giorno della rapina e poco prima della stessa, solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 11 verbale di incidente probatorio), negando sostanzialmente la presenza di una terza persona a bordo dell'auto in quel contesto; richiesta, poi, di precisare il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda, la Prytula dichiarava di aver visto costui solo cinque giorni prima della rapina aggirarsi nei pressi della villa (pag. 12 verbale citato); nessuna dichiarazione veniva invece resa dalla donna in ordine alla presunta confessione della rapina da parte di [OSCURATO:PERSONA] da parte di un gruppo comprendente lo [OSCURATO:PERSONA]. 3. Fermo quanto precede, l'istanza difensiva di revoca, fondata su censure che non investono gli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare ma il novum rappresentato dagli esiti del disposto incidente probatorio, è tale da imporre una rivalutazione complessiva degli stessi. In tale contesto, il Tribunale, nuovamente investito a seguito della presente pronuncia di annullamento, dovrà necessariamente verificare se gli elementi probatori, unitariamente considerati alla luce dei contenuti dell'esame effettuato in contraddittorio di [OSCURATO:PERSONA], consentano di ritenere nell'attualità la permanenza o meno del giudizio di gravità indiziaria nei confronti del ricorrente, previa applicazione della regola prevista dall'art. 192, comma .3, cod. proc. pen., a cui rinvia l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., che esclude, ai fini dell'utilizzabilità della prova dichiarativa del coindagato, di considerare sufficiente la credibilità del dichiarante, ma che impone, al converso, la necessità di un riscontro esterno individualizzante, capace di assumere "idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate, e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora in itinere, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato" (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598). 4. Alla pronuncia consegue il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all