CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2023
Cassazione n. 42112/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 19983/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini di condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6) cod. pen. - è aspecifico in quanto non si confronta con la motivazione della Corte distrettuale — immune da vizi logici — che ha escluso il beneficio in ragione del ritardo con il quale vi erano state le dichiarazioni autoaccusatorie e scagionanti nei confronti del cugino, che intanto aveva presentato denunzia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.