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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 19076/2026

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le del riesame di Catanzaro.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso peril rigetto del ricorso, dandosi atto che non è presente il difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, qualegiudice adito ai sensi dell’art.310 cod.proc.pen., ha accolto l’appello proposto dalpubblico ministero avverso l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso ilTribunale di Crotone e con la quale era stata rigettata l’istanza di applicazione dellamisura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indiziatodel delitto di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e di quellodi cui all’art. 23, commi 1, n.1) e comma 3, l. 18 aprile 1975, n.110, nonché diquelli previsti dagli artt. 648 e 697 cod.pen..Il Tribunale ha premesso l’esposizione dei fatti operata dal GIP procedente;dalla quale risultava che, nel corso di una perquisizione personale e domiciliareoperata dai Carabinieri di Strongoli nei confronti dell’indagato, era stata rinvenuta,presso un attiguo immobile abbandonato, sostanza stupefacente del tipo cocaina,hashish e marijuana, oltre a materiale atto al confezionamento, unitamente a duearmi clandestine; che, peraltro, lo stesso GIP aveva ritenuto carente il presuppostodei gravi indizi di colpevolezza, argomentando che lo stupefacente e le armifossero stati rinvenuti in luoghi non direttamente riconducibili all’indagato eaccessibili a terzi.2.

Esaminando i motivi di appello proposti dal pubblico ministero, ilTribunale ne ha rilevato la fondatezza.In punto di fatto, ha osservato che – presso il magazzino seminterrato diproprietà dell’indagato – era stato rinvenuto materiale idoneo al confezionamentodi stupefacente e infiorescenze di sostanza del tipo marijuana; mentre, all’internodi un attiguo immobile abbandonato, sul davanzale era stata rinvenuta sostanzadi vario tipo, dal peso ivi specificato, oltre a un bilancino e a una forbice; e,all’interno di una stanza sita nel medesimo immobile, erano state rinvenute varieinfiorescenze di sostanza del tipo marijuana già confezionate in buste in cellophanetrasparenti, oltre a una pistola con munizioni.Il giudice dell’appello ha ritenuto che i predetti elementi avessero univocavalenza indiziaria, atteso il luogo di ritrovamento delle sostanze, seppure nonrinvenute nel luogo di privata dimora dell’indagato; valorizzando il dato in base alquale le predette buste di cellophane erano del tutto simili a quelle utilizzate dalGiardino per conservare gli alimenti e rinvenute nella sua disponibilità,evidenziando altresì la compatibilità tra i sacchi in cordura rinvenuti nell’immobileabbandonato con quelli presenti all’interno del magazzino dell’abitazione; nonchél’elemento per cui le infiorescenze rinvenute presso l’abitazione dell’indagato eranodello stesso tipo di quelle trovate presso l’immobile abbandonato; ritenendo,conseguentemente, che a non diversa conclusione potesse giungersi sulla basedell’esame delle deduzioni difensive.In ordine alle esigenze cautelari, il Collegio ha ritenuto che il pericolo direiterazione fosse desumibile dalla gravità delle condotte ascritte e che unicamisura idonea fosse quella maggiormente afflittiva; ritenendo inadeguata lamisura degli arresti domiciliari atteso che la base logistica di gestione dell’attivitàera identificabile proprio con l’abitazione dell’indagato.3.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione PietroGiardino, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.3.1 Dopo avere operato un riassunto dell’ordinanza reiettiva emessa dalGIP e della memoria difensiva depositata nel procedimento di appello, con il primomotivo di impugnazione ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi dicolpevolezza.Ha argomentato che il Tribunale, nell’accogliere l’appello del p.m., sisarebbe fondato su mere presunzioni, formulando una conclusione da ritenerepriva di idoneo sostegno logico; ha esposto che, nei locali nella diretta disponibilitàdell’indagato, non era stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente diversarispetto alle infiorescenze, senza spiegare il dato della asserita identità rispetto aquelle successivamente rinvenute presso il locale abbandonato.Ulteriormente, ha ritenuto priva di base logica l’asserzione per cuil’indagato fosse l’unico soggetto ad avere accesso presso tale ultimo locale;ritenendo pure, parimenti, illogica la deduzione fondata sull’identità tra le buste alcui interno erano state ritrovate la droga e le armi con quelle nella disponibilità delGiardino oltre che quello inerente alla compatibilità tra i sacchi in cordura rinvenutinel magazzino con quelli presenti nel predetto immobile.3.2 Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la mancanza e/o lamanifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza delle esigenzecautelari in relazione all’art.274, lett.c), cod.proc.pen..Ha dedotto che il Tribunale avrebbe reso una motivazione tautologica e nonraffrontata con il caso concreto e che, comunque, avrebbe omesso di motivareadeguatamente in ordine alla idoneità di una misura più gradata rispetto a quelladella custodia in carcere.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

In via di premessa e in punto di precisazione degli oneri motivazionaliimposti al giudice dell’appello cautelare, nell’ipotesi di accoglimento di appelloproposto avverso un’ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione dellamisura, questa Corte ha evidenziato che l'ordinanza medesima è tenuta amotivare, in conformità al disposto dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., inordine a tutti i suoi presupposti - gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari ecriteri di scelta del vincolo – potendo anche legittimamente fare richiamo ad altroautonomo esame critico degli elementi richiamati e delle ragioni della ritenutarilevanza degli stessi e, per altro verso, si argomenti l'avvenuta valutazione dellespecifiche questioni prospettate dalle parti (Sez. 6, n. 36428 del 30/09/2025,Greco, Rv. 288889 – 01; Sez. 6, n. 57529 del 29/11/2017, Desiderato, Rv. 272205-01).Dovendosi altresì evocare l’ulteriore principio – recentemente consolidatosi- in base al quale, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame infunzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primogiudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazionerafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimentoincidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunziariformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devonoessere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamenteaccettabili, tratte dall'intero compendio processuale, configurandosi – in casocontrario – un vizio della motivazione (Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, Grossi,Rv. 285020 – 01; Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 04; Sez.5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593 – 01).3.

Tanto premesso, il primo motivo – attinente alla valutazione dei graviindizi di colpevolezza – non è fondato.3.1 A tale proposito, va ricordato che – in riferimento al dispostodell’art.273, commi 1 e 1-bis, cod.proc.pen. – le predette norme impongono laformulazione di un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilitàdell'indagato in ordine ai reati addebitatigli; in ordine al quale è sufficientequalunque elemento probatorio, in quanto i necessari "gravi indizi di colpevolezza"non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare unmotivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutatisecondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2,cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cit. (Sez. 5, n. 8342del 03/12/2025, A., Rv.; Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Zinno, Rv.287532 – 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 – 02).3.2 Ciò posto, la motivazione adottata dal Tribunale su tale specifico profilorisponde ai criteri dettati dai predetti principi ed è immune dal denunciato vizio diillogicità.Difatti, il Tribunale ha fornito una motivazione analitica degli elementi difatto sottoposti al proprio esame, ponendosi in diretto e adeguato raffronto critico,tanto con le argomentazioni alla base dell’ordinanza impugnata quanto con lededuzioni difensive.Rammentando, sul punto, che il ricorso per cassazione con il quale silamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicitàdella motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi didiritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano laricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione dellecircostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178- 01); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimentoemesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazionealla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, seil giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hannoindotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e dicontrollare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana,Rv. 255460 - 01); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compitodi verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi deldiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.3.3 Il Tribunale ha quindi operato una valutazione sinottica eintrinsecamente logica dei molteplici elementi fattuali desumibili dai verbali diperquisizione e di arresto.Specificamente evidenziando il dato, rimasto – di fatto – privo di adeguatae idonea contestazione in punto di logicità, in base al quale il locale abbandonatoal cui interno erano state rinvenute la sostanza stupefacente e l’arma dovevaritenersi, di fatto, nella diretta e immediata disponibilità dell’indagato; risultando,quindi, non decisiva la circostanza, sottolineata in sede di procedimento di appelloe implicitamente ribadita in questa sede, in forza della quale il locale stessepotesse essere accessibile anche da parte di terzi.Avendo il Collegio sottolineato la valenza indiziaria da attribuire ad altriunivoci dati fattuali; quali l’identità tra le buste al cui interno era stata confezionatala sostanza a quelle utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] per conservare alimenti e rinvenutepresso il suo domicilio nonché la compatibilità tra i sacchi in cordura ritrovati nelmagazzino di proprietà dell’indagato con quelli rinvenuti nel locale in stato diabbandono; dovendosi pure ritenere logica la valenza confermativa attribuita alritrovamento, presso il domicilio dell’indagato, di infiorescenze di marijuana (purepresenti nel locale e nel vano dell’autovettura Fiat ivi parcheggiata).Sottolineando, altresì, il dato sintomatico pure menzionato dal Tribunale(pag.3 dell’ordinanza) e per il quale, presso il magazzino seminterrato di proprietàdell’indagato, era stato rinvenuto materiale atto al confezionamento distupefacenti, quali un bilancino di precisione; aggiungendo che un idoneoelemento a supporto, dedotto dalle controdeduzioni depositate dal p.m. in udienza,potesse trarsi dalla presenza, presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], di una videocameradi sorveglianza che consentiva la visione in remoto del locale abbandonato e, inparticolare, dell’ingresso e della finestra del casolare.3.4 D’altra parte, l’ordinanza impugnata contiene anche un’analitica eintrinsecamente logica confutazione delle argomentazioni difensive (peraltro nonspecificamente richiamate all’interno del motivo e riprodotte solo nella premessadell’atto con il richiamo alla relativa memoria) e con le quali è stato dato atto chele relative allegazioni non erano idonee a dimostrare che il locale fosseeffettivamente in uso a terze persone, ritenendo meramente suggestivo il dato delritrovamento, presso lo stesso, di un documento di identità intestato a soggettostraniero.La complessiva valutazione degli elementi indiziari deve quindi ritenersirispondente ai necessari criteri di logicità.4.

Anche il motivo attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari e allascelta della misura è infondato.4.1 In relazione alle argomentazioni del ricorrente - facenti riferimento altesto dell’art.274, lett.c), cod.proc.pen., come risultante per effetto dellemodifiche introdotte dalla l. 16 aprile 2015, n.47, in base al quale le situazioni diessere desunte «esclusivamente» dalla qualità del titolo di reato per cui si procede- questa Corte ha evidenziato che tale formulazione normativa non osta allaconsiderazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e dellecircostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanzedi fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi divalutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta delsoggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017,Silvestrin, Rv. 271522 - 01; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798- 01).La valutazione del Tribunale è, quindi, da ritenersi coerente con i predettiprincipi, nella parte in cui ha ritenuto desumibile un concreto e attuale pericolo direiterazione sulla scorta della particolare gravità della condotta, caratterizzata(oltre che dal possesso di armi clandestine) dalla detenzione a fini di spaccio disostanza stupefacente di varia natura, atta a dimostrare il collegamento nonoccasionale con ambienti criminali.4.2 D’altra parte, non sussiste il lamentato vizio motivazione conseguentealla mancata esposizione delle ragioni specifiche in base alle quali doveva ritenersiinidonea, nel caso concreto, l’applicazione della misura degli arresti domiciliari,eventualmente accompagnati delle procedure di controllo regolate dall’art.275-bis,comma 1, cod.proc.pen..In relazione a tale profilo, va ricordato che Sez.U., n.20769 del 28/04/2016,Lovisi, Rv. 266651 - 01 avevano ritenuto (punto 4.1 del “considerato in diritto”)che, all’indomani della riforma introdotta dalla l. 16 aprile 2015, n.47 e ove non sisia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della solamisura di massimo rigore, deve ritenersi sempre necessaria, in sede diapplicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sullainidoneità degli arresti domiciliari controllati.Il principio espresso dalle Sezioni unite ha, peraltro, trovato una successivaelaborazione da parte delle Sezioni semplici, le quali hanno ritenuto che il giudiziodel Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenereil pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbentee pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di unodegli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-biscod.proc.pen.; con la conseguenza che deve ritenersi assolto l'onere motivazionalesulla assoluta proporzionalità della misura carceraria – in relazione all’art.275,comma 3-bis, cod.proc.pen. - quando si esclude in radice l'idoneità del regimecautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico inrelazione allo stesso art.275-bis cod.proc.pen., il quale dispone che tali modalitàsono sempre disposte dal Giudice procedente ‹‹salvo che le ritenga nonnecessarie›› (in termini, Sez.2, n.43042 del 25/09/2019, Marsili, RV. 277762 –01; Sez.2, n.31572 del 16/06/2017, Caterino, RV. 270463 – 01;); ciò in quantola prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovotipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria dellacautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodiainframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fattocontestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti,pur se connotati dall'adozione del braccialetto (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024,[OSCURATO:PERSONA]. 286343 - 01).Nel caso in esame, la motivazione del Tribunale dell’appello cautelare èpienamente corrispondente ai suddetti principi, avendo il Collegio ritenuto inidoneala misura degli arresti domiciliari in considerazione del determinante dato fattualeper il quale la condotta di detenzione ai fini di spaccio era stata perfezionataprendendo come base logistica il proprio domicilio; con conseguente inidoneitàdella misura più gradata in riferimento al criterio generale dettato dall’art.275,comma 1, cod.proc.pen..5.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

Segue altresì la trasmissione degli atti alla cancelleria per gliadempimenti di cui all’art. 28 regol.esec. cod.proc.pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per l'avviso ai sensi dell'art.28 regol.esec.cod. proc. pen.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le del riesame di Catanzaro.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso peril rigetto del ricorso, dandosi atto che non è presente il difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, qualegiudice adito ai sensi dell’art.310 cod.proc.pen., ha accolto l’appello proposto dalpubblico ministero avverso l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso ilTribunale di Crotone e con la quale era stata rigettata l’istanza di applicazione dellamisura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indiziatodel delitto di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e di quellodi cui all’art. 23, commi 1, n.1) e comma 3, l. 18 aprile 1975, n.110, nonché diquelli previsti dagli artt. 648 e 697 cod.pen..Il Tribunale ha premesso l’esposizione dei fatti operata dal GIP procedente;dalla quale risultava che, nel corso di una perquisizione personale e domiciliareoperata dai Carabinieri di Strongoli nei confronti dell’indagato, era stata rinvenuta,presso un attiguo immobile abbandonato, sostanza stupefacente del tipo cocaina,hashish e marijuana, oltre a materiale atto al confezionamento, unitamente a duearmi clandestine; che, peraltro, lo stesso GIP aveva ritenuto carente il presuppostodei gravi indizi di colpevolezza, argomentando che lo stupefacente e le armifossero stati rinvenuti in luoghi non direttamente riconducibili all’indagato eaccessibili a terzi.2. Esaminando i motivi di appello proposti dal pubblico ministero, ilTribunale ne ha rilevato la fondatezza.In punto di fatto, ha osservato che – presso il magazzino seminterrato diproprietà dell’indagato – era stato rinvenuto materiale idoneo al confezionamentodi stupefacente e infiorescenze di sostanza del tipo marijuana; mentre, all’internodi un attiguo immobile abbandonato, sul davanzale era stata rinvenuta sostanzadi vario tipo, dal peso ivi specificato, oltre a un bilancino e a una forbice; e,all’interno di una stanza sita nel medesimo immobile, erano state rinvenute varieinfiorescenze di sostanza del tipo marijuana già confezionate in buste in cellophanetrasparenti, oltre a una pistola con munizioni.Il giudice dell’appello ha ritenuto che i predetti elementi avessero univocavalenza indiziaria, atteso il luogo di ritrovamento delle sostanze, seppure nonrinvenute nel luogo di privata dimora dell’indagato; valorizzando il dato in base alquale le predette buste di cellophane erano del tutto simili a quelle utilizzate dalGiardino per conservare gli alimenti e rinvenute nella sua disponibilità,evidenziando altresì la compatibilità tra i sacchi in cordura rinvenuti nell’immobileabbandonato con quelli presenti all’interno del magazzino dell’abitazione; nonchél’elemento per cui le infiorescenze rinvenute presso l’abitazione dell’indagato eranodello stesso tipo di quelle trovate presso l’immobile abbandonato; ritenendo,conseguentemente, che a non diversa conclusione potesse giungersi sulla basedell’esame delle deduzioni difensive.In ordine alle esigenze cautelari, il Collegio ha ritenuto che il pericolo direiterazione fosse desumibile dalla gravità delle condotte ascritte e che unicamisura idonea fosse quella maggiormente afflittiva; ritenendo inadeguata lamisura degli arresti domiciliari atteso che la base logistica di gestione dell’attivitàera identificabile proprio con l’abitazione dell’indagato.3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione PietroGiardino, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.3.1 Dopo avere operato un riassunto dell’ordinanza reiettiva emessa dalGIP e della memoria difensiva depositata nel procedimento di appello, con il primomotivo di impugnazione ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi dicolpevolezza.Ha argomentato che il Tribunale, nell’accogliere l’appello del p.m., sisarebbe fondato su mere presunzioni, formulando una conclusione da ritenerepriva di idoneo sostegno logico; ha esposto che, nei locali nella diretta disponibilitàdell’indagato, non era stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente diversarispetto alle infiorescenze, senza spiegare il dato della asserita identità rispetto aquelle successivamente rinvenute presso il locale abbandonato.Ulteriormente, ha ritenuto priva di base logica l’asserzione per cuil’indagato fosse l’unico soggetto ad avere accesso presso tale ultimo locale;ritenendo pure, parimenti, illogica la deduzione fondata sull’identità tra le buste alcui interno erano state ritrovate la droga e le armi con quelle nella disponibilità delGiardino oltre che quello inerente alla compatibilità tra i sacchi in cordura rinvenutinel magazzino con quelli presenti nel predetto immobile.3.2 Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la mancanza e/o lamanifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza delle esigenzecautelari in relazione all’art.274, lett.c), cod.proc.pen..Ha dedotto che il Tribunale avrebbe reso una motivazione tautologica e nonraffrontata con il caso concreto e che, comunque, avrebbe omesso di motivareadeguatamente in ordine alla idoneità di una misura più gradata rispetto a quelladella custodia in carcere.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. In via di premessa e in punto di precisazione degli oneri motivazionaliimposti al giudice dell’appello cautelare, nell’ipotesi di accoglimento di appelloproposto avverso un’ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione dellamisura, questa Corte ha evidenziato che l'ordinanza medesima è tenuta amotivare, in conformità al disposto dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., inordine a tutti i suoi presupposti - gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari ecriteri di scelta del vincolo – potendo anche legittimamente fare richiamo ad altroautonomo esame critico degli elementi richiamati e delle ragioni della ritenutarilevanza degli stessi e, per altro verso, si argomenti l'avvenuta valutazione dellespecifiche questioni prospettate dalle parti (Sez. 6, n. 36428 del 30/09/2025,Greco, Rv. 288889 – 01; Sez. 6, n. 57529 del 29/11/2017, Desiderato, Rv. 272205-01).Dovendosi altresì evocare l’ulteriore principio – recentemente consolidatosi- in base al quale, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame infunzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primogiudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazionerafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimentoincidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunziariformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devonoessere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamenteaccettabili, tratte dall'intero compendio processuale, configurandosi – in casocontrario – un vizio della motivazione (Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, Grossi,Rv. 285020 – 01; Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 04; Sez.5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593 – 01).3. Tanto premesso, il primo motivo – attinente alla valutazione dei graviindizi di colpevolezza – non è fondato.3.1 A tale proposito, va ricordato che – in riferimento al dispostodell’art.273, commi 1 e 1-bis, cod.proc.pen. – le predette norme impongono laformulazione di un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilitàdell'indagato in ordine ai reati addebitatigli; in ordine al quale è sufficientequalunque elemento probatorio, in quanto i necessari "gravi indizi di colpevolezza"non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare unmotivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutatisecondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2,cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cit. (Sez. 5, n. 8342del 03/12/2025, A., Rv.; Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Zinno, Rv.287532 – 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 – 02).3.2 Ciò posto, la motivazione adottata dal Tribunale su tale specifico profilorisponde ai criteri dettati dai predetti principi ed è immune dal denunciato vizio diillogicità.Difatti, il Tribunale ha fornito una motivazione analitica degli elementi difatto sottoposti al proprio esame, ponendosi in diretto e adeguato raffronto critico,tanto con le argomentazioni alla base dell’ordinanza impugnata quanto con lededuzioni difensive.Rammentando, sul punto, che il ricorso per cassazione con il quale silamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicitàdella motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi didiritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano laricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione dellecircostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178- 01); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimentoemesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazionealla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, seil giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hannoindotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e dicontrollare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana,Rv. 255460 - 01); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compitodi verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi deldiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.3.3 Il Tribunale ha quindi operato una valutazione sinottica eintrinsecamente logica dei molteplici elementi fattuali desumibili dai verbali diperquisizione e di arresto.Specificamente evidenziando il dato, rimasto – di fatto – privo di adeguatae idonea contestazione in punto di logicità, in base al quale il locale abbandonatoal cui interno erano state rinvenute la sostanza stupefacente e l’arma dovevaritenersi, di fatto, nella diretta e immediata disponibilità dell’indagato; risultando,quindi, non decisiva la circostanza, sottolineata in sede di procedimento di appelloe implicitamente ribadita in questa sede, in forza della quale il locale stessepotesse essere accessibile anche da parte di terzi.Avendo il Collegio sottolineato la valenza indiziaria da attribuire ad altriunivoci dati fattuali; quali l’identità tra le buste al cui interno era stata confezionatala sostanza a quelle utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] per conservare alimenti e rinvenutepresso il suo domicilio nonché la compatibilità tra i sacchi in cordura ritrovati nelmagazzino di proprietà dell’indagato con quelli rinvenuti nel locale in stato diabbandono; dovendosi pure ritenere logica la valenza confermativa attribuita alritrovamento, presso il domicilio dell’indagato, di infiorescenze di marijuana (purepresenti nel locale e nel vano dell’autovettura Fiat ivi parcheggiata).Sottolineando, altresì, il dato sintomatico pure menzionato dal Tribunale(pag.3 dell’ordinanza) e per il quale, presso il magazzino seminterrato di proprietàdell’indagato, era stato rinvenuto materiale atto al confezionamento distupefacenti, quali un bilancino di precisione; aggiungendo che un idoneoelemento a supporto, dedotto dalle controdeduzioni depositate dal p.m. in udienza,potesse trarsi dalla presenza, presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], di una videocameradi sorveglianza che consentiva la visione in remoto del locale abbandonato e, inparticolare, dell’ingresso e della finestra del casolare.3.4 D’altra parte, l’ordinanza impugnata contiene anche un’analitica eintrinsecamente logica confutazione delle argomentazioni difensive (peraltro nonspecificamente richiamate all’interno del motivo e riprodotte solo nella premessadell’atto con il richiamo alla relativa memoria) e con le quali è stato dato atto chele relative allegazioni non erano idonee a dimostrare che il locale fosseeffettivamente in uso a terze persone, ritenendo meramente suggestivo il dato delritrovamento, presso lo stesso, di un documento di identità intestato a soggettostraniero.La complessiva valutazione degli elementi indiziari deve quindi ritenersirispondente ai necessari criteri di logicità.4. Anche il motivo attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari e allascelta della misura è infondato.4.1 In relazione alle argomentazioni del ricorrente - facenti riferimento altesto dell’art.274, lett.c), cod.proc.pen., come risultante per effetto dellemodifiche introdotte dalla l. 16 aprile 2015, n.47, in base al quale le situazioni diessere desunte «esclusivamente» dalla qualità del titolo di reato per cui si procede- questa Corte ha evidenziato che tale formulazione normativa non osta allaconsiderazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e dellecircostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanzedi fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi divalutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta delsoggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017,Silvestrin, Rv. 271522 - 01; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798- 01).La valutazione del Tribunale è, quindi, da ritenersi coerente con i predettiprincipi, nella parte in cui ha ritenuto desumibile un concreto e attuale pericolo direiterazione sulla scorta della particolare gravità della condotta, caratterizzata(oltre che dal possesso di armi clandestine) dalla detenzione a fini di spaccio disostanza stupefacente di varia natura, atta a dimostrare il collegamento nonoccasionale con ambienti criminali.4.2 D’altra parte, non sussiste il lamentato vizio motivazione conseguentealla mancata esposizione delle ragioni specifiche in base alle quali doveva ritenersiinidonea, nel caso concreto, l’applicazione della misura degli arresti domiciliari,eventualmente accompagnati delle procedure di controllo regolate dall’art.275-bis,comma 1, cod.proc.pen..In relazione a tale profilo, va ricordato che Sez.U., n.20769 del 28/04/2016,Lovisi, Rv. 266651 - 01 avevano ritenuto (punto 4.1 del “considerato in diritto”)che, all’indomani della riforma introdotta dalla l. 16 aprile 2015, n.47 e ove non sisia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della solamisura di massimo rigore, deve ritenersi sempre necessaria, in sede diapplicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sullainidoneità degli arresti domiciliari controllati.Il principio espresso dalle Sezioni unite ha, peraltro, trovato una successivaelaborazione da parte delle Sezioni semplici, le quali hanno ritenuto che il giudiziodel Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenereil pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbentee pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di unodegli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-biscod.proc.pen.; con la conseguenza che deve ritenersi assolto l'onere motivazionalesulla assoluta proporzionalità della misura carceraria – in relazione all’art.275,comma 3-bis, cod.proc.pen. - quando si esclude in radice l'idoneità del regimecautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico inrelazione allo stesso art.275-bis cod.proc.pen., il quale dispone che tali modalitàsono sempre disposte dal Giudice procedente ‹‹salvo che le ritenga nonnecessarie›› (in termini, Sez.2, n.43042 del 25/09/2019, Marsili, RV. 277762 –01; Sez.2, n.31572 del 16/06/2017, Caterino, RV. 270463 – 01;); ciò in quantola prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovotipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria dellacautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodiainframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fattocontestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti,pur se connotati dall'adozione del braccialetto (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024,[OSCURATO:PERSONA]. 286343 - 01).Nel caso in esame, la motivazione del Tribunale dell’appello cautelare èpienamente corrispondente ai suddetti principi, avendo il Collegio ritenuto inidoneala misura degli arresti domiciliari in considerazione del determinante dato fattualeper il quale la condotta di detenzione ai fini di spaccio era stata perfezionataprendendo come base logistica il proprio domicilio; con conseguente inidoneitàdella misura più gradata in riferimento al criterio generale dettato dall’art.275,comma 1, cod.proc.pen..5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. Segue altresì la trasmissione degli atti alla cancelleria per gliadempimenti di cui all’art. 28 regol.esec. cod.proc.pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per l'avviso ai sensi dell'art.28 regol.esec.cod. proc. pen.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19076/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris