CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07130/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29371-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Cesi44, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata i n Roma, v.le [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2091/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017 n. 29371 sez. S2-ud. 14 - 07 -2022 -2- letta la memoria di parte ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 22/11/2010, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., incorporata in corso di causa dall’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2720/2010 pronunciato nei suoi confronti dal Tribunale di Palermo per E.32.768,00, in accoglimento del ricorso dell’architetto [OSCURATO:PERSONA]. La professionista aveva chiesto il pagamento del compenso delle opere di restauro pittorico e decorazione, realizzate per conto della società nella [OSCURATO:PERSONA], oltre le prestazioni professionali convenute all’art.2 del disciplinare di incarico, tutte regolarmente eseguite e compensate con Euro 30.000,00 oltre Iva, corrisposti in due soluzioni nel maggio 2008. Nell’opposizione, la società aveva sostenuto che aveva regolarmente adempiuto al pagamento del corrispettivo pattuito e che non era stata realizzata alcunaopera non pattuita in disciplinare. Con sentenza n.1645/2013, il Tribunale rigettò l’opposizione. Con sentenza n.2091/2017, la Corte d’appello di Palermo rigettò l’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che la realizzazione di opere extra disciplinare risultasse dalla prova per testi espletata, ammissibile, ai sensi dell’art.2723 cod.civ., seppure avente ad oggetto patti aggiunti al contenuto di un documento, perché le modifiche verbali apparivano verosimili in riferimento alla qualità delle parti e alle circostanze del contratto; precisò anche che le opere erano state accettate senza alcuna contestazione e che perciò ex art.2226 cod.civ. era esclusa ogni responsabilità della professionista. Avverso questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione per quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Ric. 2017 n. 29371 sez. S2-ud. 14 - 07 -2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la società ricorrente ha prospettato la violazione degli articoli 115 e 116 comma I cod.proc.civ. in relazione all'articolo 360 comma 1 n. 4 cod.proc.civ. perché la Corte d'Appello di Palermo avrebbe erroneamente ritenuto liberamente apprezzabile il contenuto delle prove documentali aventi invece valore di prove legalie, in particolare, non avrebbe adeguatamente valutato il contenuto del disciplinare di incarico, nonché delle fatture 1 e 2 de 2 e 6 maggio 2008, della raccomandata del 28/9/09 e della lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con il secondo motivo, la società ha lamentato la f alsa applicazione dell'articolo 2722 cod.civ. in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 cod.proc.civ.per avere la Corte escluso la sua violazione, senza alcuna motivazione sulla certezza che il patto aggiunto non fosse stato anteriore o contemporaneo al disciplinare. Con il terzo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha sostenuto la v iolazione degli articoli 115 e 116 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma I n. 4 cod.proc.civ. e la falsaapplicazione del l ’art. 2723 cod.civ. in relazione all'articolo 360 comma I n . 3 cod.proc.civ. perché erroneamente la Corte d'Appello di Palermo avrebbe ritenuto verosimile la stipulazione successiva di un patto aggiunto al disciplinare nonostante le «univoche risultanze delle prove testimoniali» in senso contrario. Con il quarto motivo, la ricorrente ha infine censurato l’impugnata sentenza per violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ. in relazione all’art.360 comma I n. 4 cod.proc.civ. per avere la Corte argomentato il rigetto dell’impugnazione in riferimento all’accettazione delle opere ex art.2226 cod.civ. nonostante non abbia costituito motivo di opposizione la Ric. 2017 n. 29371 sez. S2-ud. 14 - 07 -2022 -4- sussistenza di vizi, ma soltanto l’integrale pagamento di tutte le opere realizzate. 2. Il primo motivo è infondato. La società ricorrente ha prospettato la violazione del paradigma dell'art. 116 cod.proc.civ. perché la Corte avrebbe valuta to secondo prudente apprezzamento, in raffronto alle dichiarazioni testimoniali raccolte, i documenti aventi invece valore di prova legalee, cioè, il contenuto del disciplinare di incarico, le fat ture 1 e 2 de 2 e 6 maggio 2008, la raccomandata del 28/9/09 e della lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]: ex art. 2702 cod. civ., tuttavia, le scritture private non disconosciute – quali sono i tre documenti in questione – hanno efficacia probatoria vincolata limitatamente alla loro provenienza da colui che ne risulta sottoscrittore, ma non al loro contenuto che il giudice è libero di valutare secondo il suo prudente apprezzamento, in concorso con gli altri elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 2, Sentenza n. 12695 del 30/05/2007, Sez. L, Sentenza n. 2483 del 09/04/1986). Correttamente, pertanto, la Corte ha proceduto ad interpretare il contenuto deldisciplinare e delle lettere in raffronto con le altre prove raccolte nel corso del giudizio. Le fattur e , p oi , in quanto emess e dopo la conclusione del contratto, non ne racchiudono tutti i patti ed ha nno perciò un limitato valore di documentazione del rapporto, circoscritto soltanto alle prestazioni eseguite: conseguentemente,è sempre possibile dedurre prove, anche per testimoni, dirette a dimostrare le convenzioni sottostanti.(Sez. 3, Sentenza n. 2441 del 03/07/1969, Sez. 2, Sentenza n. 5506 del 11/11/1985). Il secondo e il terzo motivo – esaminabili congiuntamente per continuità argomentativa – sono inammissibili per loro formulazione. Ric. 2017 n. 29371 sez. S2-ud. 14 - 07 -2022 -5- Invero, con entrambi è prospettata, per differenti profili, l’erroneità del giudizio di ammissibilità della prova per testi, in quanto diretta a dimostrare un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento. Sul punto, deve allora considerarsi che le limitazioni poste dall'art. 2721 cod.civ. e ss. all'ammissibilità della prova testimoniale non sono dovute a ragioni di ordine pubblico, ma sono state dettate a tutela di interessi di natura privatistica; pertanto, la loro violazione è rilevabile dalle parti soltanto se è stata dedotta in sede di ammissione della prova ovvero nella prima istanza o difesa successiva o, quanto meno, in sede di espletamento della stessa; ciò nella specie è effettivamente accaduto. Se tuttavia, nonostante l’eccezione di inammissibilità, la prova per testi sia ugualmente espletata, per scongiurarne il consolidarsi degli effetti, nella prima difesa utile, ai sensi dell'art. 157 comma II cod.proc.civ., è necessario ulteriormente sollevare la questione di nullità di questa prova comunque assunta. Come precisato da questa Corte, infatti, l’ eccezione di inammissibilitànon è sovrapponibile alla successiva eccezione di nullità perché sono del tutto diversi gli interessi che vi sottostanno: l a prima eccezione, infatti, opera ex ante per impedire un atto invalido; la seconda, invece, è finalizzata ex postad evitare che gli effetti di tale atto si consolidino. Valutabili in senso diacronico, detti interessi possono essere apprezzati in modo differente dalla medesima parte, la quale, valutata la prova, può ritenerne vantaggioso l'esito che, per il principio acquisitivo, giova o nuoce indipendentemente da chi abbia dedotto il mezzo istruttorio (Cassazione civile, sez. II 19/09/2013 n. 21443). Ric. 2017 n. 29371 sez. S2-ud. 14 - 07 -2022 -6- In altri termini, pertanto, per l’utile proposizione della censura concernente la violazione dei limiti all’ammissibilità della prova testimoniale,sarebbe stato necessario che il ricorrente allegasse non soltanto di aver sollevato la relativa eccezione, ma anche di aver tempestivamente chiesto, nella prima difesa utile, ai sensi dell'art. 157 cod.proc.civ., comma 2, la dichiarazione di nullità della stessa prova poi espletata: in mancanza di tale istanza, infatti, gli effetti della prova invalidasono destinati a convalidarsi perché trattasi di nullità «relativa» in quanto posta a tutela di interessi di rilevanza soltanto interprivata (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 3763 del 15/02/2018 Sez. 1 - , Ordinan za n. 3956 del 19/02/2018). La società ricorrente non ha, invece,specificamente allegato di aver tempestivamente sollevato – e poi riproposto in appello - la questione di nullità della prova oggetto di eccezione di inammissibilità. Infine, relativamente al quarto motivo , deve considerarsi che i l rilievo dell’avvenuta accettazione delle opere costituisce, soltanto un argomento della motivazione della sentenza impugnata: la principale ratio decidendi, consistente nell’essere state fornite prestazioni extra disciplinare , ha tuttavia già trovato qui conferma per il mancato accoglimento delle prime tre censure. Conseguentemente, l’ultimo motivo di impugnazione è inammissibileper difetto di interesse, perché un’autonoma ratio decidendi, idonea a fondare esclusivamente la sentenza impugnata, non è stata adeguatamente censurata ed è confermata(Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005). 4.Il ricorso è perciò respinto. Ric. 2017 n. 29371 sez. S2-ud. 14 - 07 -2022 -7- Le spese, liquidate in dispositivo in riferimento al IV scaglione, sono poste a carico della società ricorrente in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; condanna la società ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA] , liquidandole in Euro 5.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri