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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07075/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30047/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] N. RICCIOTTI, 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende – Controricorrente– nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente– nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, elettivamente domiciliatapresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), studio ONTIER Italia, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19 , rappresentat a e difes a da ll’ avvocat o , [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente– nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, INPS, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – Intimati– avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO FIRENZE n. 1645/2019 depositata il09/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero la [OSCURATO:PERSONA] a r.l. per ottenere il pagamento della somma di euro 211.200,00, derivante dall’inadempimento, da parte della convenuta, di un contratto di deposito avente ad oggetto merci andate distrutte in un incendio propagatosi il 27 gennaio 2003 in un edificio di Scandicci ove aveva sede l’attività della menzionata cooperativa.

2. Costituendosi in giudizio, la convenuta [OSCURATO:PERSONA] chiamò in causa la società [OSCURATO:PERSONA](odierna ricorrente), chiedendo di essere da essa manlevata in forza di un “contratto di servizi” con il quale aveva affidato a [OSCURATO:PERSONA] la custodia dei beni in questione, che erano stati trasferiti presso il capannone di Scandicci, in uso a [OSCURATO:PERSONA], ove si verificò l’incendio.

3. Costitu endosi in giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] contestò l ’ addebito, e a propria volta chiese ed ottenne la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e della ditta [OSCURATO:PERSONA] per essere da essi manlevata nelle rispettive qualità, il primo, di gestore della manutenzione e dell’efficienza degli impianti dell’immobile, e la ditta [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di esecutore dei lavori di riparazione in occasione dei quali avvenne l’incendio.

4. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] negò la propria responsabilità, eccependo che responsabile dei danni causati dall’incendio dovesse ritenersi La F ormica, anche sotto il profilo di una sua responsabilità ex art. 2051 cod. civ. , in quanto soggetto avente di fatto l’effettiva detenzione dell’immobile.

Chiamò in giudizio INPAD( poi [OSCURATO:SOCIETA]. , proprietari dell ’ immobile), [OSCURATO:SOCIETA]. (poi fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di conduttrice del capannone), unitamente ai propri assicuratori (UnipolSai Assicurazioni, e HDI [OSCURATO:PERSONA] A.G.), per essere , in subordine, da questi manlevata in caso di propria condanna.

5. Si costituì Inpdap eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stato il capannone ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. già nel 2002, e rilevando comunque nel merito che alcuna responsabilità potesse essere fatta valere nei confronti del proprietario dell’immobile poiché la sua gestione era stata affidata, in forza di contratto di appalto, a [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dato in subappalto i lavori di manutenzione dell’edificio alla ditta Bacarelli, del cui operato avrebbe dovuto rispondere quale committente.

6. Si costituirono tutte le compagnie assicuratrici rilevando che, trattandosi di polizze assicurative “per conto di chi spetta”, titolare dell’interesse assicurato doveva ritenersi Inpdap.

Tutte le compagnie assicuratrici si associarono alle difese svolte da [OSCURATO:PERSONA] in merito all’assenza di una sua responsabilità, non essendo essa custode del bene, in quanto l’effettivo custode doveva ritenersi la società [OSCURATO:PERSONA], detentrice dell’immobile al momento dell’evento.

7. Infine, nel costituirsi in giudizio, il terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima individuale, sostenne che la responsabilità dell’incendio doveva ravvisarsi in capo ai vari soggetti che avrebbero dovuto garantire l’efficienza degli impianti antincendio, non funzionanti al momento del sinistro, che, se utilizzati, avrebbero potuto, se non escludere l’incendio, quanto meno ridurne le proporzioni.

8. Il Tribunale di Firenze, istruita la causa con CTU, audizione d ei testi e produzioni documentali, la decise con sentenza n.3246/2013, con la quale: (i) accertò l’inadempimento contrattuale della convenuta [OSCURATO:PERSONA] al contratto di deposito intervenuto con [OSCURATO:PERSONA], condannandola al pagamento in favore di quest’ultimo della somma di euro 320.412,49; (ii) dichiarò inammissibile la domanda a titolo di responsabilità extracontrattuale avanzata dall’attore per la prima volta solo con memoria exart. 183 cod. proc. civ.; (iii) in accoglimento della domanda di manleva della convenuta [OSCURATO:PERSONA], condannò [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a quest’ultima ogni somma da essa dovuta a parte attrice; (iv) rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei terzi chiamati ([OSCURATO:PERSONA] e la ditta [OSCURATO:PERSONA]), rilevandoche detta domanda era stata formulata dalla parte al solo scopo di andare esente da responsabilità ex receptoai sensi dell’art.1780 cod. civ., mentre non era stata formulata domanda di regresso extracontrattuale ex art. 2055 cod. civ. per le quote di pertinenza dei detti terzi.

9. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame dinanzi alla Corte d ’ Appello di Firenze, sostenendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenutosussistente ex art. 1780 cod. civ. la propria r esponsabilità, mentre responsabili ex art. 2043 cod. civ. avrebbero dovuto essere considerati i terzi da essa chiamati in giudizio.

Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] oppose che, a suo dire, la domanda della convenuta avrebbe dovuto automaticamente estendersi anche alle altre parti da essa chiamate, Bacarelli e [OSCURATO:PERSONA]. 10.Costituendosi nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] chiese, in via di appello incidentale, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto tardiva la domanda di accertamento, in origine formulata nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], volta a far dichiarare la responsabilità di tutti i soggetti successivamente chiamati in causa in qualità di responsabili dell’evento dannoso, deducendo l’automatica estensione della domanda originaria ai predetti soggetti. 11.[OSCURATO:PERSONA] propose appello incidentale condizionato, chiedendo, in caso di accoglimento dell’appello principale, accertarsi la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e per quanto di ragione del [OSCURATO:PERSONA], e se del caso anche dell’Inpdap, della Scip e dell’impresa Bacarelli. 12.Con sentenza n. 1645/2019, depositata in data 9/7/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l’appello principale, in parte perché inammissibile e in parte perché infondato, e ha rigettato l’appello incidentale. 13.Avverso la predetta sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., INPS (in proprio e quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., UnipolSai Assicurazioni, [OSCURATO:PERSONA] (già HDI- [OSCURATO:PERSONA] AG), cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., INPS, [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 14.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ. 15.La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., INPS e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c., riportandosia quanto già esposto nei rispettivi atti di parte.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 e n. 4 c.p.c.”, lamentando che la corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità del secondo motivo dell ’ appello principale, erroneamente interpretando l’art. 342 cod. proc. civ.

La ricorrente denuncia la illegittimità della declaratoria di inammissibilità in quanto ha investito un capitolo in cui essa ricorrente esponeva gli elementi di fatto e di diritto in funzione delle censure mosse a sostegno della tesi della sussistenza della responsabilità delle parti chiamate in causa (impresa Bacarelli e società [OSCURATO:PERSONA]), e, di contro, la tesi della esclusione della propria responsabilità.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, cod. proc. civ.,“Motivazione apparente; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e dell’art.118 disp. att. c.p.c.;. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 e n. 4 c.p.c.”.

L a ricorrente ravvisa nella sentenza impugnata due motivazioni a suo dire inconciliabili; in particolare laddove la Corte di Appello, “da un lato, valuta la non estensibilità della domanda risarcitoria proposta dagli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai terzi chiamati in causa impresa [OSCURATO:PERSONA], società [OSCURATO:PERSONA] SpA e Inpdap e [OSCURATO:PERSONA] e, coerentemente, la rigetta, respingendo il relativo motivo di appello incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] sul punto; dall’altro lato, valuta al pari inestensibile al terzo chiamato in causa società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] la domanda risarcitoria proposta dagli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma, al contrario, ne conferma la, condanna al relativo risarcimento”.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.,“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c. e/o nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360, comma I, nn. 3, 4 e c.p.c.” La ricorrente censura la sentenza impugnata “ nella parte in cui omette qualsivoglia decisione in merito alla critica sollevata al Tribunale per aver mancato di interrompere il giudizio nonostante la dichiarazione, resa in udienza da parte del suo procuratore costituito, di avvenuto decesso dell’attrice Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,“Violazione e/o falsa applicazione dell’art.2051 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2562 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”.

La ricorrente si duole che nella sentenza impugnata, dopo averne escluso la responsabilità come depositario, ne abbia affermato la responsabilità da cose in custodia (ex art. 2051 cod. civ.).

Assume altresì che risulterebbe in ogni caso provato il “ caso fortuito”, poiché l’intervento maldestro degli operai della ditta Bacarelli e la mala gestio d i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero senz ’ altro integrato un fortuito, atto di per sé a produrre da sé l’evento.

La ricorrente lamenta inoltre la violazione delle disposizioni in tema di affitto di azienda, sostenendo che essa, quale affittuaria dell’azienda della SITA, non avrebbe potuto in ogni caso apportare modifiche ai beni ed agli impianti ricevuti dalla concedente “pena, in mancanza; la cessazione dalla gestione dell’azienda per abuso dell’affittuaria” (ex art. 1015 cod. civ., richiamato dall’art. 2561, 3° comma).

5. Sul primo motivo .

Con il motivo in esame la ricorrente si duole che la corte territoriale abbia dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello per difetto di specificità ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. 5.1 A fronte della articolata motivazione della sentenza gravata sul punto, la ricorrente avrebbe dovuto, ad evitare di incorrere in un vizio di genericità del motivo per il mancato rispetto del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.,individuare e trascrivere in ricorso i passi del proprio atto di appello o di ogni altro eventuale atto difensivo idonei a contrastare il fondamento logico - giuridico della sentenza di primo grado e non esaminati dalla Corte d’Appello, ma anche indicare elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito. 5.2 Difatti la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è sì anche giudice del fatto processuale e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, purché però lo stesso sia stato ritualmente indicato e allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.

Èperciò necessario, non essendo tale vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuantie caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (ex multis, Cass., Sez.

I, ord. 15/3/2019, n. 7499; Cass. , 2/2/2017 , n. 2771 ; Cass.,30/09/2015, n. 19410). 5.3 In fatti , il principio di autosufficienza del ri corso per cassazione vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito.

Ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342cod. proc. civ., egli deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati all’interno dell’atto di gravame, al fine di consentire a questa Corte di apprezzare l’effettiva portata dell’impugnazione proposta, senza compiere generali verifiche degli atti (in tal senso , Cass. , 23/3/2018 , n. 7371, Cass. , 10/1/2012 , n. 86,Cass. , 21/5/2004 , n. 9734). 5.4 Contravvenendo a tale principio, la ricorrente omette di riportare in ricorso i passi dei propri atti difensivi limitandosi ad un generico richiamo delle difese svolte nell’atto di appello, ove, a suo dire, “si individuano con facilità le specifiche censure mosse alla sentenza del Tribunale” (così a p. 10, 2° §, del ricorso).

Il motivo risulta pertanto inammissibile.

6. Sul secondo motivo .

Il motivo è infondato, in quanto non ricorre la denunciata inconciliabilità tre le due affermazioni compiute dalla Corte e trascritte dalla ricorrente; invero, il giudice di appello ha escluso, rispetto a tutte le parti chiamat e in causa , che le stesse fossero state evocate in qualità di terzo responsabile, con effetto di automatica estensione della domanda attorea nei loro confronti, al contempo rilevando che la soc. [OSCURATO:PERSONA] era stata chiamata dalla originaria convenuta [OSCURATO:PERSONA] ai fini della manleva e, quindi, facendo valere nei confronti della medesima un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore; il tutto in piena coerenza con l’affermazione che non si era trattato di una chiamata di terzo responsabile.

7. Sul terzo motivo .

Il motivo è inammissibile in quanto dal ricorso (come pure dalla sentenza) non emerge che la questione abbia costituito oggetto di specifico gravame in appello da parte dell’odierna ricorrente. 7.1 In ogni caso, ad abundantiam , va rilevato che le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono volte alla tutela della parte colpita dal relativo evento (nel caso specifico, [OSCURATO:PERSONA], o meglio i suoi eredi), con la conseguenza che solo detta parte era legittimata a dolersi dell ’ irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva.

Né, peraltro, la ricorrente evidenzia il pregiudizio che avrebbe subìto (e, con esso, il proprio interesse alla censura), tenuto conto che il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere sulla domanda della [OSCURATO:PERSONA] per essersi estinto il rapporto processuale con la medesima.

8. Sul quarto motivo .

Il motivo non si correla con la ratio decidendi della sentenza gravatae difetta di specificità, in quanto la ricorrente contesta genericamente la configurabilità della sua responsabilità ex art. 2051 cod. civ. senza confrontarsi con la motivazione della sentenza che (a pag. 23) ha rilevato come dai motivi di appello non si traesse “ alcuna censura in merito alla riconosciuta natura extracontrattuale della corresponsabilità della Formica nella causazione del danno e alla sua qualità di custode, rispetto alla quale, tra l’altro, la critica circa la imputabilità del fatto dannoso avrebbe dovuto essere condotta sull’art. 2051 c.c. e non sull’art.1780 c.c.”.

Rispetto a tale motivazione, la censura non avrebbe dovuto concernere il profilodell’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ., quanto piuttosto quello del l’idoneità dei motivi di gravame a contestare l’affermazione della responsabilità ex custodia compiuta dal Tribunale. 8.1 Da ciò consegue l’inconferenza delle deduzioni concernenti la configurabilità del caso fortuito, che risulterebbero comunque inammissibili in quanto volte a sollecitare un apprezzamento di merito in sede dilegittimità. 8.2 Quanto - infine - alla dedotta violazione delle disposizioni in materia di affitto di azienda (il motivo indica l’art. 2562 cod. civ.), a dar conto della inammissibilità del motivo è sufficiente il fatto che tale censura è stata dedotta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità. 9 Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore delle parti controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti , delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuno di ess i , in euro 6.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, ins

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30047/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] N. RICCIOTTI, 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende – Controricorrente– nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente– nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, elettivamente domiciliatapresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), studio ONTIER Italia, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19 , rappresentat a e difes a da ll’ avvocat o , [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente– nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, INPS, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – Intimati– avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO FIRENZE n. 1645/2019 depositata il09/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero la [OSCURATO:PERSONA] a r.l. per ottenere il pagamento della somma di euro 211.200,00, derivante dall’inadempimento, da parte della convenuta, di un contratto di deposito avente ad oggetto merci andate distrutte in un incendio propagatosi il 27 gennaio 2003 in un edificio di Scandicci ove aveva sede l’attività della menzionata cooperativa. 2. Costituendosi in giudizio, la convenuta [OSCURATO:PERSONA] chiamò in causa la società [OSCURATO:PERSONA](odierna ricorrente), chiedendo di essere da essa manlevata in forza di un “contratto di servizi” con il quale aveva affidato a [OSCURATO:PERSONA] la custodia dei beni in questione, che erano stati trasferiti presso il capannone di Scandicci, in uso a [OSCURATO:PERSONA], ove si verificò l’incendio. 3. Costitu endosi in giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] contestò l ’ addebito, e a propria volta chiese ed ottenne la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e della ditta [OSCURATO:PERSONA] per essere da essi manlevata nelle rispettive qualità, il primo, di gestore della manutenzione e dell’efficienza degli impianti dell’immobile, e la ditta [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di esecutore dei lavori di riparazione in occasione dei quali avvenne l’incendio. 4. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] negò la propria responsabilità, eccependo che responsabile dei danni causati dall’incendio dovesse ritenersi La F ormica, anche sotto il profilo di una sua responsabilità ex art. 2051 cod. civ. , in quanto soggetto avente di fatto l’effettiva detenzione dell’immobile. Chiamò in giudizio INPAD( poi [OSCURATO:SOCIETA]. , proprietari dell ’ immobile), [OSCURATO:SOCIETA]. (poi fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di conduttrice del capannone), unitamente ai propri assicuratori (UnipolSai Assicurazioni, e HDI [OSCURATO:PERSONA] A.G.), per essere , in subordine, da questi manlevata in caso di propria condanna. 5. Si costituì Inpdap eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stato il capannone ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. già nel 2002, e rilevando comunque nel merito che alcuna responsabilità potesse essere fatta valere nei confronti del proprietario dell’immobile poiché la sua gestione era stata affidata, in forza di contratto di appalto, a [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dato in subappalto i lavori di manutenzione dell’edificio alla ditta Bacarelli, del cui operato avrebbe dovuto rispondere quale committente. 6. Si costituirono tutte le compagnie assicuratrici rilevando che, trattandosi di polizze assicurative “per conto di chi spetta”, titolare dell’interesse assicurato doveva ritenersi Inpdap. Tutte le compagnie assicuratrici si associarono alle difese svolte da [OSCURATO:PERSONA] in merito all’assenza di una sua responsabilità, non essendo essa custode del bene, in quanto l’effettivo custode doveva ritenersi la società [OSCURATO:PERSONA], detentrice dell’immobile al momento dell’evento. 7. Infine, nel costituirsi in giudizio, il terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima individuale, sostenne che la responsabilità dell’incendio doveva ravvisarsi in capo ai vari soggetti che avrebbero dovuto garantire l’efficienza degli impianti antincendio, non funzionanti al momento del sinistro, che, se utilizzati, avrebbero potuto, se non escludere l’incendio, quanto meno ridurne le proporzioni. 8. Il Tribunale di Firenze, istruita la causa con CTU, audizione d ei testi e produzioni documentali, la decise con sentenza n.3246/2013, con la quale: (i) accertò l’inadempimento contrattuale della convenuta [OSCURATO:PERSONA] al contratto di deposito intervenuto con [OSCURATO:PERSONA], condannandola al pagamento in favore di quest’ultimo della somma di euro 320.412,49; (ii) dichiarò inammissibile la domanda a titolo di responsabilità extracontrattuale avanzata dall’attore per la prima volta solo con memoria exart. 183 cod. proc. civ.; (iii) in accoglimento della domanda di manleva della convenuta [OSCURATO:PERSONA], condannò [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a quest’ultima ogni somma da essa dovuta a parte attrice; (iv) rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei terzi chiamati ([OSCURATO:PERSONA] e la ditta [OSCURATO:PERSONA]), rilevandoche detta domanda era stata formulata dalla parte al solo scopo di andare esente da responsabilità ex receptoai sensi dell’art.1780 cod. civ., mentre non era stata formulata domanda di regresso extracontrattuale ex art. 2055 cod. civ. per le quote di pertinenza dei detti terzi. 9. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame dinanzi alla Corte d ’ Appello di Firenze, sostenendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenutosussistente ex art. 1780 cod. civ. la propria r esponsabilità, mentre responsabili ex art. 2043 cod. civ. avrebbero dovuto essere considerati i terzi da essa chiamati in giudizio. Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] oppose che, a suo dire, la domanda della convenuta avrebbe dovuto automaticamente estendersi anche alle altre parti da essa chiamate, Bacarelli e [OSCURATO:PERSONA]. 10.Costituendosi nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] chiese, in via di appello incidentale, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto tardiva la domanda di accertamento, in origine formulata nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], volta a far dichiarare la responsabilità di tutti i soggetti successivamente chiamati in causa in qualità di responsabili dell’evento dannoso, deducendo l’automatica estensione della domanda originaria ai predetti soggetti. 11.[OSCURATO:PERSONA] propose appello incidentale condizionato, chiedendo, in caso di accoglimento dell’appello principale, accertarsi la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e per quanto di ragione del [OSCURATO:PERSONA], e se del caso anche dell’Inpdap, della Scip e dell’impresa Bacarelli. 12.Con sentenza n. 1645/2019, depositata in data 9/7/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l’appello principale, in parte perché inammissibile e in parte perché infondato, e ha rigettato l’appello incidentale. 13.Avverso la predetta sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., INPS (in proprio e quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., UnipolSai Assicurazioni, [OSCURATO:PERSONA] (già HDI- [OSCURATO:PERSONA] AG), cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., INPS, [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 14.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ. 15.La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., INPS e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c., riportandosia quanto già esposto nei rispettivi atti di parte. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 e n. 4 c.p.c.”, lamentando che la corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità del secondo motivo dell ’ appello principale, erroneamente interpretando l’art. 342 cod. proc. civ. La ricorrente denuncia la illegittimità della declaratoria di inammissibilità in quanto ha investito un capitolo in cui essa ricorrente esponeva gli elementi di fatto e di diritto in funzione delle censure mosse a sostegno della tesi della sussistenza della responsabilità delle parti chiamate in causa (impresa Bacarelli e società [OSCURATO:PERSONA]), e, di contro, la tesi della esclusione della propria responsabilità. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, cod. proc. civ.,“Motivazione apparente; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e dell’art.118 disp. att. c.p.c.;. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 e n. 4 c.p.c.”. L a ricorrente ravvisa nella sentenza impugnata due motivazioni a suo dire inconciliabili; in particolare laddove la Corte di Appello, “da un lato, valuta la non estensibilità della domanda risarcitoria proposta dagli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai terzi chiamati in causa impresa [OSCURATO:PERSONA], società [OSCURATO:PERSONA] SpA e Inpdap e [OSCURATO:PERSONA] e, coerentemente, la rigetta, respingendo il relativo motivo di appello incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] sul punto; dall’altro lato, valuta al pari inestensibile al terzo chiamato in causa società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] la domanda risarcitoria proposta dagli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma, al contrario, ne conferma la, condanna al relativo risarcimento”. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.,“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c. e/o nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360, comma I, nn. 3, 4 e c.p.c.” La ricorrente censura la sentenza impugnata “ nella parte in cui omette qualsivoglia decisione in merito alla critica sollevata al Tribunale per aver mancato di interrompere il giudizio nonostante la dichiarazione, resa in udienza da parte del suo procuratore costituito, di avvenuto decesso dell’attrice Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,“Violazione e/o falsa applicazione dell’art.2051 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2562 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”. La ricorrente si duole che nella sentenza impugnata, dopo averne escluso la responsabilità come depositario, ne abbia affermato la responsabilità da cose in custodia (ex art. 2051 cod. civ.). Assume altresì che risulterebbe in ogni caso provato il “ caso fortuito”, poiché l’intervento maldestro degli operai della ditta Bacarelli e la mala gestio d i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero senz ’ altro integrato un fortuito, atto di per sé a produrre da sé l’evento. La ricorrente lamenta inoltre la violazione delle disposizioni in tema di affitto di azienda, sostenendo che essa, quale affittuaria dell’azienda della SITA, non avrebbe potuto in ogni caso apportare modifiche ai beni ed agli impianti ricevuti dalla concedente “pena, in mancanza; la cessazione dalla gestione dell’azienda per abuso dell’affittuaria” (ex art. 1015 cod. civ., richiamato dall’art. 2561, 3° comma). 5. Sul primo motivo . Con il motivo in esame la ricorrente si duole che la corte territoriale abbia dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello per difetto di specificità ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. 5.1 A fronte della articolata motivazione della sentenza gravata sul punto, la ricorrente avrebbe dovuto, ad evitare di incorrere in un vizio di genericità del motivo per il mancato rispetto del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.,individuare e trascrivere in ricorso i passi del proprio atto di appello o di ogni altro eventuale atto difensivo idonei a contrastare il fondamento logico - giuridico della sentenza di primo grado e non esaminati dalla Corte d’Appello, ma anche indicare elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito. 5.2 Difatti la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è sì anche giudice del fatto processuale e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, purché però lo stesso sia stato ritualmente indicato e allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. Èperciò necessario, non essendo tale vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuantie caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (ex multis, Cass., Sez. I, ord. 15/3/2019, n. 7499; Cass. , 2/2/2017 , n. 2771 ; Cass.,30/09/2015, n. 19410). 5.3 In fatti , il principio di autosufficienza del ri corso per cassazione vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito. Ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342cod. proc. civ., egli deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati all’interno dell’atto di gravame, al fine di consentire a questa Corte di apprezzare l’effettiva portata dell’impugnazione proposta, senza compiere generali verifiche degli atti (in tal senso , Cass. , 23/3/2018 , n. 7371, Cass. , 10/1/2012 , n. 86,Cass. , 21/5/2004 , n. 9734). 5.4 Contravvenendo a tale principio, la ricorrente omette di riportare in ricorso i passi dei propri atti difensivi limitandosi ad un generico richiamo delle difese svolte nell’atto di appello, ove, a suo dire, “si individuano con facilità le specifiche censure mosse alla sentenza del Tribunale” (così a p. 10, 2° §, del ricorso). Il motivo risulta pertanto inammissibile. 6. Sul secondo motivo . Il motivo è infondato, in quanto non ricorre la denunciata inconciliabilità tre le due affermazioni compiute dalla Corte e trascritte dalla ricorrente; invero, il giudice di appello ha escluso, rispetto a tutte le parti chiamat e in causa , che le stesse fossero state evocate in qualità di terzo responsabile, con effetto di automatica estensione della domanda attorea nei loro confronti, al contempo rilevando che la soc. [OSCURATO:PERSONA] era stata chiamata dalla originaria convenuta [OSCURATO:PERSONA] ai fini della manleva e, quindi, facendo valere nei confronti della medesima un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore; il tutto in piena coerenza con l’affermazione che non si era trattato di una chiamata di terzo responsabile. 7. Sul terzo motivo . Il motivo è inammissibile in quanto dal ricorso (come pure dalla sentenza) non emerge che la questione abbia costituito oggetto di specifico gravame in appello da parte dell’odierna ricorrente. 7.1 In ogni caso, ad abundantiam , va rilevato che le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono volte alla tutela della parte colpita dal relativo evento (nel caso specifico, [OSCURATO:PERSONA], o meglio i suoi eredi), con la conseguenza che solo detta parte era legittimata a dolersi dell ’ irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva. Né, peraltro, la ricorrente evidenzia il pregiudizio che avrebbe subìto (e, con esso, il proprio interesse alla censura), tenuto conto che il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere sulla domanda della [OSCURATO:PERSONA] per essersi estinto il rapporto processuale con la medesima. 8. Sul quarto motivo . Il motivo non si correla con la ratio decidendi della sentenza gravatae difetta di specificità, in quanto la ricorrente contesta genericamente la configurabilità della sua responsabilità ex art. 2051 cod. civ. senza confrontarsi con la motivazione della sentenza che (a pag. 23) ha rilevato come dai motivi di appello non si traesse “ alcuna censura in merito alla riconosciuta natura extracontrattuale della corresponsabilità della Formica nella causazione del danno e alla sua qualità di custode, rispetto alla quale, tra l’altro, la critica circa la imputabilità del fatto dannoso avrebbe dovuto essere condotta sull’art. 2051 c.c. e non sull’art.1780 c.c.”. Rispetto a tale motivazione, la censura non avrebbe dovuto concernere il profilodell’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ., quanto piuttosto quello del l’idoneità dei motivi di gravame a contestare l’affermazione della responsabilità ex custodia compiuta dal Tribunale. 8.1 Da ciò consegue l’inconferenza delle deduzioni concernenti la configurabilità del caso fortuito, che risulterebbero comunque inammissibili in quanto volte a sollecitare un apprezzamento di merito in sede dilegittimità. 8.2 Quanto - infine - alla dedotta violazione delle disposizioni in materia di affitto di azienda (il motivo indica l’art. 2562 cod. civ.), a dar conto della inammissibilità del motivo è sufficiente il fatto che tale censura è stata dedotta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità. 9 Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore delle parti controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti , delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuno di ess i , in euro 6.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, ins
Sentenza Cassazione n. 07075/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris