CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08775/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sepÚte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza di due sentenze divenute irrevocabili. In particolare, l'istanza riguardava: a) il reato di associazione di tipo mafioso, di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso in Scalea fino al giorno 11 settembre 2013, giudicato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 31 marzo 2015; b) il reato di tentativo di estorsione, con l'aggravante di cui l'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, aggravante ora contemplata dall'art. 416-bis.1. cod. pen., reato commesso in Scalea dal maggio 2012 al novembre 2013, giudicato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 22 febbraio 2019. 2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza con provvedimento del 14 ottobre 2021. 3. I difensori dell'istante hanno proposto ricorso per cassazione, con due atti distinti e articolati in vari motivi nei quali deducono, richiamando gli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Negli atti di ricorso si sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia applicato in modo corretto la disciplina della continuazione e, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, abbia omesso di valutare gli elementi indicativi della sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra i reati indicati nell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. È assorbente rilevare che il giudice dell'esecuzione non ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156-01). 1.2. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che non emergano elementi, nella valutazione delle due condanne, per affermare che fin dal 2010, epoca di costituzione del sodalizio di tipo mafioso giudicato con la richiamata sentenza del 31 marzo 2015, gli associati avessero previsto e programmato, nelle linee essenziali, la tentata estorsione giudicata con l'altra sentenza sopra richiamata, emessa il 22 febbraio 2019. La motivazione dell'ordinanza, nel ritenere che non sussistono elementi per ritenere che la tentata estorsione suddetta rientri nel programma criminoso dell'associazione mafiosa, rileva la mancanza di omogeneità fra essa, da un lato, e il reato associativo e i reati fine ad esso connessi, dall'altro lato, ma non offre una illustrazione decisiva per spiegare perché il programma dell'associazione debba intendersi così circoscritto, in modo tale da far escludere che, oltre alla previsione di reati fine pertinenti alle attività della [OSCURATO:PERSONA], il sodalizio criminoso avesse fra i suoi scopi anche quello di realizzare forme di controllo del territorio mediante attività estorsive come quella suddetta, in ambiti diversi. La mancanza di argomentazioni adeguate, a sostegno delle valutazioni inerenti al profilo evidenziato, inficia la tenuta logica dell'ordinanza e mina, in mancanza di osservazioni più precise, anche la valenza dimostrativa della notazione, relativa all'elemento temporale, che nella stessa ordinanza è ricondotta alla constatazione che l'ingresso del [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione risale al 2010 mentre la tentata estorsione ebbe inizio dal maggio 2012. In definitiva, i rilievi esposti nell'ordinanza impugnata non possono ritenersi congrui per giustificare il rigetto della domanda, in mancanza di indicazioni più articolate. La motivazione del provvedimento, quindi, è carente. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione che - libero di accogliere o rigettare l'istanza di riconoscimento della continuazione - provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato ma rendendo adeguata motivazione. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello d