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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 25171/2026

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te d'appello di Palermo;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte diappello di Palermo con cui si riformava parzialmente la sentenza del tribunale diPalermo, ordinando che non si facesse menzione della condanna nel certificatodel casellario giudiziale spedito a richiesta di privati non per ragioni di dirittoelettorale, e confermandone per il resto la sentenza con cui l'attuale ricorrenteera stata condannata in ordine al reato di cui all’art. 349 c.p.Si propone in ricorso la sussistenza del vizio di motivazione sulla esistenza deldolo, sebbene con congrua motivazione la corte spieghi che l’imputata dovesseavere avuto consapevolezza dei sigilli, in quanto gli stessi erano agevolmentepercepibili in ragione della presenza di almeno due cartelli, 1 posto al cancellod'ingresso della villetta cui ebbe accesso la donna e l’altro collocato sulla portad'ingresso dell'abitazione.Con il secondo motivo si deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. d) del cod.proc. pen., e si afferma l’esistenza di una non consentita estensione dellafattispecie incriminatrice per avere la corte riconosciuto il reato anche in assenzadi materiale rimozione dei sigilli da parte della ricorrente.

Si tratta di censurafrutto di un errore in diritto, atteso che a fronte dell'appurata consapevolezza deisigilli è la violazione del vincolo che rileva, al di là di chi materialmente abbiaeventualmente rimosso o meno i sigilli.Con il terzo motivo si propone il vizio di omessa motivazione sulla invocataspeciale tenuità del fatto.

La motivazione sul punto è adeguata alla luce dellaprotrazione dell'offesa essendosi qui valorizzate correttamente le modalità, insostanza, della condotta, consistenti nell’uso stabile della abitazione vincolatacon il sequestro.Con il quarto motivo deduce il vizio di cui all’articolo 606 comma uno lettera e)cod. proc. pen., e si sostiene che si sarebbe dato eccessivo credito alledichiarazione di un teste di polizia giudiziaria, che ha sostenuto la visibilità deicartelli di sigillo senza considerare che l’ imputata avrebbe potuto violarli solodopo l'ingresso nell'abitazione.

Inoltre non si sarebbe valutato che i sigilli eranogià stati rimossi da ignoti.

Si tratta di censura che da una parte trascura ancorauna volta le spiegazioni circa la consapevolezza dei sigilli in capo all'imputata edall'altra si muove sul piano meramente di merito, inammissibile in questa sede.Il ricorso è pertanto inammissibile con condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Palermo;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte diappello di Palermo con cui si riformava parzialmente la sentenza del tribunale diPalermo, ordinando che non si facesse menzione della condanna nel certificatodel casellario giudiziale spedito a richiesta di privati non per ragioni di dirittoelettorale, e confermandone per il resto la sentenza con cui l'attuale ricorrenteera stata condannata in ordine al reato di cui all’art. 349 c.p.Si propone in ricorso la sussistenza del vizio di motivazione sulla esistenza deldolo, sebbene con congrua motivazione la corte spieghi che l’imputata dovesseavere avuto consapevolezza dei sigilli, in quanto gli stessi erano agevolmentepercepibili in ragione della presenza di almeno due cartelli, 1 posto al cancellod'ingresso della villetta cui ebbe accesso la donna e l’altro collocato sulla portad'ingresso dell'abitazione.Con il secondo motivo si deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. d) del cod.proc. pen., e si afferma l’esistenza di una non consentita estensione dellafattispecie incriminatrice per avere la corte riconosciuto il reato anche in assenzadi materiale rimozione dei sigilli da parte della ricorrente. Si tratta di censurafrutto di un errore in diritto, atteso che a fronte dell'appurata consapevolezza deisigilli è la violazione del vincolo che rileva, al di là di chi materialmente abbiaeventualmente rimosso o meno i sigilli.Con il terzo motivo si propone il vizio di omessa motivazione sulla invocataspeciale tenuità del fatto. La motivazione sul punto è adeguata alla luce dellaprotrazione dell'offesa essendosi qui valorizzate correttamente le modalità, insostanza, della condotta, consistenti nell’uso stabile della abitazione vincolatacon il sequestro.Con il quarto motivo deduce il vizio di cui all’articolo 606 comma uno lettera e)cod. proc. pen., e si sostiene che si sarebbe dato eccessivo credito alledichiarazione di un teste di polizia giudiziaria, che ha sostenuto la visibilità deicartelli di sigillo senza considerare che l’ imputata avrebbe potuto violarli solodopo l'ingresso nell'abitazione. Inoltre non si sarebbe valutato che i sigilli eranogià stati rimossi da ignoti. Si tratta di censura che da una parte trascura ancorauna volta le spiegazioni circa la consapevolezza dei sigilli in capo all'imputata edall'altra si muove sul piano meramente di merito, inammissibile in questa sede.Il ricorso è pertanto inammissibile con condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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