CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20164/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 32430/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Trionfale n. 5637, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amario che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –controricorrente – e Comune di Avellino; -intimato - avverso la sentenza n. 2813/19, depositata in data 1 aprile 2019, della Commissione tributaria regionaledella Campania; [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 3 maggio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. –con sentenza n. 2813/19, depositata in data 1 aprile 2019, la Commissione tributaria regionale della Campaniaha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazionealla TARSU dovuta da [OSCURATO:PERSONA] per gli anni dal 2009 al 2012; -il giudice del gravame ha rilevato, per un verso, che, - così come emergeva dalla prodotta documentazione anagrafica («non … contraddetta … da contrari elementi di giudizio»), - il contribuente aveva dato prova della «mancata utilizzazione» (a decorrere dal 2003) delle unità immobiliari oggetto di tassazione e, per il restante, che, ad ogni modo, l’annualità di imposta 2009 doveva ritenersi estinta (per prescrizione) in ragione della (tardiva) notifica (in data 19 gennaio 2015) dell’avviso di accertamento, a detti fini rilevando la «data di ricezione dell’atto»e non anche quella della sua spedizione (avvenuta entro il 31 dicembre 2014); 2. -Assoservizi S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; -[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; -il Comune di Avellino non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. –il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,art. 62, commi 1 e 2, assumendo la ricorrente che la mera residenza anagrafica non rileva ai fini dell’esonero dal tributo, -che, diversamente, può ritenersi consentito nel caso di «locali e … aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno» (art. 62, comma 2, cit.), - e che, ad ogni mod o, la stessa operatività delle condizioni di esonero (così) poste presuppone la loro documentazione in una all’indicazione nella dichiarazione originaria ovvero di variazione; -il secondo motivo espone la denuncia di violazione di legge con riferimento ald.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 70 e 71, ed alla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, assumendo la ricorrente che, nella fattispecie, il termine di decadenza (quinquennale; art. 1, comma 161, cit.) andava a scadere il 31 dicembre 2015 in relazione al suo dies a quo posto dall’art. 70, cit., e, dunque, avuto riguardo al termine di presentazione della «denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune» fissato «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» (nella fattispecie 20 gennaio 2010); -soggiunge, quindi, la ricorrente che, ad ogni modo, (anche) nella fattispecie doveva trovare applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione che era stata eseguita a mezzo del servizio postale; 2. –in via pregiudiziale, va rilevato che parte contro ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi della l. n. 197 del 2022; - detta legge - nel disciplinare la definizione agevolata delle controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio (art. 1, c. 186) -per quel che qui rileva, ha disposto che: - « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.» (art. 1, comma197); -«Ciascun ente territori ale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15 - quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.» (art. 1, comma205); 3. -la trattazione del ricorso va, dunque, rinviata a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata dalla controversia. P.Q.M. La Corte, dispone rinviarsi a nuovo ruolo la trattazione del ricorso ai fini della verifica della eventua