CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2024
Cassazione n. 29392/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 maggio 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 20 gennaio 2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, è manifestamente infondato. Il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno rimarcato l'inesistenza di motivi idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche, al contempo valorizzando la professionalità criminale e la personalità negativa dell'imputato -vedi pag. 4 della sentenza impugnata-) e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838- 02). Rilevato che la seconda doglianza con la quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648-bis, quarto cornma, cod. pen. non è consentito, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,