CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 luglio 2024
Cassazione n. 30014/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCEletto il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Lecce che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso, esclusa la recidiva e riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 2. Con un unico motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 129, 444 cod. proc. pen. e 628, comma 1, comma 3, n. 1) e n. 3-quinques cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che: - in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01, Sez. 6, n. 10:31 del 07/11/20:19, dep. 2020, Rv. 278337 - 01). E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; - sebbene, in tema di patteggiamento, con il ricorso per cassazione possa denunciarsi, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nondimeno, l'errore sul nomen iuris deve essere manifesto. Infatti, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, espresso a Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 6/02/2014, in motivazione) e ribadito anche a seguito della novella di cui alla legge n. 131 del 2017, tale vizio è deducibile nei soli casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. ) Sez. 6, ord. n. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 272252 anche sulla legittimità del ricorso alla procedura de plano nei casi di genericità del motivo). Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 luglio 2024 Il Consigliere est