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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31425/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento ad opera di questa Corte di cassazione della sentenza della medesima Corte di appello del 4 giugno 2015, ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rideterminando in anni otto e mesi quattro di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze generiche ed alla quantificazione della pena, è manifestamente infondato, atteso che il giudizio sulla entità della pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto e del ruolo svolto dall'imputato, mentre con riferimento al diniego delle attenuanti generiche sono state valorizzate le precedenti condanne, l'assenza di resipiscenza, la gravità della condotta contestata e la mancanza di elementi positivi di valutazione, neppure allegati dalla difesa; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento ad opera di questa Corte di cassazione della sentenza della medesima Corte di appello del 4 giugno 2015, ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rideterminando in anni otto e mesi quattro di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze generiche ed alla quantificazione della pena, è manifestamente infondato, atteso che il giudizio sulla entità della pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto e del ruolo svolto dall'imputato, mentre con riferimento al diniego delle attenuanti generiche sono state valorizzate le precedenti condanne, l'assenza di resipiscenza, la gravità della condotta contestata e la mancanza di elementi positivi di valutazione, neppure allegati dalla difesa; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 31425/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris