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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 41055/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOi_dato avviso alle parti;_ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa in data 10 aprile 2024, secondo il rito di cui all'art.444 cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi dieci di reclusione per il reato di tentato omicidio, commesso in data 05/04/2022.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice omesso di motivare la misura della pena inflitta e di valutarne la congruità secondo i parametri stabiliti dalla legge.

Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge per l'omessa valutazione della in sussistenza degli elementi costitutivi del reato e l'erronea qualificazione dello stesso.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, invece, l'omessa motivazione in merito alla congruità della pena inflitta: si tratta di un motivo inammissibile, nonché manifestamente infondato atteso che il giudice ha esplicitamente motivato le ragioni di applicazione della pena richiesta, richiamando l'art. 133 cod. pen.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente, pur affermando di denunciare l'erronea qualificazione del reato, chiede una nuova e diversa valutazione del fatto e delle relative prove, sostenendo che il giudice non ha valutato la effettiva sussistenza degli elementi integranti la fattispecie di reato contestata.

Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo dì imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; vedi anche Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023).

Deve, inoltre, ribadirsi che «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOi_dato avviso alle parti;_ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa in data 10 aprile 2024, secondo il rito di cui all'art.444 cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi dieci di reclusione per il reato di tentato omicidio, commesso in data 05/04/2022. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice omesso di motivare la misura della pena inflitta e di valutarne la congruità secondo i parametri stabiliti dalla legge. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge per l'omessa valutazione della in sussistenza degli elementi costitutivi del reato e l'erronea qualificazione dello stesso. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, invece, l'omessa motivazione in merito alla congruità della pena inflitta: si tratta di un motivo inammissibile, nonché manifestamente infondato atteso che il giudice ha esplicitamente motivato le ragioni di applicazione della pena richiesta, richiamando l'art. 133 cod. pen. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente, pur affermando di denunciare l'erronea qualificazione del reato, chiede una nuova e diversa valutazione del fatto e delle relative prove, sostenendo che il giudice non ha valutato la effettiva sussistenza degli elementi integranti la fattispecie di reato contestata. Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo dì imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; vedi anche Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023). Deve, inoltre, ribadirsi che «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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