CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 12750/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Imbimbo– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, n. 4515/2016, depositata in data 02/09/2016.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 05/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.Udito per la ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/2026Udita per la controricorrente l’Avvocatura Generale dello Stato, che hachiesto rigettarsi il ricorso.1. L’Amministrazione finanziaria notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.l’avviso di accertamento n. T9B03EV02592/2013, con il quale, in relazioneall’anno 2005/2006, aveva determinato una maggiore imposta a titolo diIres per euro 648.030,00, in conseguenza della ripresa a tassazione delcosto di euro 2.059.704,00 sostenuto dalla contribuente a titolo dicommissione corrisposta alla società ceca DFD Czech sro in base ad uncontratto di prestito titoli (stock lending) stipulato in data 18/04/2006.Con il suddetto contratto, la DFD Czech sro si impegnava: a) aprestare alla contribuente n. 4.000 azioni, del valore di euro 1,00ciascuna, rappresentative dell'8% del capitale sociale della Kandisky S.A.(società con sede in Portogallo, a Madeira, controllata al 100% dalla DFDCzech sro); b) a deliberare l’integrale distribuzione di tutti gli utilidisponibili della società controllata, Kandisky S.A., dopo l'eventualeallocazione obbligatoria di parte di tali utili alle riserve, come stabilito dallalegge portoghese.La società contribuente si obbligava alla restituzione di altrettanteazioni, della stessa specie e qualità di quelle oggetto del contratto, allascadenza dell'operazione di prestito.Il contratto di stock lending prevedeva una "scommessa" sulrisultato economico conseguito dalla Kandisky S.A., e cioè che lacontribuente avrebbe corrisposto alla DFD Czech sro, nel periodo di duratadel contratto, un compenso annuo ("commissione") variabile in ragionedegli utili distribuiti dalla Kandisky S.A. e, in particolare: i) nessuncompenso, nel caso in cui i proventi annui derivanti dalle azioni prese inprestito fossero risultati inferiori ad euro 1.200.000,00; ii) un compensopari ai proventi annui derivanti dalle azioni prese in prestito incrementatodel 7,305% e, comunque, fino all'importo massimo di euro 2.318.000,00,Numero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/2026nel caso in cui i proventi annui derivanti dalle azioni prese in prestitofossero risultati uguali o superiori ad euro 1.200.000,00.Secondo l’Ufficio, la commissione versata dalla contribuente eraindeducibile ex art. 109 t.u.i.r., in quanto l'operazione di prestito titoli erasimulata e fittizia, fraudolentemente costruita su società inesistenti(definite "semplici scatole vuote"), su utili inesistenti e su transazionifinanziarie fittizie, e dunque su un contratto nullo per mancanza dellacausa aleatoria.La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Milano, la quale accoglieva soloparzialmente il ricorso, riducendo ad euro 2.065,00 la sanzione di euro886.322,05 irrogata per la sottofatturazione di un’operazione esente Iva,e lo rigettava per il resto.2. Contro tale decisione la contribuente proponeva appello dinanzialla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale rigettava ilgravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi adieci motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.In data 13/02/2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositatomemoria ex art. 378 c.p.c.All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente ha concluso perl’accoglimento del ricorso, mentre l’Avvocatura Generale dello Stato, perla controricorrente, ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiestorigettarsi il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 1, comma 2, 61 e 36, comma 2, del d.lgs. n.546/1992, dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att.Numero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/2026c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione apparente inordine al sesto motivo di appello con cui si era dedotta la nullitàdell’avviso di accertamento per contraddittorietà della sua motivazione, inquanto basata su una pluralità di ragioni giustificatrici della ripresa atassazione tra loro incompatibili, secondo le quali l’operazione di stocklending era al tempo stesso: a) simulata/fittizia/inesistente; b)elusiva/abusiva (abuso del diritto); c) realizzata attraverso un contrattonullo per assenza della causa aleatoria.La CTR, invero, si è limitata a riqualificare giuridicamente icontraddittori elementi fattuali posti a base della pretesa erariale,pervenendo così ad assumere che l’operazione di stock lending fosse, nelcontempo, non voluta dalle parti contraenti in quanto simulata, voluta alloscopo esclusivo di perseguire un vantaggio fiscale e, infine, voluta dalleparti ma priva dell’alea contrattuale. Tale motivazione appareincomprensibile, in quanto non esamina la contraddittorietà delle ragioniposte a fondamento dell’atto impositivo, né spiega per quale motivo, aseguito della operata riqualificazione dei fatti, le ragioni giuridiche dellapretesa fiscale non sarebbero più in contrasto tra loro.2. Con il secondo motivo, subordinato al primo, si deduce laviolazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000,dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/73, degli artt. 3 e 21-septies della legge n.241/1990 e dei principi giuridici in tema di motivazione degli attiimpositivi, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver laCTR escluso la contraddittorietà della motivazione dell’avviso diaccertamento in ragione della fondatezza nel merito della pretesa erariale,così confondendo il piano della legittimità dell’atto con quello dellafondatezza nel merito dello stesso.La motivazione, tuttavia, costituisce un requisito formale dell’avvisodi accertamento richiesto a pena di nullità, sicché la sua contraddittorietàNumero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/2026insanabile equivale alla mancanza assoluta dello stesso, con conseguentenullità dell’atto impositivo a prescindere dalla fondatezza nel merito dellapretesa erariale.3. Con il terzo motivo, subordinato a quelli precedenti, si deduce laviolazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000,dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/73, degli artt. 3 e 21-septies della legge n.241/1990, dei principi di diritto in tema di motivazione dell'avviso diaccertamento, del principio generale dell'ordinamento del divieto di abusodel diritto, dei principi di diritto in materia di elusione fiscale, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto che lamotivazione dell’avviso di accertamento, pur fondata su rationesalternative ed incompatibili, fosse univoca e non contraddittoria, con ciòviolando il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondocui è nullo l'avviso di accertamento fondato su distinti ed inconciliabilimotivi d'imposizione, in quanto, rispondendo la motivazione all’esigenza digarantire, non solo il buon andamento e l’imparzialità della P.A. ex art. 97Cost., ma anche il pieno esercizio del diritto di difesa, non è legittimol'intento dell'Amministrazione di formulare una motivazione contraddittoriacon funzione "di riserva", sia perché la pretesa impositiva per essereconforme a legge può basarsi su elementi concorrenti, ma non supresupposti fattuali contrastanti, sia perché l'alternatività delle ragionigiustificatrici della pretesa, lasciando l'Amministrazione arbitra discegliere, nel corso della procedura contenziosa, quella che più leconvenga secondo le circostanze, espone la controparte ad un eserciziodifensivo difficile o talora impossibile, come verificatosi nel caso di specie.4. Con il quarto motivo, in via subordinata al terzo motivo, si deducela nullità della sentenza per violazione degli artt. 1, comma 2, 61 e 36,comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.,dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso unaNumero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/2026motivazione irriducibilmente contraddittoria, avendo sostenuto chel’operazione di stock lending fosse, nel contempo, non voluta dalle particontraenti in quanto simulata, voluta allo scopo esclusivo di perseguire unvantaggio fiscale e, infine, voluta dalle parti ma priva dell’aleacontrattuale.Inoltre, la sentenza impugnata dapprima ha affermato l’assenza delrischio, ossia dell’alea, sottostante al contratto di prestito di titoli, e poi hacontraddittoriamente sostenuto che la contribuente si era sottopostaconsapevolmente al rischio di perdere commissioni ben più oneroserispetto ai dividendi incassati, affermazione, quest’ultima, ancheincomprensibile.5. Con il quinto motivo, in via subordinata ai motivi precedenti, siassume la violazione e/o falsa applicazione del principio generaledell'ordinamento del divieto di abuso del diritto, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente ritenuto cheanche i contratti simulati e quelli nulli per carenza di causa integrassero lafattispecie dell'abuso del diritto, sebbene la contestazione dell'abuso deldiritto implichi il riconoscimento dell'effettività materiale e giuridicadell'operazione contestata, in quanto l'abuso del diritto si riferisce ad (e,quindi, suppone necessariamente che si sia in presenza di) operazioni nonsimulate, ma realmente volute ed immuni da invalidità.6. I primi cinque motivi, che possono essere esaminaticongiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati.6.1 In primo luogo, per consolidata giurisprudenza di questa Corte,la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,Numero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/2026ipotetiche congetture (Cass. 28/01/2025, n. 1986; Cass. 01/03/2022, n.6758; Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n.22232).6.1.1 Nella specie, il lamentato vizio non sussiste, in quanto la CTRha espressamente esaminato l’eccezione sollevata dalla societàcontribuente, assumendo che «2.3 Risultano, altresì, infondate ledoglianze concernenti la asserita contraddittorietà della motivazionedell'Avviso di accertamento (congruamente motivato poichè non è limitatoad un rinvio per relationem al PVC redatto in data 28 luglio 2011 daimaggior pretesa erariale) il quale configura l'operazione di stock lendingsimulata, fraudolenta, fittizia o meramente cartolare (cfr. pagg. 10-11dell'Avviso di accertamento a pagg. 51-52 del PVC), posta in esserefinanziari e la fittizia distribuzione di utili (cfr. pagg. 7-8 del PVC), inquanto avente unicamente lo scopo di azzerare la tassazione (nello stessoesercizio) della quota di plusvalenza imponibile derivante dalla cessione inregime pex (art. 87, TUIR) della partecipazione detenuta in [OSCURATO:SOCIETA].».In sostanza, la CTR ha ritenuto che la motivazione posta a basedell’accertamento impositivo consistesse, essenzialmente, nella naturasimulata e fittizia dell’operazione negoziale da cui era scaturito l’apparentecosto portato in deduzione. In ragione della chiara esposizione dell’iterlogico-giuridico della sentenza impugnata, deve escludersi che questa siaaffetta dal vizio di motivazione.6.2 Neppure sussiste il vizio di violazione di legge in ordine allamotivazione dell’avviso di accertamento, in quanto non è configurabile,sulla base del contenuto complessivo di tale atto, la denunciatacontraddizione tra le ragioni della pretesa erariale.Numero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/20266.3 In proposito, è opportuno operare una breve premessa in ordineall’inquadramento giuridico della fattispecie in esame.Il presente giudizio ha ad oggetto la stipula di un contrattodenominato stock lending agreement tra la ricorrente e la società̀ cecaDFD Czech sro, che consiste in un prestito di titoli contro pagamento diuna commissione (fee) e contestuale costituzione da parte del mutuatario(borrower) di una garanzia, rappresentata da denaro o da altri titoli divalore complessivamente superiore a quello dei titoli ricevuti in prestito,chiamata collateral, a favore del mutuante (lender), a garanzia dell'obbligodi restituzione dei titoli ricevuti.Come già chiarito da questa Corte, i vantaggi che il contratto distock lending consente di conseguire al soggetto che presta i titoli vannoindividuati nella possibilità di beneficiare di margini reddituali senzaassumere ulteriori rischi di mercato rispetto a quelli già presenti inportafoglio, mantenendo inalterata la flessibilità nella gestionedell'investimento senza ostacolare in alcun modo le scelte operative.Autorevole dottrina, occupandosi dell'argomento, ha posto in rilievo che lafattispecie in esame è di norma caratterizzata dall'assenza di qualsiasialea contrattuale in ordine al versamento della commissione, ben sapendole parti sin dalla conclusione del contratto che il prestatario dovrà pagarela fee e che l'importo di tale commissione sarà più o meno equivalente alvalore dei dividendi distribuiti. Si è, pertanto, ritenuto che, sul pianocivilistico, l'operazione sia sostanzialmente “neutrale” per il prestatario cheottiene unicamente un vantaggio fiscale, che gli deriva dalla intassabilitàdei dividendi riscossi e dalla integrale deducibilità della commissioneversata al prestatore (in tal senso, in motivazione, Cass. 22/12/2023, n.35802 e Cass. 13/04/2021, n. 9628).6.4 Nella specie, la società DFD Czech sro si impegnava a “prestare"alla società ricorrente la proprietà di n. 4.000 azioni, del valore di euro1,00 ciascuna, rappresentative dell'8% del capitale sociale della KandiskyNumero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/2026S.A. (società controllata al 100% dalla DFD Czech sro) con sede aMadeira, dietro costituzione di un deposito di denaro di euro 158.000,00,in un conto corrente "appositamente" acceso presso la Banca di GestionePatrimoniale S.A. di Lugano.Inoltre, in aggiunta a suddetta garanzia, la mutuataria, in virtù di unapposito contratto denominato “[OSCURATO:PERSONA]", stipulatoanch'esso in data 18/04/2006, costituiva a favore della mutuante unpegno sulle azioni oggetto del contratto di stock lending, disponendoaltresì che gli originali dei certificati azionari, rappresentativi dei titoli agaranzia, sarebbero stati custoditi dal creditore pignoratizio, o da unsoggetto terzo dal primo incaricato.Al prestito veniva associata una scommessa sul risultato economicoconseguito dalla società portoghese Kandisky S.A., nel senso che: a) incaso di proventi annui derivanti dalle azioni inferiori ad euro1.200.000,00, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non sarebbe stata tenuta allacorresponsione di alcun compenso alla mutuante; b) in caso di proventiannui derivanti dalle azioni uguali o superiori ad euro 1.200.000,00, laOmega [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto pagare alla mutuante un compensopari ai proventi medesimi maggiorato del 7,305% e, comunque, sino adun importo massimo di euro 2.318.000,00.Nel caso in esame, l'ammontare dei dividendi distribuiti era pari adeuro 1.919.485,51, determinando la perdita della scommessa ed ilconseguente pagamento di una commissione, da parte della ricorrente,pari ad euro 2.059.703,93, somma che veniva da quest’ultima portata indeduzione, ex art. 109 t.u.i.r., con la dichiarazione dei redditi relativa alperiodo d’imposta 2005/2006.6.5 Ciò premesso, va osservato che i giudici d’appello hannoricostruito il complessivo meccanismo dell’operazione strutturata dallasocietà contribuente riconducendolo ad un’ipotesi di simulazione negozialee di nullità del contratto per carenza di alea (fattispecie tra loro, peraltro,Numero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/2026compatibili, posto che la simulazione assoluta del negozio giuridicocomporta la nullità dello stesso proprio per mancanza di causa: cfr., exmultis, Cass. 11/08/2022, n. 24687; Cass. 06/07/2021, n. 19097; Cass.26/03/2018, n. 7459), più che di abuso del diritto.Tale conclusione è suffragata da quanto riportato a partire dalparagrafo 2.13 della motivazione dell’impugnata sentenza, in cui siassume che «[…] il quadro appena delineato, consente di riqualificare glielementi fattuali che sorreggono la tesi erariale e di ritenere chel'operazione di stock lending non sia stata effettivamente voluta dalle particontraenti che hanno stipulato il contratto (poiché in assenza di una realevolontà negoziate) bensì sia stata posta in essere al solo fine didocumentare fittiziamente, di fronte a terzi, una mera apparenzagiuridica, priva di effetti nei rapporti interni. Pertanto, poiché il contratto ènullo, in quanto la causa è illecita, non può costituire titolo idoneo alladeduzione di componenti negative del reddito. 2.14 I contratti inquestione risultano infatti contrari ad ogni logica imprenditoriale (nellospecifico punto, la società contribuente non dimostra neppure che lastipula di tali contratti potesse rientrare nell'oggetto sociale di OMEGA),privi di alea e di valide ragioni economiche, aventi il solo scopo diperseguire un vantaggio fiscale, in violazione della richiamata normativatributaria, nonché da parte di DFD Czech s.r.o., in violazione degli articolidal 18 al 32 e 93 bis, co. l e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ([OSCURATO:PERSONA]); contratti simulati che concernono una illecita pianificazionefiscale che ha trovato una esecuzione solo "cartolare", poiché le diversetransazioni, quali la riscossione dei dividendi ed il pagamento dellacommissione risultano realizzate solo "contabilmente", senza una realemovimentazione di denaro, aventi essenzialmente la finalità di azzerare leimposte dovute sulla plusvalenza realizzata da OMEGA, per effetto dellacessione della partecipazione detenuta in [OSCURATO:SOCIETA].».Numero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/20266.6 Le conclusioni a cui è giunta la CTR appaiono, in relazioneall’indeducibilità della commissione versata dalla contribuente, conformiall’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sicché ladecisione impugnata è da confermare, previa, però, correzione dellarelativa motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.6.7 Deve, in proposito, innanzitutto rilevarsi che sfugge alladisponibilità delle parti, e spetta al giudice, la determinazione della normain base alla quale si deve giudicare la singola fattispecie. Nel caso inesame, sostanzialmente le parti concordano sull'esistenza e sul contenutodegli accordi di prestito di azioni, mentre controvertono soltantosull'individuazione della soluzione giuridica di riferimento, in ordine allaquale la Corte ritiene, come già argomentato nelle precedenti decisioni suanaloghe questioni, che l'operazione in esame debba essere ricondotta alcombinato disposto degli artt. 109, comma 8, e 89 t.u.i.r.In fattispecie analoghe, invero, questa Corte ha già ritenuto, conorientamento consolidato da una serie di pronunce conformi, che, in temadi imposte sui redditi, l’operazione di stock lending, ossia di prestito diazioni - che preveda, a favore del mutuatario, il diritto all’incasso deidividendi dietro versamento al mutuante di una commissione(corrispondente, o meno, all’ammontare dei dividendi riscossi) - realizza ilmedesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni, senza che rilevi, aifini tributari, che in un caso si verta su un diritto reale e, nell’altro, su undiritto di credito, sicché è soggetta ai limiti previsti dall’art. 109, comma 8,del d.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.), restando il versamento della commissionecosto indeducibile (Cass. 12/05/2017, n. 11872; conformi: Cass.04/06/2020, n. 10551; Cass. 28/09/2020, n. 20424; Cass. 23/03/2021,n. 8061; Cass. 13/04/2021, n. 9628; Cass. 09/06/2021, n.16145; Cass.12/11/2021, n. 9628; Cass. 12/05/2021, n. 12508; Cass. 18/02/2022, n.5500; Cass. 21/02/2022, n. 5637; Cass. 23/02/2022, n. 6030 e n. 6063;Cass. 24/02/2022, n. 6268 e 6276; Cass. 21/04/2022, n. 12763; Cass.Numero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/202624/05/2022, n. 16685; Cass. 5/07/2022, n. 21311; Cass. 28/11/2022, n.34994; Cass. 30/11/2022, n. 35247; Cass. 20/03/2023, n. 7992; Cass.22/12/2023, n. 35802; Cass. 22/12/2023, n. 35893; Cass. 02/04/2025,n. 8717).In tali pronunce si è infatti evidenziato che nella formulazionevigente ratione temporis, il comma 8 dell'art. 109 t.u.i.r. disponeva che«In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquistodel diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad unapartecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo89».Come è stato evidenziato nei citati arresti giurisprudenziali,l'usufrutto di azioni è un’operazione finanziaria con la quale vieneconcesso il diritto a percepire i dividendi distribuiti da un'altra società, afronte di un corrispettivo comprensivo del valore attuale dei flussi futuri diutili. Il cedente, pertanto, percepisce anticipatamente l'entità deldividendo sotto forma di corrispettivo per la cessione dell'usufrutto e ilcessionario iscrive in bilancio, nell'attivo patrimoniale immateriale, ilcorrispondente onere.Il predetto comma 8 dell'art. 109 dispone l'indeducibilità tributariadel costo così sostenuto, quando vengano in rilievo partecipazionisocietarie da cui derivino utili esclusi da tassazione, individuando unparallelismo tra la deducibilità del costo dell'usufrutto su azioni el’imponibilità dei dividendi derivanti dalla sottostante partecipazione.Anche nel contratto di stock lending, come nell'usufrutto di azioni, iltrasferimento (temporaneo) della titolarità del diritto a percepire ildividendo si associa ad un costo, rappresentato dalla commissione.Il fenomeno, ad un'analisi economica e giuridico-tributaria oggettivae sostanziale, è dunque lo stesso, senza che assuma rilievo, ai finitributari (gli unici che qui rilevano, non essendovi la necessità di unadeclinatoria civilistica sul contratto), la circostanza che nell'un caso siNumero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/2026verta su un diritto reale e, nell'altro, su un diritto di credito, anche perchéla stessa disposizione citata si riferisce letteralmente «ad altro dirittoanalogo», senza ulteriori connotazioni, sicché non va intesa comemeramente confinata ai soli diritti reali (interpretazione che, del resto,avrebbe una valenza abrogativa), non deponendo in tal senso né lalettera, né lo spirito della disposizione, per cui l’interpretazione adottatanon realizza alcuna impropria estensione analogica del dettato della norma(Cass. n. 11872/2017, cit.).Ne deriva che il contratto di stock lending non è nullo per mancanzadi causa o per violazione di norme imperative, né l'operazione vaconsiderata elusiva, neppure ponendosi una lesione dell'art. 41 Cost., ma,semplicemente, i costi (ossia, la commissione) sostenuti per taleoperazione – analogamente a quelli sostenuti dall’usufruttuario perl'acquisto del diritto d'usufrutto su azioni - sono indeducibili ex art. 109,comma 8, t.u.i.r., dovendosi in tal senso integrare la motivazione dellasentenza impugnata.6.8 Tanto considerato, va osservato che, nel caso di specie, il fulcrodella ripresa a tassazione – pur nel contesto di una diversa qualificazionegiuridica dell’operazione ai fini fiscali – continua ad individuarsi nelmedesimo presupposto di fatto, ovvero nella contestazione dell’indebitadeduzione integrale dal reddito fiscalmente imponibile della commissionecorrisposta, ciò che costituisce (al netto delle considerazioni - già definiteirrilevanti nei citati arresti di legittimità - svolte per ricondurre lafattispecie in esame a figure negoziali nulle sotto il profilo civilistico,ovvero ad ipotesi elusive) il nucleo della pretesa impositiva, come siricava, peraltro, proprio dal contenuto dell’avviso di accertamentoimpugnato che, a pag. 14 (come riportato a pag. 43 del ricorso percassazione), richiama espressamente il predetto art. 109 t.u.i.r.,prevedendo che «si confermano le risultanze del pvc e vengono recuperatia tassazione costi indebitamente dedotti per € 2.059.704,00 in violazioneNumero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/2026dell’art. 109 del d.p.r. 917 del 1986, afferenti alla commissionecorrisposta alla società ceca DFD Czech sro in relazione alla stipula delcontratto di stock lending».6.9 Alla luce di quanto fin qui detto, ricondotto il contratto di stocklending nel perimetro dell’art. 109, comma 8, t.u.i.r., i primi cinque motividel ricorso vanno respinti, presupponendo gli stessi una diversaqualificazione giuridica dell’operazione negoziale oggetto di causa cherisulta superata dalla correzione apportata alla motivazione dell’impugnatasentenza, potendo, peraltro, ricorrersi all’esercizio di tale potere correttivoanche qualora la questione giuridica sottesa sia comunque dadisattendere, finanche nell'ipotesi in cui la motivazione resa dal giudicedell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente(Cass. 01/03/2019, n. 6145; Cass. 18/11/2019, n. 29880).6.10 Né risulta configurabile, all’esito della correzione dell’impugnatasentenza, una lesione del diritto di difesa della società ricorrente.Invero, in relazione alla motivazione degli atti impositivi, laconsolidata giurisprudenza di questa Corte afferma che l'art. 42 del d.P.R.n. 600/1973 (già in base al testo originario e, comunque, in virtù dell'art.3 della legge n. 241/1990 e, successivamente, della previsione introdottadall'art. 7 della legge n. 212/2000), laddove richiede che l'avviso diaccertamento indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lohanno determinato, persegue il fine di porre il contribuente in condizionedi conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli di valutarel'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, dicontestare efficacemente l’an e il quantum debeatur (cfr., ex multis, Cass.11/01/2025, n. 730).Tali presupposti, pertanto, vanno forniti all'interessato non solotempestivamente (e cioè mediante inserimento ab origine nelprovvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezzaed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso delNumero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/2026diritto di difesa (Cass. n. 10551/2020, cit.; Cass. 26/03/2014, n. 7056;Cass. 30/10/2009, n. 23009; Cass. 12/07/2006, n. 15842).Nel caso di specie, la società ricorrente stigmatizza il fatto che l’attoimpositivo impugnato recasse, contemporaneamente, la contestazione diun contratto simulato, di un contratto nullo per mancanza di alea e diun’operazione costituente abuso del diritto, ossia fattispecie tra lorogiuridicamente confliggenti.Una tale prospettazione, tuttavia, pur se evidenzia, in linea astratta,l’esistenza di fattispecie non compatibili (fermo quanto già rilevato inordine al fatto che il negozio simulato e quello privo di causa sono, inrealtà, tra loro assimilabili), non incide sulla valutazione della possibilità,per la destinataria dell’avviso, di comprenderne i presupposti ed esporre,al riguardo, le proprie difese, posto che l’atto impositivo de quo, come giàdetto, è nella sostanza chiaramente incentrato sulla violazione dell’art.109 t.u.i.r. e sull’intento della contribuente di conseguire indebiti vantaggifiscali attraverso l’operazione ivi puntualmente descritta.Rispetto a tale rilievo, la circostanza che l'attività negoziale posta inessere fosse considerata, alternativamente, come invalida o elusiva,mirava unicamente a tracciare diversi percorsi di disconoscimento deglieffetti fiscali del contratto, senza offuscare la riconoscibilità delle ragionidell’atto impositivo da parte della contribuente, la quale, del resto, lo haimpugnato nel merito con ampiezza di argomentazioni (cfr., per un casoanalogo, Cass. n. 8717/2025, cit.).7. Con il sesto motivo, in subordine a quelli precedenti, si deduce lanullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 324 e329 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver laCTR violato, nell’affermare che il contratto di stock lending era nulloperché simulato, il giudicato interno formatosi sul rilievo, operato dallaCTP, che la complessiva operazione economica integrava gli estremiNumero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/2026dell’abuso del diritto, che, a differenza della simulazione, presuppone ilcompimento di operazioni reali ed immuni da profili di invalidità civilistica.7.1 Il motivo è infondato.7.2 La CTP, come si evince dal contenuto della sentenza di primogrado solo parzialmente riportato nel ricorso per cassazione, ha statuitoche «[OSCURATO:PERSONA] ritiene, in conclusione, che dalla valutazione globale eunitaria di tutti gli elementi prospettati si sia in presenza di abuso deldiritto perché la società ha sottoscritto un contratto privo di alea (e pertale motivo nullo), privo di valide ragioni economiche (perdita economicadi € 140.218,42) se non finalizzato a conseguire un indebito risparmiofiscale, utilizzato per neutralizzare la tassazione della plusvalenzarealizzata nell'anno (abbattimento dell'imponibile pari a € 1.963.729,65)».Da tale argomentazione non si desume affatto, in manierainequivoca, che la ratio della decisione di primo grado sia stata la condottaelusiva posta in essere mediante effettive e volute operazioni negoziali,posto che la CTP, nella medesima asserzione sopra riportata, prospettauna fattispecie di contratto nullo per mancanza della causa aleatoria, cosìsostanzialmente confermando, sotto tale profilo, la lettura che, in terminidi fittizietà e nullità dell’operazione negoziale, ha fornito la CTRnell’interpretazione della motivazione dell’avviso di accertamento,interpretazione che è stata comunque superata all’esito della correzionedella motivazione dell’impugnata sentenza.7.3 In ogni caso, anche diversamente opinando, non potevaescludersi, nella specie, la facoltà della CTR di procedere allariqualificazione dell’operazione negoziale, avendo questa Cortereiteratamente precisato che il giudice d'appello può qualificare il rapportodedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalleparti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel temacontroverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causapetendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni,Numero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/2026riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridicacostituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti,tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione adopera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente (Cass.22/10/2025, n. 28083; Cass. 15/05/2019, n. 12875).Nella specie, la qualificazione del contratto di stock lending stipulatodalla contribuente costituiva la premessa logico-giuridica dell’esame dellequestioni, riproposte dalla stessa contribuente in sede di appello, relativeall’asserita contraddittorietà della motivazione dell’avviso di accertamentoin quanto fondata su giustificazioni alternative ed incompatibili. Sullaquestione della qualificazione della contestata operazione negoziale nonpoteva, quindi, essersi formato alcun giudicato interno.8. Con il settimo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciare sul settimo motivo diappello, inerente all’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento perviolazione dell’art. 37-bis, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973, ai sensidel quale, in tema di elusione fiscale, l’emanazione dell’avviso diaccertamento deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla richiesta alcontribuente di fornire chiarimenti entro sessanta giorni. Tale richiesta,inoltre, deve indicare i motivi per i quali le operazioni descrittenell’accertamento sono considerate elusive ed i motivi per i quali leimposte devono essere applicate disconoscendo i vantaggi tributariconseguiti mediante le suddette operazioni.9. Con l’ottavo motivo, in via subordinata al settimo, si assume lanullità della sentenza per violazione degli artt. 1, comma 2, 61 e 36,comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.,dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per mancanza assolutadella motivazione in ordine all’eccezione di nullità dell’avviso diNumero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/2026accertamento per violazione dell’art. 37-bis, quarto comma, del d.P.R. n.600/1973.10. Il settimo e l’ottavo motivo, che possono essere esaminaticongiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono inammissibili inquanto, alla luce di quanto esposto sulla riconducibilità dello stock lendingall’usufrutto di azioni, si rivelano irrilevanti le doglianze della contribuentenella parte in cui censurano, per vari aspetti, la violazione delladisposizione antielusiva dettata dall'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, nonapplicandosi quest'ultima al caso de quo.Peraltro, più in generale, occorre ricordare che, nella specie, gliaccertamenti condotti dall'Amministrazione finanziaria hanno ad oggetto larideterminazione del reddito imponibile ai fini Ires, tributo “nonarmonizzato”, per il quale, in assenza di specifica prescrizione, il dirittonazionale non pone in capo all'Amministrazione fiscale, che si accinga adadottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, ungeneralizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante,in caso di violazione, l'invalidità dell'atto (Cass., Sez. U., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.24823; Cass. 11/05/2018, n. 11560; Cass. 07/09/2018, n. 21767; Cass.,Sez. U., 25/07/2025, n. 21271).11. Con il nono motivo si assume la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 vigente ratione temporis,come interpretato dalla sentenza della Corte cost. n. 247 del 25/07/2011,e dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto che il raddoppio dei terminidi accertamento fosse giustificato dal mero richiamo, contenuto nell’attoimpositivo impugnato, all’art. 37 del d.l. n. 223/2006, senza alcunaindicazione, all’interno di quest’ultimo, del reato tributario commesso,degli elementi essenziali di questo e delle circostanze di tempo e di luogoin cui il pubblico ufficiale ne avrebbe accertato la commissione.Numero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/2026In ossequio alla citata pronuncia della Consulta, il giudice tributarioavrebbe dovuto accertare, con un giudizio di prognosi postuma ex ante edin concreto, se il pubblico ufficiale, al momento della presentazione delladenuncia, avesse già individuato con sicurezza gli elementi del reato dadenunciare.12. Con il decimo motivo, in via subordinata al nono, si assume lanullità della sentenza per violazione degli artt. 1, comma 2, 61 e 36,comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.,dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso unamotivazione irriducibilmente contraddittoria in ordine alla violazione deitermini di accertamento di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973.Invero, i giudici d’appello hanno affermato che l’operazione di stocklending integrava sia l’abuso del diritto, sia la simulazione contrattuale,sia, infine, la nullità per mancanza di causa, ossia fattispecie tra loroincompatibili, e tuttavia solo la simulazione avrebbe consentito diaffermare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia per ilreato di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 74/2000, in relazione al raddoppio deitermini di accertamento.13. Il nono ed il decimo motivo, che possono essere esaminaticongiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati.13.1 Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema diaccertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43,comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972,nel testo vigente ratione temporis (ossia antecedente alle modificheintrodotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della legge n. 208/2015),consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denunciapenale ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n.74/2000, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia(come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247/2011), dall'inizioNumero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/2026dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, anche se l'azionepenale non è perseguita o è intervenuta una decisione penale diproscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass. 10/01/2025, n. 600;Cass. 09/08/2022, n. 24576; Cass. 28/06/2019, n. 17586; Cass.30/05/2016, n. 11171). Non rilevano, quindi, i successivi esitidell'accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati suelementi privi di rilevanza penale, salvo che non emerga un usopretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire,ingiustificatamente, di un più ampio termine (Cass. 14/07/2023, n.20409; Cass. 15/09/2022, n. 27250; Cass. 30/06/2016, n. 13483).La Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 247/2011, hachiarito che, in caso di denuncia presentata oltre gli ordinari termini didecadenza o addirittura di accertamento compiuto senza denuncia, esempre al fine di verificare l'uso pretestuoso del raddoppio dei termini, «ilgiudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi diimpugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia,compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta«prognosi postuma») circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, sel'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità», con laprecisazione però che «il correlativo tema di prova — e, quindi, l'oggettodella valutazione da effettuarsi da parte del giudice tributario — ècircoscritto al riscontro dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale enon riguarda l'accertamento del reato» (§ 5.3. della sentenza della Cortecostituzionale).13.2. A tali principi la CTR si è attenuta, avendo statuito che «2.2Deve essere, preliminarmente, respinta l'eccezione della Societàcontribuente in ordine alla (asserita) decadenza del potere accertativodell'Agenzia delle Entrate, per decorso dei termini, poiché dallo stessoAvviso di accertamento impugnato (a pag. 3) risulta che il provvedimentoimpositivo è stato emesso, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 223 del 4 luglioNumero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/20262006, il quale stabilisce il raddoppio dei termini di decadenza (che si rendeapplicabile a decorrere dal periodo di imposta, per il quale alla data dientrata in vigore del citato Decreto erano ancora pendenti i termini di cuial primo e al secondo comma dell'art. 43 del DPR 600/73), in presenza diuna denuncia di reato (prot. 81845 del 29 luglio 2011 - in atti), ai sensidell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati disciplinatidal D. Lgs. n. 74/2000. Sul punto, la Corte di Cassazione (nella Sentenzan. 247/2011) ha avuto modo di chiarire che in presenza di unacontestazione sollevata dal contribuente l'onere di provare dettipresupposti è a carico della Amministrazione finanziaria (come èavvenuto), dovendo questa giustificare il più ampio potere accertativoalla sussistenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia, spetta al giudicetributario. Orbene, relativamente al caso di specie, sussiste tale obbligo didenuncia, tenuto conto che l'Ente impositore fonda la maggiore pretesaerariale sul fatto che la Soc. contribuente ha contabilizzato costiindebitamente dedotti per € 2.059.504,00 (v. pag. 15 rigo RF 36dell'Avviso di accertamento), corrispondenti alla commissione corrispostaalla società ceca DFD Czech sro, in relazione alla stipula del contratto distock lending e, che la contabilizzazione di costi afferenti ad operazioniinesistenti (al di sopra delle soglie di legge) rappresenta una violazioneche ha espressa rilevanza penale, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 74/2000(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici). E ciò, in quanto, anchesulla base delle considerazioni svolte in prosieguo, l'avvenutasottoscrizione del contratto di prestito di titoli ("Securities lendingagreement") risulta essere irragionevole, priva di valido scopo economico,concretizzatasi in una articolata operazione finanziaria, finalizzata agarantire un indebito risparmio d'imposta (costi indebitamente dedotti, per€ 2.059.704,00) […]».Numero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/202613.3 Tale motivazione indica chiaramente il reato tributarioconfigurabile nel caso di specie, suscettibile di giustificare l’obbligo didenuncia ex art. 331 c.p.p., richiamando il contenuto complessivodell’avviso di accertamento, che deve, pertanto, anche sotto tale profilo,ritenersi esaustivo, ossia idoneo a giustificare il raddoppio dei termini diaccertamento, considerato, peraltro, che, affinché insorga l’obbligo didenuncia penale, sono sufficienti seri indizi di reato (Cass. 13/09/2018, n.22337), nella specie ampiamente esposti nell’atto impositivo, e che ilcontribuente può solo contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo didenuncia, ma non può mettere in discussione la sussistenza del reato, ilcui accertamento è precluso al giudice tributario (Cass. 02/07/2020, n.13481).14. Alla luce delle anzidette considerazioni, il ricorso vaintegralmente rigettato.Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidatecome in dispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, infavore dell’Agenzia delle entrate, delle spese giudiziali, che liquida in euro13.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 05/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteNumero registro generale 6163/2017Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 12750/2026Data pubblicazione 05/05/2026Cesare [OSCURATO:PERSONA]