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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13710/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 01/10/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame, ha confermato, previa esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità dello stupefacente in relazione al delitto di cui al capo C30, l'ordinanza con la quale, il precedente 27/07/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dal numero degli associati e daltà transnazionalità (capo A della contestazione provvisoria), nonché a quattro delitti di illecito acquisto di sostanze stupefacenti (capi C27, C30, C31 e C32).

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione i difensori di fiducia del Martello, avv.to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno articolato, nell'uno, tre e, nell'altro, due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo del ricorso a firma di entrambi i difensori si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 192, comma 2, e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità manifesta in punto di identificazione dell'indagato nell'utilizzatore dell'utenza intercettata.

Si assume, in specie, che il Tribunale distrettuale, nel confermare il giudizio di sussistenza della gravità indiziaria reso dal primo giudice, avrebbe valorizzato meri sospetti, atteso che l'identificazione dell'utilizzatore dell'utenza cellulare captata nel Martello, al quale non risultava intestata la sim card e che mai era stato chiamato per nome o con diminutivi nel corso delle conversazioni, sarebbe avvenuta attraverso le celle agganciate dall'apparecchio al quale l'utenza stessa era collegata, in assenza di attività di pedinamento o perquisizione che dessero conferma dell'effettiva disponibilità dell'utenza in capo al predetto.

2.2. Con il secondo motivo ci si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 273 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 61-bis cod. pen., nonché di vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità manifesta in punto di ritenuta configurabilità del delitto associativo formante oggetto di contestazione.

Si sostiene al riguardo che, a fronte di un'identificazione nel Martello dell'utilizzatore del utenza captata nient'affatto certa o altamente probabile, i giudici della cautela, nel confermare il giudizio di gravità indiziaria relativamente al delitto associativo formulato dal giudice di prime cure, non avrebbero tenuto conto degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità - secondo cui l'appartenenza a un sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti deve risultare dal ruolo stabile e non occasionale in esso rivestito dall'individuo, del quale possono essere indicativi i singoli e ripetuti episodi di compravendita - ove si considerino il carattere estremamente generico della messaggistica captata e l'assenza dell'indagato in occasione della consegna delle partite di droga.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen.Si osserva in particolare che il Tribunale distrettuale, nel confermare il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari e di inadeguatezza di misure meno afflittive della custodia in carcere formulato dal primo giudice, per un verso avrebbe erroneamente ritenuto ricorrente il requisito dell'attualità del pericolo di recidivanza, valorizzando la molteplicità dei precedenti (molti dei quali del tutto aspecifici) e svilendo la risalenza al gennaio del 2019 dell'ultimo dei delitti fine e, per altro verso, non avrebbe argomentato in ordine all'affermata inidoneità al soddisfacimento delle esigenze preventive del presidio autocustodiale.

2.4. Con il primo motivo del ricorso a firma del solo avv.to [OSCURATO:PERSONA] ci si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 192 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione in punto di ritenuta configurabilità dei delitti formanti oggetto di contestazione.

In sostanza, si ripropongono, con argomentazioni pressochè sovrapponibili, le censure articolate con il primo e con il secondo motivo di ricorso a firma congiunta, estendendo quella afferente la ritenuta sussistenza di gravità indiziaria, oggetto del secondo motivo, anche ai delitti fine, dei quali si contesta l'ascrivibilità all'indagato in ragione dell'incerta identificazione nello stesso dell'utilizzatore dell'utenza telefonica captata.

2.5. Con il secondo motivo del ricorso a firma del solo avv.to [OSCURATO:PERSONA] ci si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e di ritenuta inadeguatezza alla loro tutela di misure meno afflittive della custodia in carcere.

Anche in tal caso, si ripropongono di fatto, con argomentazioni analoghe, le censure articolate con il terzo motivo di ricorso a firma congiunta.

3. Entrambi i difensori del Martello, in data 04/01/2022, hanno presentato motivi aggiunti, a sostegno della doglianza articolata nel primo motivo di ricorso a firma congiunta, assumendo, in specie, che l'elemento indiziario costituito dall'aggancio della cella nel cui territorio al momento si vuole gravitasse l'indagato risulta estremamente generico, in ragione dell'estensione per nulla contenuta dell'area coperta d'ordinario da una cella telefonica.

4. Con memoria presentata in data 18/01/2022, l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha replicato, infine, alle deduzioni svolte dal Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso, asseritamente immune da profili di inammissibilità.5.

Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Privi di pregio risultano, innanzitutto, il primo motivo del ricorso a firma di entrambi i difensori, il primo motivo del ricorso a firma del solo avv.to [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui si censura l'individuazione nell'indagato dell'utilizzatore dell'utenza telefonica captata e il motivo aggiunto, che, facendo valere le medesime doglianze, possono essere scrutinati congiuntamente.

Nello specifico, con tali motivi di ricorso, come anticipato, ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 192, comma 2, e 273 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità manifesta nella parte in cui si è ritenuto correttamente individuato nell'indagato il soggetto che aveva in uso una delle utenze cellulari sottoposte a intercettazione.

Al riguardo, giova evidenziare che l'agitata doglianza risulta manifestamente infondata e, pertanto, inammissibile nella parte è dedotto il vizio di violazione di legge per supposta violazione degli artt. 192, comma 2, e 273 cod. proc. pen.

Ciò perché la Suprema Corte ha da tempo affermato che «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191, nonché Sez. 6, n. 7336 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Meta e altro, Rv. 229159-01).

Residua la doglianza incentrata sul supposto vizio motivazionale, che, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, può essere fatta valere con ricorso per cassazione ove il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (in tal senso, da ultimo, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196-02).

In proposito, deve, tuttavia, rilevarsi che, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di gravame, l'argomentato motivo a fondamento dell'individuazione nell'indagato [OSCURATO:PERSONA] del soggetto che aveva in uso l'utenza telefonica mobile recante n. 331/2075712 (rinvenibile segnatamente alle pagg. 17 e 18 dell'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]) risulta lineare, coerente e congruo, essendosi desunta l'identità dell'effettivo utilizzatore di tale utenza attraverso il collegamento dei luoghi in cui erano avvenuti taluni controlli su strada del predetto con le celle agganciate, nei medesimi contesti temporali, dall'apparecchio telefonico intercettato, del quale era stata, pertanto, attribuita allo stesso la concreta disponibilità.

Il ragionamento inferenziale effettuato dai giudici della cautela risulta, inoltre, suffragato dal contenuto dell'sms inviato dall'utenza mobile indicata in data 12/07/2018, in cui il soggetto che aveva in uso la stessa avvertiva il collocutore che stava per arrivare a bordo di una vettura (una [OSCURATO:PERSONA]), di marca e modello corrispondenti a quella nell'effettiva disponibilità del Martello.

Alla stregua di tali circostanze, risultando il percorso argomentativo seguito dai giudici gravati del tutto scevro dai vizi motivazionali denunziati, deve concludersi per l'inammissibilità dei motivi complessivamente scrutinati.

3. Egualmente infondati risultano il secondo motivo del ricorso a firma di entrambi i difensori e il primo motivo del ricorso a firma del solo avv.to [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui si censura la ritenuta sussistenza di gravità indiziaria in ordine al delitto associativo e ai plurimi delitti fine oggetto di contestazione, che, prospettando le medesime doglianze, possono, anche in tal caso, essere scrutinati congiuntamente.

Con essi, come sopra precisato, si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 273 cod. proc. pen., 73, 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 61-bis cod. pen., nonché di vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità manifesta.

Al riguardo osserva il Collegio che il Tribunale distrettuale, dopo aver esaurientemente argomentato la ritenuta configurabilità, nel caso di specie, del delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e aver condiviso l'effettuata ricostruzione delle molteplici articolazioni territoriali che del sodalizio- madre costituivano espressione nell'ambito dei diversi territori in cui esso era operativo, ha affermato l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo attivo in provincia di Cosenza in base alla pluralità degli acquisti di partite di droga di cui il predetto si era reso autore nell'arco di un congruo lasso di tempo (protrattosi dal mese di giugno al mese di dicembre dell'anno 2018) e alla stabilità dei contatti coevamente mantenuti con il leader indiscusso di tale articolazione, [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, l'impianto motivazionale in oggetto (compendiato alle pagg. 36, 37, 38 e 39 dell'ordinanza gravata), nel dare atto della ritenuta sussistenza di gravità indiziaria in ordine al delitto mezzo e ai plurimi delitti fine oggetto di contestazione provvisoria, risulta caratterizzato da assoluta linearità, intrinseca coerenza e obbiettiva logicità, rivelandosi inoltre perfettamente in linea con il più recente arresto della Suprema Corte che ha affermato che «Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso» (in tal senso Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450-01).

Le esposte considerazioni, coniugate all'assoluta genericità dei motivi di ricorso oggetto di scrutinio, connotati all'evidenza da una diffusa e censurabile indeterminatezza, portano a concludere per la loro manifesta infondatezza.

4. Da ultimo, risultano destituiti di fondamento anche il terzo motivo del ricorso a firma di entrambi i difensori e il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamentano violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di intensità tale da imporre il mantenimento del presidio intramurario e che, in ragione dell'identità della questione con essi dedotta, verranno more solito scrutinati congiuntamente.

In proposito reputa il Collegio che il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], nel ritenere perduranti le esigenze cautelari evidenziate nel provvedimento genetico e nel valutarle di pregnanza tale da rendere necessario il mantenimento del più gravoso regime restrittivo, abbia fatto buon governo delle menzionate disposizioni codicistìche, delle quali non è, quindi, riscontrabile alcuna violazione, esponendo, con percorso motivazionale lineare e coerente (compendiato alle pagg. 39, 40 e 41 del provvedimento gravato), le ragioni fondative della decisione, indicate segnatamente nella tipologia del più grave delitto in contestazione (quello associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per cui vige la doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), nel non eccessivo lasso temporale trascorso dalla cessata operatività del sodalizio (datata al luglio del 2019), nelle modalità di commissione degli illeciti (sintomatiche di notevole professionalità) e nelle circostanze in cui essi venivano realizzati dall'indagato (sottoposto all'epoca alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno).

I giudici della cautela hanno esposto, inoltre, le ragioni per le quali non poteva ritenersi superata, nel caso concreto, la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di inadeguatezza di misure diverse da quella massimamente afflittiva, indicandole nella mancanza in atti e nell'omessa deduzione, ad opera della difesa, di elementi di segno contrario.

Orbene, a fronte di un argomentato motivazionale come quello in disamina, completo, logico e specificamente rapportato alla persona dell'indagato, si ritiene che le dedotte doglianze non colgano nel segno, risolvendosi di fatto nella mera riproposizione delle lamentazioni illo tempore prospettate al Tribunale distrettuale con la richiesta di riesame.

È tuttavia pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di doglianza non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi.

La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01).

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 01/10/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame, ha confermato, previa esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità dello stupefacente in relazione al delitto di cui al capo C30, l'ordinanza con la quale, il precedente 27/07/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dal numero degli associati e daltà transnazionalità (capo A della contestazione provvisoria), nonché a quattro delitti di illecito acquisto di sostanze stupefacenti (capi C27, C30, C31 e C32). 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione i difensori di fiducia del Martello, avv.to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno articolato, nell'uno, tre e, nell'altro, due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo del ricorso a firma di entrambi i difensori si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 192, comma 2, e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità manifesta in punto di identificazione dell'indagato nell'utilizzatore dell'utenza intercettata. Si assume, in specie, che il Tribunale distrettuale, nel confermare il giudizio di sussistenza della gravità indiziaria reso dal primo giudice, avrebbe valorizzato meri sospetti, atteso che l'identificazione dell'utilizzatore dell'utenza cellulare captata nel Martello, al quale non risultava intestata la sim card e che mai era stato chiamato per nome o con diminutivi nel corso delle conversazioni, sarebbe avvenuta attraverso le celle agganciate dall'apparecchio al quale l'utenza stessa era collegata, in assenza di attività di pedinamento o perquisizione che dessero conferma dell'effettiva disponibilità dell'utenza in capo al predetto. 2.2. Con il secondo motivo ci si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 273 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 61-bis cod. pen., nonché di vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità manifesta in punto di ritenuta configurabilità del delitto associativo formante oggetto di contestazione. Si sostiene al riguardo che, a fronte di un'identificazione nel Martello dell'utilizzatore del utenza captata nient'affatto certa o altamente probabile, i giudici della cautela, nel confermare il giudizio di gravità indiziaria relativamente al delitto associativo formulato dal giudice di prime cure, non avrebbero tenuto conto degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità - secondo cui l'appartenenza a un sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti deve risultare dal ruolo stabile e non occasionale in esso rivestito dall'individuo, del quale possono essere indicativi i singoli e ripetuti episodi di compravendita - ove si considerino il carattere estremamente generico della messaggistica captata e l'assenza dell'indagato in occasione della consegna delle partite di droga. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen.Si osserva in particolare che il Tribunale distrettuale, nel confermare il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari e di inadeguatezza di misure meno afflittive della custodia in carcere formulato dal primo giudice, per un verso avrebbe erroneamente ritenuto ricorrente il requisito dell'attualità del pericolo di recidivanza, valorizzando la molteplicità dei precedenti (molti dei quali del tutto aspecifici) e svilendo la risalenza al gennaio del 2019 dell'ultimo dei delitti fine e, per altro verso, non avrebbe argomentato in ordine all'affermata inidoneità al soddisfacimento delle esigenze preventive del presidio autocustodiale. 2.4. Con il primo motivo del ricorso a firma del solo avv.to [OSCURATO:PERSONA] ci si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 192 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione in punto di ritenuta configurabilità dei delitti formanti oggetto di contestazione. In sostanza, si ripropongono, con argomentazioni pressochè sovrapponibili, le censure articolate con il primo e con il secondo motivo di ricorso a firma congiunta, estendendo quella afferente la ritenuta sussistenza di gravità indiziaria, oggetto del secondo motivo, anche ai delitti fine, dei quali si contesta l'ascrivibilità all'indagato in ragione dell'incerta identificazione nello stesso dell'utilizzatore dell'utenza telefonica captata. 2.5. Con il secondo motivo del ricorso a firma del solo avv.to [OSCURATO:PERSONA] ci si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e di ritenuta inadeguatezza alla loro tutela di misure meno afflittive della custodia in carcere. Anche in tal caso, si ripropongono di fatto, con argomentazioni analoghe, le censure articolate con il terzo motivo di ricorso a firma congiunta. 3. Entrambi i difensori del Martello, in data 04/01/2022, hanno presentato motivi aggiunti, a sostegno della doglianza articolata nel primo motivo di ricorso a firma congiunta, assumendo, in specie, che l'elemento indiziario costituito dall'aggancio della cella nel cui territorio al momento si vuole gravitasse l'indagato risulta estremamente generico, in ragione dell'estensione per nulla contenuta dell'area coperta d'ordinario da una cella telefonica. 4. Con memoria presentata in data 18/01/2022, l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha replicato, infine, alle deduzioni svolte dal Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso, asseritamente immune da profili di inammissibilità.5. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privi di pregio risultano, innanzitutto, il primo motivo del ricorso a firma di entrambi i difensori, il primo motivo del ricorso a firma del solo avv.to [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui si censura l'individuazione nell'indagato dell'utilizzatore dell'utenza telefonica captata e il motivo aggiunto, che, facendo valere le medesime doglianze, possono essere scrutinati congiuntamente. Nello specifico, con tali motivi di ricorso, come anticipato, ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 192, comma 2, e 273 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità manifesta nella parte in cui si è ritenuto correttamente individuato nell'indagato il soggetto che aveva in uso una delle utenze cellulari sottoposte a intercettazione. Al riguardo, giova evidenziare che l'agitata doglianza risulta manifestamente infondata e, pertanto, inammissibile nella parte è dedotto il vizio di violazione di legge per supposta violazione degli artt. 192, comma 2, e 273 cod. proc. pen. Ciò perché la Suprema Corte ha da tempo affermato che «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191, nonché Sez. 6, n. 7336 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Meta e altro, Rv. 229159-01). Residua la doglianza incentrata sul supposto vizio motivazionale, che, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, può essere fatta valere con ricorso per cassazione ove il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (in tal senso, da ultimo, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196-02). In proposito, deve, tuttavia, rilevarsi che, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di gravame, l'argomentato motivo a fondamento dell'individuazione nell'indagato [OSCURATO:PERSONA] del soggetto che aveva in uso l'utenza telefonica mobile recante n. 331/2075712 (rinvenibile segnatamente alle pagg. 17 e 18 dell'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]) risulta lineare, coerente e congruo, essendosi desunta l'identità dell'effettivo utilizzatore di tale utenza attraverso il collegamento dei luoghi in cui erano avvenuti taluni controlli su strada del predetto con le celle agganciate, nei medesimi contesti temporali, dall'apparecchio telefonico intercettato, del quale era stata, pertanto, attribuita allo stesso la concreta disponibilità. Il ragionamento inferenziale effettuato dai giudici della cautela risulta, inoltre, suffragato dal contenuto dell'sms inviato dall'utenza mobile indicata in data 12/07/2018, in cui il soggetto che aveva in uso la stessa avvertiva il collocutore che stava per arrivare a bordo di una vettura (una [OSCURATO:PERSONA]), di marca e modello corrispondenti a quella nell'effettiva disponibilità del Martello. Alla stregua di tali circostanze, risultando il percorso argomentativo seguito dai giudici gravati del tutto scevro dai vizi motivazionali denunziati, deve concludersi per l'inammissibilità dei motivi complessivamente scrutinati. 3. Egualmente infondati risultano il secondo motivo del ricorso a firma di entrambi i difensori e il primo motivo del ricorso a firma del solo avv.to [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui si censura la ritenuta sussistenza di gravità indiziaria in ordine al delitto associativo e ai plurimi delitti fine oggetto di contestazione, che, prospettando le medesime doglianze, possono, anche in tal caso, essere scrutinati congiuntamente. Con essi, come sopra precisato, si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 273 cod. proc. pen., 73, 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 61-bis cod. pen., nonché di vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità manifesta. Al riguardo osserva il Collegio che il Tribunale distrettuale, dopo aver esaurientemente argomentato la ritenuta configurabilità, nel caso di specie, del delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e aver condiviso l'effettuata ricostruzione delle molteplici articolazioni territoriali che del sodalizio- madre costituivano espressione nell'ambito dei diversi territori in cui esso era operativo, ha affermato l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo attivo in provincia di Cosenza in base alla pluralità degli acquisti di partite di droga di cui il predetto si era reso autore nell'arco di un congruo lasso di tempo (protrattosi dal mese di giugno al mese di dicembre dell'anno 2018) e alla stabilità dei contatti coevamente mantenuti con il leader indiscusso di tale articolazione, [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, l'impianto motivazionale in oggetto (compendiato alle pagg. 36, 37, 38 e 39 dell'ordinanza gravata), nel dare atto della ritenuta sussistenza di gravità indiziaria in ordine al delitto mezzo e ai plurimi delitti fine oggetto di contestazione provvisoria, risulta caratterizzato da assoluta linearità, intrinseca coerenza e obbiettiva logicità, rivelandosi inoltre perfettamente in linea con il più recente arresto della Suprema Corte che ha affermato che «Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso» (in tal senso Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450-01). Le esposte considerazioni, coniugate all'assoluta genericità dei motivi di ricorso oggetto di scrutinio, connotati all'evidenza da una diffusa e censurabile indeterminatezza, portano a concludere per la loro manifesta infondatezza. 4. Da ultimo, risultano destituiti di fondamento anche il terzo motivo del ricorso a firma di entrambi i difensori e il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamentano violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di intensità tale da imporre il mantenimento del presidio intramurario e che, in ragione dell'identità della questione con essi dedotta, verranno more solito scrutinati congiuntamente. In proposito reputa il Collegio che il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], nel ritenere perduranti le esigenze cautelari evidenziate nel provvedimento genetico e nel valutarle di pregnanza tale da rendere necessario il mantenimento del più gravoso regime restrittivo, abbia fatto buon governo delle menzionate disposizioni codicistìche, delle quali non è, quindi, riscontrabile alcuna violazione, esponendo, con percorso motivazionale lineare e coerente (compendiato alle pagg. 39, 40 e 41 del provvedimento gravato), le ragioni fondative della decisione, indicate segnatamente nella tipologia del più grave delitto in contestazione (quello associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per cui vige la doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), nel non eccessivo lasso temporale trascorso dalla cessata operatività del sodalizio (datata al luglio del 2019), nelle modalità di commissione degli illeciti (sintomatiche di notevole professionalità) e nelle circostanze in cui essi venivano realizzati dall'indagato (sottoposto all'epoca alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno). I giudici della cautela hanno esposto, inoltre, le ragioni per le quali non poteva ritenersi superata, nel caso concreto, la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di inadeguatezza di misure diverse da quella massimamente afflittiva, indicandole nella mancanza in atti e nell'omessa deduzione, ad opera della difesa, di elementi di segno contrario. Orbene, a fronte di un argomentato motivazionale come quello in disamina, completo, logico e specificamente rapportato alla persona dell'indagato, si ritiene che le dedotte doglianze non colgano nel segno, risolvendosi di fatto nella mera riproposizione delle lamentazioni illo tempore prospettate al Tribunale distrettuale con la richiesta di riesame. È tuttavia pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di doglianza non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01). 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
Sentenza Cassazione n. 13710/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris