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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 20233/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 05/12/2022 del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per il reato di tentata estorsione acjgravata, avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale collegiale di Napoli aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e vizio della motivazione.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in c:assazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Con atto in data 22 marzo 202:3, l'imputato e il difensore hanno rinunziato al ricorso, in ragione della revoca della misura cautelare disposta dalla Corte di appello il 27 febbraio 2023.

CONSIDERATO II1 DIRITTO

1. La rituale rinuncia al ricorso, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), del codice di rito.

2. Poiché il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto successivamente alla sua presentazione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in conformità al principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte in diverse pronunce (n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168; n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 05/12/2022 del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per il reato di tentata estorsione acjgravata, avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale collegiale di Napoli aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e vizio della motivazione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in c:assazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Con atto in data 22 marzo 202:3, l'imputato e il difensore hanno rinunziato al ricorso, in ragione della revoca della misura cautelare disposta dalla Corte di appello il 27 febbraio 2023. CONSIDERATO II1 DIRITTO 1. La rituale rinuncia al ricorso, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), del codice di rito. 2. Poiché il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto successivamente alla sua presentazione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in conformità al principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte in diverse pronunce (n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168; n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Cos
Decreto Cassazione n. 20233/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris