CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 11891/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso;-ricorrente-controin virtù di procura a margine del controricorso;-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 328/2022 della CORTE d’APPELLOdi GENOVA, pubblicata il 25 marzo 2022;udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:Numero registro generale 12920/2022Numero sezionale 853/2025Numero di raccolta generale 11891/2025Data pubblicazione 06/05/20251. con citazione notificata il 23 marzo 2017, M.R. –premesso che nel 2008 aveva subìto un intervento chirurgico perimpianto di una protesi all’anca, eseguito dal dott. F.V.presso la Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] di Albenga; che il dispositivoimpiantatogli (protesi metallo-metallo “testa grande” Durom 56 dellaZimmer) era nocivo alla salute in quanto rilasciava ioni di cromo ecobalto nell’organismo; che né prima né dopo l’intervento era statodebitamente informato di tali controindicazioni, delle procedure sulleindagini ematochimiche e radiomagnetiche da eseguire annualmenteper controllare le concentrazioni di cromo e cobalto nel sangue e dellapossibilità di eseguire un nuovo intervento per rimozione e sostituzionedella protesi in caso di alterazione di tale concentrazione; che, solo nelgiugno 2013, all’esito di un consulto con altro professionista, si erasottoposto ad intervento chirurgico di rimozione e sostituzione dellaprotesi; e che, per effetto della predetta condotta illecita, aveva subìtoun grave danno alla salute, nonché la perdita del lavoro, conconseguenze pregiudizievoli quantificabili nella somma di Euro270.000 o nella maggior somma accertanda – convenne in giudiziocondanna al risarcimento del detto pregiudizio;2. costituitosi il professionista ed espletata una consulenza medico-legale d’ufficio, il Tribunale di Savona – con sentenza n.990/2019 –rigettò la domanda e la Corte d’appello di Genova – con sentenzan.328/2022 – ha rigettato l’impugnazione proposta dall’originario3. avverso questa decisione M.R. propone ricorso percassazione, sulla base di quattro motivi, cui risponde F.V.con controricorso;Numero registro generale 12920/2022Numero sezionale 853/2025Numero di raccolta generale 11891/2025Data pubblicazione 06/05/2025la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.;il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte;entrambe le parti hanno depositato memoria.Considerato che:1.1. con il primo motivo viene denunciata la “violazione e falsaapplicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell’art. 352 comma 2 c.p.c., inrelazione all'art. 360, primo comma, numero 4) c.p.c. e violazione degliartt. 2, 24 e 111 della Costituzione, quanto all’incongruenza della data(15 febbraio 2022) della sentenza censurata che risulta essereantecedente alla discussione orale (primo marzo 2022) e pubblicata indata 25 marzo 2022”;Il ricorrente deduce la nullità della sentenza per essere statadeliberata in data 15 febbraio 2022, prima della discussione orale,ritualmente richiesta ex art. 352, secondo comma, cod. proc. civ., efissata per l’udienza del 1° marzo successivo.1.2. con il secondo motivo viene denunciata la “violazione e falsaapplicazione dell'art. 2697 c.c. e dell’art. 1218 c.c., in relazione all'art.360, primo comma, numero 3) c.p.c. e violazione degli artt. 2 e 32della Costituzione, quanto alla mancata ed esaustiva informazione cheha leso il diritto di autodeterminazione”;la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha escluso ladedotta lesione del diritto all’autodeterminazione per inesattoadempimento dell’obbligo di informazione da parte del sanitario;il ricorrente osserva che all’esito della CTU era stato accertato cheil modulo di consenso informato sottopostogli al momentodell’intervento era costituito da un modello prestampato di carattereassolutamente generico e che non gli era stata data alcunaNumero registro generale 12920/2022Numero sezionale 853/2025Numero di raccolta generale 11891/2025Data pubblicazione 06/05/2025informazione sulla nocività delle protesi del tipo di quella impiantatagli(c.d. protesi “grandi teste”), né sulle procedure di indaginiematochimiche e radiodiagnostiche (follow-up) da eseguire concadenza annuale, né, infine, sull’eventuale opzione di revisionedell’impianto in caso di alterata concentrazione di ioni metallici nelsangue;sostiene che egli aveva allegato e dimostrato con provedocumentali che, se avesse debitamente ricevuto tali informazioni, nonsi sarebbe sottoposto al demolitivo intervento chirurgico da cui eranoderivati sofferenze e patimenti;1.3. con il terzo motivo viene denunciata la “violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. cod. civ.; violazione e falsaapplicazione dell’art. 111 Costituzione, in relazione all'art. 360, primocomma, numero 3) c.p.c., quanto all’accertata mancanza diammissione delle prove orali richieste e non ammesseimmotivatamente e conseguente invalidità della sentenza nonchéquanto alla accertata e mancata rinnovazione della CTU”;la sentenza impugnata è censurata per omessa pronuncia sullarichiesta di ammissione delle prove orali e per mancato accoglimentodella richiesta di rinnovo della CTU medico-legale espletata in primogrado, non ostante il diverso esito dell’Accertamento TecnicoPreventivo promosso contemporaneamente all’introduzione delgiudizio d’appello;1.4. con il quarto motivo viene denunciata la “violazione e falsaapplicazione dell'art. 1218 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e violazionee falsa applicazione dell’art. 111 Costituzione sotto altro profilo, inrelazione all'art. 360, primo comma, numero 3) c.p.c. nonché omessoesame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto diNumero registro generale 12920/2022Numero sezionale 853/2025Numero di raccolta generale 11891/2025Data pubblicazione 06/05/2025discussione delle parti, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.e violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 32 Costituzione, quantoalla superficialità ed alla carenza del modulo del consenso informato”;la sentenza impugnata è censurata per non avere considerato leallegazioni attoree concernenti l’inadeguatezza della condotta sanitariadel chirurgo e l’insussistenza nella fattispecie della necessità di farluogo all’intervento chirurgico, avuto riguardo alla giovane età delpaziente e alla possibilità di ricorrere a terapie conservative;il ricorrente ribadisce, inoltre, l’inesatto adempimento dell’obbligodi informazione, carente in ordine alle controindicazioni della protesimetallo-metallo, nonché in ordine alle indagini periodiche di follow-upe alla prospettazione dell’opzione di revisione;2. è fondato il primo motivo e, per effetto del suo accoglimento,restano assorbiti gli altri;2.1. la sentenza d’appello è stata deliberata nella camera diconsiglio del 15 febbraio 202, come risulta dalla data apposta in calceal dispositivo, prima delle sottoscrizioni del Consigliere estensore e delPresidente; la data del 15 febbraio 2022 è indicata come data delladeliberazione anche nel corpo della sentenza, a conclusione della parterelativa allo “svolgimento del processo”;è, peraltro, pacifico che fosse stata richiesta la fissazionedell’udienza di discussione e che tale udienza, già fissata per il giorno15 febbraio 2022, si sia poi tenuta il 1° marzo 2022;deve pertanto ritenersi che la sentenza sia stata indebitamentedeliberata prima dell’udienza di discussione, sebbene questa fossestata ritualmente richiesta (ai sensi dell’art. 352, secondo comma, cod.proc. civ.), nonché celebrata (ai sensi del quarto comma del medesimoarticolo);Numero registro generale 12920/2022Numero sezionale 853/2025Numero di raccolta generale 11891/2025Data pubblicazione 06/05/20252.2. occorre dunque chiedersi quali siano gli effetti di taleviolazione;con riguardo alla sentenza emessa dal giudice “ante tempus”,senza attendere il compiuto esercizio di tutte le prerogative difensiveritualmente previste in favore delle parti, si sono pronunciate, ormaida diverso tempo, le Sezioni Unite di questa Corte, le quali,componendo il precedente contrasto, hanno statuito che la sentenzaemessa dal giudice del merito (di primo grado o di appello) senzaper il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica(o anche di uno solo di essi) – e, a fortiori, in ipotesi di mancataconcessione dei suddetti termini – è affetta da nullità per il solo fattodi impedire alle parti di esercitare con completezza il diritto di difesa,senza necessità che venga accertato in concreto il pregiudizio effettivosubìto dalla parte che si duole della violazione: per un verso, infatti, laviolazione commessa dal giudice incide direttamente sugli strumentiprevisti dalla legge processuale per l’attuazione del contraddittorio, checostituiscono non solo il contenuto di poteri processuali ma anchel’oggetto di facoltà riconducibili al diritto inviolabile di difesa; per altroverso, la garanzia del contraddittorio non deve essere limitata almomento introduttivo del giudizio, ma, trovando fondamento nel dirittodi difesa, deve potersi attuare in piena effettività durante tutto losvolgimento del processo (Cass., Sez. Un., 25/11/2021, n. 36596);all’ipotesi di sentenza deliberata prima della scadenza del doppiotermine di cui all'art. 190 cod. proc. civ. è stata equiparata quella dellasentenza emessa dopo la scadenza di tale termine ma prima che lememorie di replica, depositate telematicamente, siano “visibili” daparte del giudice (Cass. 15/11/2024, n.29510), nonché quella dellaNumero registro generale 12920/2022Numero sezionale 853/2025Numero di raccolta generale 11891/2025Data pubblicazione 06/05/2025sentenza emessa “ante tempus” in caso di rinuncia al terminemanifestata dalle parti presenti all’udienza fissata per l’esame diistanze istruttorie, ma in assenza di altra parte, costituita e noncomparsa (Cass. 11/12/2024, n.32016);oltre che nell’ipotesi di sentenza deliberata prima della scadenzadei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memoriedi replica, questa Corte ha ravvisato la nullità della sentenza di meritonell’ipotesi in cui sia pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc.civ. senza previo invito delle parti a discutere oralmente la causa, dalmomento che la discussione, sostituendo il deposito dei detti atti scrittidefensionali, è essenziale per un’adeguata tutela del diritto di difesa(Cass. 22/11/2024, n. 30180);si è ancora ritenuto che la deliberazione della sentenza prima dellascadenza dei termini per il deposito delle note scritte in sostituzionedell’udienza (ai sensi dell'art. 221 comma 4, del d.l. n. 34 del 2020,conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, ratione temporis applicabile)comporti la nullità della stessa anche se il giudizio di appello si concludecon ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter cod. proc. civ., attesoche il principio del contraddittorio presidia esigenze in relazione allequali non assumono rilievo né la forma, né i particolari effetti delprovvedimento conclusivo del procedimento (Cass. 24/12/2024,n.34421);con specifico riguardo al giudizio d’appello, infine, è stato statuitoche la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale della causa,non ostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sede diprecisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito dellememorie di replica ai sensi dell’art. 352, secondo comma, cod. proc.civ., comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che siaNumero registro generale 12920/2022Numero sezionale 853/2025Numero di raccolta generale 11891/2025Data pubblicazione 06/05/2025necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustratidurante la discussione, poiché l’impedimento frapposto alla possibilitàper i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali,anche nelle forme orali, all’esito dell’esame delle memorie di replica,costituisce di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e unaviolazione del diritto di difesa (Cass. 24/01/2023, n.2067);2.3. a fondamento di tutte le richiamate pronunce sta il duplicerilievo, per cui, da un lato, la menomazione degli strumenti previstidalla legge processuale per l’attuazione del contraddittorio comportaex se un pregiudizio effettivo ad un interesse costituzionalmentetutelato, stante l’impedimento frapposto alla possibilità di svolgere concompletezza il diritto di difesa; dall’altro lato, la violazione del principiodel contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibilesolo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorioe la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimentodel processo e, pertanto, anche negli atti defensionali conclusivi, qualisono, in particolare per il giudizio d’appello, oltre agli scritti (comparseconclusionali e memorie di replica), anche la discussione orale, allorchéessa sia ritualmente richiesta nelle forme di cui all’art.352, secondocomma, cod. proc. civ.;2.4. nella fattispecie in esame sono stati perpetrati un vulnus alprincipio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa nondissimili da quelli già riscontrati da questa Corte nelle ipotesi sopraricordate, in quanto l’anticipazione della deliberazione ad un momentoantecedente alla fissata udienza di discussione della causa ha reso deltutto inutile la celebrazione di tale udienza ed ha impedito alla parte dicooperare, attraverso l’esposizione dei propri argomenti difensivi, alladecisione della controversia;Numero registro generale 12920/2022Numero sezionale 853/2025Numero di raccolta generale 11891/2025Data pubblicazione 06/05/2025al riguardo, diversamente da quanto sostenuto dalcontroricorrente, non assume rilievo la circostanza che la sentenza siastata depositata in un momento successivo, dal momento che il pienosvolgimento delle difese finali, sia nella forma scritta (mediante lecomparse conclusionali e le memorie di replica) sia in forma orale(mediante la discussione in udienza) trova evidentemente fondamentonell’esigenza di assicurare il contraddittorio in vista della deliberazionedella sentenza, mentre non avrebbe senso tale svolgimento una voltache la sentenza sia già stata deliberata e che la statuizione giudizialedebba solo essere resa pubblica mediante il suo deposito;allo stesso modo, non può attribuirsi rilevanza alla mera eventualitàche l’indicazione del 15 febbraio 2022, come giorno della deliberazione(peraltro risultante sia dal corpo della sentenza che dalla data posta incalce alla stessa), costituisca l’oggetto di un mero errore materiale,avendo questa Corte già affermato che, quando dalla data delladeliberazione della sentenza risulta l’impedimento frappostoall’esercizio delle prerogative difensive, la sentenza è nulla anche se ladata di pubblicazione è successiva, mentre l’eventuale errore materialenell’indicazione della prima data deve essere accertato sulla base diriscontri obiettivi, non potendosi ascrivere la divergenza delle date aderrore materiale in base ad una semplice presunzione(Cass.14/12/2024, n. 32538);2.5. va pertanto accolto il primo motivo del ricorso per cassazioneproposto da M.R. e, per effetto del suo accoglimento, restanoassorbiti gli altri motivi;la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto conrinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, ancheper le spese del giudizio di legittimità;Numero registro generale 12920/2022Numero sezionale 853/2025Numero di raccolta generale 11891/2025Data pubblicazione 06/05/2025ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che, incaso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi del ricorrente, delcontroricorrente e delle altre persone di cui si fa menzione.[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti glialtri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Genova, in diversa composizione.Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in casodi diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità egli altri dati identificativi del ricorrente, del controricorrente e delle altrepersone in esso menzionate.Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il3 marzo 2025.Il PresidenteGiacomo Travaglino