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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 ottobre 2025

Cassazione n. 27619/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6642/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati “ex Lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), PEC: [OSCURATO:EMAIL], che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio p.t., elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], che li rappresenta e difende “ope legis” -resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5627/2024 depositata il 11/09/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 6642/2025 Numero sezionale 693/2025 Numero di raccolta generale 27619/2025 Data pubblicazione 16/10/2025 considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 14/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 6642/2025 Numero sezionale 693/2025 Numero di raccolta generale 27619/2025 Data pubblicazione 16/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6642/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati “ex Lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), PEC: [OSCURATO:EMAIL], che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio p.t., elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], che li rappresenta e difende “ope legis” -resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5627/2024 depositata il 11/09/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 6642/2025 Numero sezionale 693/2025 Numero di raccolta generale 27619/2025 Data pubblicazione 16/10/2025 considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 14/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 6642/2025 Numero sezionale 693/2025 Numero di raccolta generale 27619/2025 Data pubblicazione 16/10/2025
Decreto Cassazione n. 27619/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris