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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21691/2026

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DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale delloStato;- controricorrente-avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] n. 1289/2022depositato il 03/10/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2227/2024Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 21691/2026Data pubblicazione 25/06/20261.

Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 d.lgs. n.150/2011, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - difeso da se stesso - haimpugnato il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale diCaltanissetta in data 01.07.2022, con il quale era stata disposta, in suofavore, la liquidazione di €. 700,00 (oltre spese forfettarie e accessori)a titolo di compenso per l’attività difensiva da lui espletatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], provvisoriamente ammessa al patrocinioa spese dello Stato nell’ambito di un procedimento di separazioneconsensuale.Con l’opposizione, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] censurava la decisione delcollegio, essendo stato liquidato in proprio favore un compensoprofessionale calcolato sulla base della Tabella n. 7, relativa aiprocedimenti di volontaria giurisdizione, laddove a suo dire si sarebbedovuta applicare la tabella relativa ai procedimenti contenziosi.Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto di liquidazione e ilriconoscimento, in proprio favore, del compenso pari ad €. 2.768,00.L’adito Tribunale, con ordinanza adottata nei cinque giornisuccessivi alla fissata udienza a trattazione scritta di precisazione delleconclusioni del 27.09.2023, alla quale la causa era stata differita aisensi dell’art. 309 c.p.c. dalla precedente prima udienzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava l’opposizione, osservando che ilprocedimento di separazione consensuale rientra nella volontariagiurisdizione per l'assenza di profili contenziosi tra le parti, e per lanecessità di limitare l'intervento dell'autorità giudiziaria ad un'attivitàdi controllo a tutela dei diritti indisponibili del coniuge più debole e deifigli.

Riteneva, inoltre, immune da censure la liquidazione dei compensifatta dal primo collegio tramite l’applicazione della Tabella n. 7 allegataal d.m. n. 55/2014, dimidiata ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002ed ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014 (comeNumero registro generale 2227/2024Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 21691/2026Data pubblicazione 25/06/2026modificato dall’art. 6 del decreto 37/2018), in ragione della particolarenon complessità delle questioni trattate.2.

Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazioneVincenzo Toscano, affidandolo a tre motivi illustrati da memoria.Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.All’esito della camera di consiglio del 24.06.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo commadell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione diinammissibilità del ricorso, spiegata dal Ministero controricorrente, perdifetto di legittimazione attiva dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: sostiene ilcontroricorrente che il ricorso doveva essere proposto direttamentedalla parte ammessa al gratuito patrocinio.Sul punto, questa Corte ha sostenuto, in tema di legittimazione adagire nel caso di opposizione avverso il decreto di pagamento deicompensi, la legittimazione esclusiva del difensore, ove si contesti lasola entità delle somme liquidate (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1539 del27/01/2015, Rv. 634148 – 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 5318 del2023, Rv. 667007 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11769 del 18/06/2020,Rv. 658211 - 01; Sez. 6-2, n. 15699 del 23/07/2020, Rv. 658741 –01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12320 del 23/06/2020, Rv. 658459 – 01;Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21997 del 11/09/2018, Rv. 650354 – 01; v.sul punto anche Sez. 2, Ordinanza n. 3027 del 01/02/2023, Rv. 666844- 01).

Di contro, la legittimazione dell’interessato, ovvero propriamentedella parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, oche vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, èriconoscibile solo con riferimento all’opposizione avverso il decreto dirigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio.Numero registro generale 2227/2024Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 21691/2026Data pubblicazione 25/06/2026Poiché nel caso di specie si discute del solo compenso dell’avvocato,l’eccezione di inammissibilità deve essere rigettata, e si può procedereall’esame del ricorso.2.

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 127-ter c.p.c., in relazione all’art. 360, primo 1, n. 3) c.p.c.Il ricorrente lamenta la violazione della norma processuale citata inrubrica poiché, all’udienza a trattazione scritta fissata al 27.09.2023per la precisazione delle conclusioni, in luogo di assegnare un nuovotermine perentorio per il deposito di note scritte – non depositate daalcuna delle parti costituite - ovvero fissare udienza in presenza, ilgiudice dell’opposizione ha, nei cinque giorni successivi, emessoordinanza definitoria del giudizio.1.1.

Il motivo è fondato.Ai fini di una migliore comprensione della materia, è utile riportarel’art. 127-ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, comemodificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 in vigore dal01.01.2023, vigente ratione temporis, essendo la data di fissazionedella prima udienza di comparizione del giudizio di opposizione quelladell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]):«1.

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può esseresostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze econclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori,dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Neglistessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fannorichiesta tutte le parti costituite.2.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudiceassegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per ildeposito delle note.

Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinquegiorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorniNumero registro generale 2227/2024Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 21691/2026Data pubblicazione 25/06/2026successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza propostacongiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità.

Se ricorronoparticolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nelprovvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possonoessere abbreviati.3.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termineper il deposito delle note.4.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato ilgiudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle notescritte o fissa udienza.

Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovotermine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa siacancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.5.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito dellenote di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti glieffetti».Va osservato che, ai sensi dell’art. 127-ter, comma 4, c.p.c., ilmancato deposito delle note scritte da parte di entrambe le parti neltermine assegnato integra, avuto riguardo al disposto del comma 5 —secondo cui il giorno di scadenza del termine è considerato data diudienza a tutti gli effetti — un’ipotesi di mancata comparizioneall’udienza cartolare, ma non consente né la decisione immediata nelmerito né la contestuale declaratoria di estinzione.La norma, infatti, configura una sequenza necessaria in due fasi:alla prima inerzia comune il giudice deve assegnare un nuovo termineperentorio per il deposito delle note scritte, ovvero fissare udienza,restando rimessa alla sua valutazione la scelta tra le due alternative(Sez. 1, Sentenza n. 4587 del 21/02/2025), ma non essendoconsentita l’omissione di entrambe.Numero registro generale 2227/2024Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 21691/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ne consegue che è viziata la decisione di merito pronunciata neigiorni immediatamente successivi alla scadenza del primo terminesenza il previo compimento di tale passaggio intermedio, poiché ladisciplina dell’art. 127-ter c.p.c. esclude che il giudice possa sostituirealla rinnovazione dell’impulso processuale una definizione immediatadella causa.

In tal senso si è espressa questa Corte (Sez.

L, n. 23565del 03/09/2024), affermando che, in difetto di note idonee a realizzarela fictio della partecipazione all’udienza, il giudice deve rinviare oapplicare il meccanismo del comma 4, ma non può decideredirettamente il merito.

La trattazione cartolare è ammissibile solo serestano salvaguardati contraddittorio e diritto di difesa, e, quando lasituazione concreta richiede chiarimenti, il dialogo processuale deveessere ripristinato, senza saltare passaggi intermedi (Sez.

U., n. 17603del 30/06/2025).Solo ove anche nel nuovo termine nessuna delle parti depositi lenote, ovvero nessuna di esse compaia alla nuova udienza, il giudice ètenuto a ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e a dichiararel’estinzione del processo, la quale, dunque, presuppone una duplicediserzione, non essendo invece predicabile a fronte della sola primamancata comparizione cartolare.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 132 e 134c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazioneall’art. 360 n. 4 sul presupposto che il Tribunale di Caltanissetta èincorso in error in procedendo atteso che la violazione delle regoleprocedurali ha determinato un provvedimento definitoriogiuridicamente e logicamente viziato.2.1.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.Numero registro generale 2227/2024Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 21691/2026Data pubblicazione 25/06/2026L'onere di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, comma 1, n. 4c.p.c., impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, diindicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare laviolazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo conle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che ètenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che questeultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandarealla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa officiosache trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenzache si pongono in contrasto con essa (per tutte, Sez.

U, Sentenza n.23745 del 28/10/2020, Rv. 659448 – 01).3.

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.Osserva il ricorrente che l’annullamento dell’intera ordinanzaimpugnata comporta, come corollario dell’erroneità dei capi di sentenzaimpugnati, l’illegittimità della condanna alle spese di lite.3.1.

Avendo il Collegio accolto il primo motivo del ricorso, il terzosi dichiara logicamente assorbito.4.

In accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenzaimpugnata è cassata.La causa è rinviata al Tribunale di Caltanissetta in diversacomposizione, il quale farà applicazione dei principi enunciati e sigiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso,dichiara inammissibile il secondo, assorbito il terzo;Numero registro generale 2227/2024Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 21691/2026Data pubblicazione 25/06/2026cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia lacausa al Tribunale di Caltanissetta in diversa composizione, chedeciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 24 giugno 2026.Il PresidenteMAURO MOCCI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale delloStato;- controricorrente-avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] n. 1289/2022depositato il 03/10/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2227/2024Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 21691/2026Data pubblicazione 25/06/20261. Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 d.lgs. n.150/2011, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - difeso da se stesso - haimpugnato il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale diCaltanissetta in data 01.07.2022, con il quale era stata disposta, in suofavore, la liquidazione di €. 700,00 (oltre spese forfettarie e accessori)a titolo di compenso per l’attività difensiva da lui espletatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], provvisoriamente ammessa al patrocinioa spese dello Stato nell’ambito di un procedimento di separazioneconsensuale.Con l’opposizione, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] censurava la decisione delcollegio, essendo stato liquidato in proprio favore un compensoprofessionale calcolato sulla base della Tabella n. 7, relativa aiprocedimenti di volontaria giurisdizione, laddove a suo dire si sarebbedovuta applicare la tabella relativa ai procedimenti contenziosi.Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto di liquidazione e ilriconoscimento, in proprio favore, del compenso pari ad €. 2.768,00.L’adito Tribunale, con ordinanza adottata nei cinque giornisuccessivi alla fissata udienza a trattazione scritta di precisazione delleconclusioni del 27.09.2023, alla quale la causa era stata differita aisensi dell’art. 309 c.p.c. dalla precedente prima udienzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava l’opposizione, osservando che ilprocedimento di separazione consensuale rientra nella volontariagiurisdizione per l'assenza di profili contenziosi tra le parti, e per lanecessità di limitare l'intervento dell'autorità giudiziaria ad un'attivitàdi controllo a tutela dei diritti indisponibili del coniuge più debole e deifigli. Riteneva, inoltre, immune da censure la liquidazione dei compensifatta dal primo collegio tramite l’applicazione della Tabella n. 7 allegataal d.m. n. 55/2014, dimidiata ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002ed ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014 (comeNumero registro generale 2227/2024Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 21691/2026Data pubblicazione 25/06/2026modificato dall’art. 6 del decreto 37/2018), in ragione della particolarenon complessità delle questioni trattate.2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazioneVincenzo Toscano, affidandolo a tre motivi illustrati da memoria.Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.All’esito della camera di consiglio del 24.06.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo commadell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione diinammissibilità del ricorso, spiegata dal Ministero controricorrente, perdifetto di legittimazione attiva dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: sostiene ilcontroricorrente che il ricorso doveva essere proposto direttamentedalla parte ammessa al gratuito patrocinio.Sul punto, questa Corte ha sostenuto, in tema di legittimazione adagire nel caso di opposizione avverso il decreto di pagamento deicompensi, la legittimazione esclusiva del difensore, ove si contesti lasola entità delle somme liquidate (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1539 del27/01/2015, Rv. 634148 – 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 5318 del2023, Rv. 667007 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11769 del 18/06/2020,Rv. 658211 - 01; Sez. 6-2, n. 15699 del 23/07/2020, Rv. 658741 –01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12320 del 23/06/2020, Rv. 658459 – 01;Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21997 del 11/09/2018, Rv. 650354 – 01; v.sul punto anche Sez. 2, Ordinanza n. 3027 del 01/02/2023, Rv. 666844- 01). Di contro, la legittimazione dell’interessato, ovvero propriamentedella parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, oche vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, èriconoscibile solo con riferimento all’opposizione avverso il decreto dirigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio.Numero registro generale 2227/2024Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 21691/2026Data pubblicazione 25/06/2026Poiché nel caso di specie si discute del solo compenso dell’avvocato,l’eccezione di inammissibilità deve essere rigettata, e si può procedereall’esame del ricorso.2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 127-ter c.p.c., in relazione all’art. 360, primo 1, n. 3) c.p.c.Il ricorrente lamenta la violazione della norma processuale citata inrubrica poiché, all’udienza a trattazione scritta fissata al 27.09.2023per la precisazione delle conclusioni, in luogo di assegnare un nuovotermine perentorio per il deposito di note scritte – non depositate daalcuna delle parti costituite - ovvero fissare udienza in presenza, ilgiudice dell’opposizione ha, nei cinque giorni successivi, emessoordinanza definitoria del giudizio.1.1. Il motivo è fondato.Ai fini di una migliore comprensione della materia, è utile riportarel’art. 127-ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, comemodificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 in vigore dal01.01.2023, vigente ratione temporis, essendo la data di fissazionedella prima udienza di comparizione del giudizio di opposizione quelladell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]):«1. L'udienza, anche se precedentemente fissata, può esseresostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze econclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori,dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Neglistessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fannorichiesta tutte le parti costituite.2. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudiceassegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per ildeposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinquegiorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorniNumero registro generale 2227/2024Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 21691/2026Data pubblicazione 25/06/2026successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza propostacongiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorronoparticolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nelprovvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possonoessere abbreviati.3. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termineper il deposito delle note.4. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato ilgiudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle notescritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovotermine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa siacancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.5. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito dellenote di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti glieffetti».Va osservato che, ai sensi dell’art. 127-ter, comma 4, c.p.c., ilmancato deposito delle note scritte da parte di entrambe le parti neltermine assegnato integra, avuto riguardo al disposto del comma 5 —secondo cui il giorno di scadenza del termine è considerato data diudienza a tutti gli effetti — un’ipotesi di mancata comparizioneall’udienza cartolare, ma non consente né la decisione immediata nelmerito né la contestuale declaratoria di estinzione.La norma, infatti, configura una sequenza necessaria in due fasi:alla prima inerzia comune il giudice deve assegnare un nuovo termineperentorio per il deposito delle note scritte, ovvero fissare udienza,restando rimessa alla sua valutazione la scelta tra le due alternative(Sez. 1, Sentenza n. 4587 del 21/02/2025), ma non essendoconsentita l’omissione di entrambe.Numero registro generale 2227/2024Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 21691/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ne consegue che è viziata la decisione di merito pronunciata neigiorni immediatamente successivi alla scadenza del primo terminesenza il previo compimento di tale passaggio intermedio, poiché ladisciplina dell’art. 127-ter c.p.c. esclude che il giudice possa sostituirealla rinnovazione dell’impulso processuale una definizione immediatadella causa. In tal senso si è espressa questa Corte (Sez. L, n. 23565del 03/09/2024), affermando che, in difetto di note idonee a realizzarela fictio della partecipazione all’udienza, il giudice deve rinviare oapplicare il meccanismo del comma 4, ma non può decideredirettamente il merito. La trattazione cartolare è ammissibile solo serestano salvaguardati contraddittorio e diritto di difesa, e, quando lasituazione concreta richiede chiarimenti, il dialogo processuale deveessere ripristinato, senza saltare passaggi intermedi (Sez. U., n. 17603del 30/06/2025).Solo ove anche nel nuovo termine nessuna delle parti depositi lenote, ovvero nessuna di esse compaia alla nuova udienza, il giudice ètenuto a ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e a dichiararel’estinzione del processo, la quale, dunque, presuppone una duplicediserzione, non essendo invece predicabile a fronte della sola primamancata comparizione cartolare.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 132 e 134c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazioneall’art. 360 n. 4 sul presupposto che il Tribunale di Caltanissetta èincorso in error in procedendo atteso che la violazione delle regoleprocedurali ha determinato un provvedimento definitoriogiuridicamente e logicamente viziato.2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.Numero registro generale 2227/2024Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 21691/2026Data pubblicazione 25/06/2026L'onere di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, comma 1, n. 4c.p.c., impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, diindicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare laviolazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo conle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che ètenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che questeultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandarealla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa officiosache trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenzache si pongono in contrasto con essa (per tutte, Sez. U, Sentenza n.23745 del 28/10/2020, Rv. 659448 – 01).3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.Osserva il ricorrente che l’annullamento dell’intera ordinanzaimpugnata comporta, come corollario dell’erroneità dei capi di sentenzaimpugnati, l’illegittimità della condanna alle spese di lite.3.1. Avendo il Collegio accolto il primo motivo del ricorso, il terzosi dichiara logicamente assorbito.4. In accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenzaimpugnata è cassata.La causa è rinviata al Tribunale di Caltanissetta in diversacomposizione, il quale farà applicazione dei principi enunciati e sigiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso,dichiara inammissibile il secondo, assorbito il terzo;Numero registro generale 2227/2024Numero sezionale 1645/2026Numero di raccolta generale 21691/2026Data pubblicazione 25/06/2026cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia lacausa al Tribunale di Caltanissetta in diversa composizione, chedeciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 24 giugno 2026.Il PresidenteMAURO MOCCI
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