CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12551/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tognetti-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Ministero Infrastrutture E Trasporti in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatoNumero registro generale 17092/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 12551/2026Data pubblicazione 04/05/2026Avvocatura Generale Dello Stato.-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 72/2024 depositatail 19/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali titolari rispettivamentedel “[OSCURATO:PERSONA]” e del chiosco balneare “[OSCURATO:PERSONA]”, siti in Comune diSarzana, località [OSCURATO:SOCIETA], convenivano dinanzi al Tribunale di Genova lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, il Comune di Sarzana, l’[OSCURATO:PERSONA] e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, RegioneLiguria, [OSCURATO:PERSONA] della Spezia chiedendo l’accertamento della naturademaniale di aree catastalmente intestate alla predetta società.Gli attori deducevano, a fondamento della domanda: l’irregolarità delprocedimento di delimitazione del demanio marittimo concluso nel 2010;l’illegittimità del Piano degli Arenili nella parte in cui prevedeval’eliminazione delle strutture balneari da essi gestite, con arretramento suaree private retrostanti; l’erronea rappresentazione dello stato dei luoghida parte delle amministrazioni competenti.Numero registro generale 17092/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 12551/2026Data pubblicazione 04/05/2026Si costituivano i convenuti, eccependo - tra l’altro - il difetto dilegittimazione attiva, il difetto di giurisdizione e l’infondatezza nel merito.Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 782/2021, accoglieva l’eccezionedi difetto di legittimazione attiva e per l’effetto dichiarava l’inammissibilitàdelle domande, rilevando che la prospettata legittimazione uti civis erapriva di specifiche allegazioni ed incompatibile con la posizione soggettivadegli attori, portatori di un interesse particolare all’uso speciale e nongeneralizzato del bene pubblico; il privato non può agire per ottenere ladichiarazione di demanialità di un’area appartenente a terzi in assenza diun proprio diritto sul bene; la qualità di concessionari non era idonea afondare la legittimazione, poiché i titoli riguardavano aree diverse elimitrofe e infine i titoli concessori risultavano comunque scaduti al 31dicembre 2020 e non prorogabili automaticamente.Il Tribunale condannava gli attori soccombenti - oltre al pagamento dellespese di lite - a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e alrisarcimento del danno.Avverso tale decisione Sambuelli e Garbati hanno proposto appello. Nellaresistenza del Comune di Sarzana, dell’Agenzia del Demanio e MinisteroInfrastrutture e Trasporti, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione proponeva altresìappello incidentale.La Corte d’Appello di Genova rigettava l’impugnazione, e nello specifico,confermava che l’azione di accertamento della demanialità è riservata alloStato e non può essere proposta da privati, in applicazione dell’art. 81c.p.c.; gli appellanti avevano agito uti civis in sostituzionedell’amministrazione, chiedendo il riconoscimento della demanialità di areeche la stessa P.A. aveva escluso all’esito del procedimento didelimitazione; la qualità di concessionari non conferiva legittimazione,Numero registro generale 17092/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 12551/2026Data pubblicazione 04/05/2026trattandosi di aree confinanti e non oggetto di causa; correttamente ilTribunale aveva ravvisato l’abuso dello strumento processuale.Avverso tale decisione Sambuelli e Garbati propongono ricorso percassazione, affidato a due motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, l’Agenzia delDemanio e il Ministero delle Infrastrutture e della [OSCURATO:PERSONA] e ilComune di Sarzana. Regione [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] della Spezia restanointimate.La causa perviene al collegio su richiesta di decisione avanzata dairicorrenti ex art. 380-bis c.p.c. a seguito dalla comunicazione dellaproposta di definizione per inammissibilità o manifesta infondatezza deidue motivi di ricorso principale.Nei termini i ricorrenti e i controricorrenti, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione eil Comune di Sarzana hanno deposito memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, il Collegio, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite diquesta Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, precisa che non sussiste alcunaincompatibilità del consigliere delegato che ha formulato la proposta didefinizione accelerata, rispetto alla composizione del collegio che definisceil giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non hafunzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronunciadefinitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiestadel ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione,con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllosulla proposta stessa.Numero registro generale 17092/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 12551/2026Data pubblicazione 04/05/2026Sempre in via preliminare si rileva che il ricorso per cassazione è statonotificato alle Amministrazioni resistenti presso l’Avvocatura distrettualedello Stato, anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato.Tuttavia, l’Avvocatura Generale si è regolarmente costituita nel presentegiudizio, svolgendo difese nel merito e senza sollevare eccezioni in ordinealla ritualità della notificazione.Ne consegue che l’eventuale nullità della notificazione deve ritenersisanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3,c.p.c., risultando validamente instaurato il contraddittorio.1. Con la prima composita censura i ricorrenti denunciano error inprocedendo e/o iudicando per avere la Corte d’appello - confermando lasentenza di prime cure - dichiarato il loro difetto di legittimazione attiva aproporre domanda di accertamento della natura demaniale di un’area diproprietà di terzi sia uti civis, sia nella qualità di concessionari demanialidell’area viciniore all’area intestata al terzo riconosciuto proprietario,[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, a seguito di verbale di delimitazione exart. 32 cod. nav. e 58 reg. cod. nav. di zone del demanio marittimo. Inparticolare, lamentano la violazione degli artt. 100 c.p.c., 2907 c.c., 24 e42 Cost, 822, 823 e ss. c.c., art. 28 cod. navig, comma 1, lettera c) inrelazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. e (sub A, prima parte del motivo) eperplessità o apparenza della motivazione della sentenza impugnata peravere la Corte di appello espresso sostanziale adesione alleargomentazioni del Tribunale, mediante il richiamo alle conclusionidell’Avvocatura dello Stato e senza esaminare i motivi di appello, cosìincorrendo nella violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n.4 c.p.c..Numero registro generale 17092/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 12551/2026Data pubblicazione 04/05/2026Sub B) del primo motivo, lamentano violazione ed erronea applicazionedegli artt. 112 c.p.c. correlato agli artt. 115 e 116 - 183 e segg. c.p.c. pernon aver istruito la causa nel merito e deciso sulle domande attoree.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. Quanto alla doglianza relativa alla violazione di legge, essa consistenella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindiimplica necessariamente un problema interpretativo della stessa;viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esattainterpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sottol'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizionedell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della leggein ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anchela prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa(cfr.: Sez. 6-2, n. 24054 del 12/10/2017, Rv. 64681101; Sez. 5, n. 25182del 19/09/2024, Rv. 67238801).1.3. “Con contestuale (o alternativa)” doglianza, in secondo luogo, avutoriguardo al fatto che è stato denunciato, tra l’altro, il vizio dellamotivazione apparente, si rileva che, in tema di contenuto della sentenza,il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. edall'art. 111 Cost. ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte,allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalNumero registro generale 17092/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 12551/2026Data pubblicazione 04/05/2026giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; Sez. L, n. 3819 del12/02/2020, Rv. 65692502, ma già Sez. U. n. 22232 del 3/11/2016, Rv.64152601, Sez. 1, n. 1986 del 28/01/2025, Rv. 67383901).A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risultidotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediatao indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talchéappaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modelloargomentativo aprioristico, che prescinda dall’effettivo e specificosindacato sul fatto. Al contrario, non ricorre quando la sentenza consentadi individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito,restando irrilevante che tale percorso non sia condiviso dalla partesoccombente.1.4. Nella specie, la Corte d'appello ha dato conto del proprioconvincimento spiegando che i ricorrenti, sia considerati uti civis, che inquanto portatori di un interesse particolare derivante dall’essereconcessionari, difettano di legittimazione ad agire a fronte del regolarecontraddittorio instaurato tra il Demanio e la proprietà dell’area demanialemarittima catastalmente intestata alla società [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione - distinta al catasto del Comune di Sarzana al foglio 36,mappali 24,173, 175 - e il Comune di Sarzana. La Corte, riportatidettagliatamente i motivi di appello, ha individuato la fonte normativa delproprio assunto nell’art. 81 c.p.c. il quale vieta la sostituzione processuale,all’uopo richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità (pagg. 10 e11 della sentenza gravata), salvo che il ricorrente alleghi la sussistenza diun proprio autonomo diritto alla disponibilità del bene demaniale, a titolooriginario di uso civico, ovvero a titolo derivativo dall’ente pubblico titolareNumero registro generale 17092/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 12551/2026Data pubblicazione 04/05/2026del diritto stesso (cfr. Sez. 3, n. 7630 del 30/03/2010, Rv. 612573 - 01;Sez. 3, n. 8705 del 29/04/2015, Rv. 635205 - 01).La Corte territoriale ha precisato altresì che “altro è pretenderel’accertamento della demanialità di un certo bene, azione che competesolo all’Erario in quanto titolare della proprietà demaniale - in quanto laproprietà demaniale è diritto esclusivo dell’Ente, in quanto tale unicolegittimato a farlo valere in giudizio - altro è intervenire a tutela di diritti diuso pubblico di determinati beni demaniali”.Il motivo è quindi anche infondato, atteso che la sentenza impugnata hapreso in considerazione non solo le questioni giuridiche relative alledomande delle parti ma anche, in maniera analitica, le ragioni delgravame confrontate con la statuizione di prime cure, consentendo diricostruire chiaramente l’iter argomentativo posto a fondamento delladecisione. Ebbene in siffatto contesto la Corte territoriale, partendodall’attribuzione esclusiva all’autorità amministrativa della tutela dei beniche fanno parte del demanio pubblico come prevista dal comma secondodell’art. 823 c.c., ha escluso la ricorrenza dell’ipotesi di sostituzioneprocessuale ex art. 81 c.p.c. in capo ai ricorrenti nel richiederel’accertamento giudiziale dell’estensione dell’area demaniale, nonversando la pubblica amministrazione in ipotesi di inerzia ovvero assenzadi iniziativa o interesse della pubblica amministrazione in sedeamministrativa (ex art. 32 cod. navig.).Al contrario, il Comune di Sarzana e l’Agenzia del Demanio - il [OSCURATO:PERSONA] e delle Mobilità sostenibili, già dei Trasporti, non halegittimazione a contraddire nell’actio fiunim regundorum, essendosilimitato, ex art. 32 cod. nav., a presiedere l’attività amministrativa esitatanella delimitazione che qui si contesta - hanno escluso dal demaniomarittimo i terreni contraddistinti al catasto del Comune di Sarzana al fg.Numero registro generale 17092/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 12551/2026Data pubblicazione 04/05/2026n. 36, mappali 24, 173, 175 di proprietà [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneper il fine specificato in controricorso (cfr. pag. 4 Comune di Sarzana “direalizzare il [OSCURATO:PERSONA] che prevede la costruzione di 3 chioschi nelretrospiaggia lasciando l’attuale area demaniale libera da qualsiasimanufatto”).Orbene, è il caso di rimarcare che il procedimento di delimitazione deldemanio marittimo, previsto dall'art. 32 cod. nav., tendendo a rendereevidente la demarcazione fra tale demanio e le proprietà private finitime,si presenta quale proiezione specifica della normale azione di regolamentodi confini di cui all'art. 950 c.c., e si conclude con un atto di delimitazione,il quale ha una funzione di mero accertamento, in sede amministrativa,dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà dei privati, senzal'esercizio di un potere discrezionale della P.A. Ne consegue che il privato,il quale contesti l'accertata demanialità del bene, può invocare la tuteladella propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario,abilitato alla disapplicazione dell'atto amministrativo, se ed in quantoillegittimo (Sez. 1, n. 14048 del 21/05/2021, Rv. 66149301; Sez. 2, n.10817 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 60826301). Il cittadino di cui alle pronuncecitate è il legittimo contraddittore, il proprietario o titolare di un dirittoreale o titolato in forza di concessione del fondo che subirebbe gli effettidella demanializzazione/sdemanializzazione, come peraltro desumibiledalle stesse pronunce citate a supporto dai ricorrenti, il privato cittadino afronte di un’area demaniale, non di un’area privata che, all’esito delprocedimento amministrativo previsto per legge, la PA abbia convenutoessere escluso dal demanio.Nel caso di specie, nel 2010 il Capo del Compartimento marittimo di LaSpezia ha avviato il procedimento al fine di individuare la linea didemarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà privata; con decreton. 434/2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - DirezioneNumero registro generale 17092/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 12551/2026Data pubblicazione 04/05/2026Marittima della [OSCURATO:SOCIETA] ha approvato il verbale di delimitazione e i terreniin contesa sono stati esclusi dal demanio marittimo; il Comune di Sarzanaha adottato quindi il piano particolareggiato di iniziativa pubblica degliarenili e della fascia costiera e infine il Comune ha recepito le prescrizioniregionali ed approvato il Piano.La domanda di accertamento posta dai ricorrenti uti civis pretende di porsiin contrasto con la volontà del titolare del diritto all’accertamento - oaggiornamento - della demanialità delle aree: correttamente la Corte,richiamando la posizione difensiva espressa dall’Avvocatura dello Stato, hadichiarato il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti per violazionedell’art. 81 c.p.c., norma che prevede la sostituzione processuale di unaparte come stretta eccezione per l’ipotesi di accertamento di esistenti usipubblici di aree demaniali, rispetto alle quali nel caso in esame, difetta,come riscontrato dalla sentenza gravata, qualsiasi allegazione. Ultroneaquindi si sarebbe rivelata una motivazione che avesse approfondito ilconcetto di status demaniale.Né può riconoscersi la legittimazione ad agire sulla base della dedottaqualità di concessionari demaniali.Come già rilevato dai giudici di merito, i titoli concessori invocati dairicorrenti non riguardano le aree di cui si chiede l’accertamento dellademanialità, ma aree limitrofe, con la conseguenza che gli stessi nonrisultano titolari di alcun diritto soggettivo o interesse qualificato edifferenziato incidente sul bene oggetto di causa.Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la posizione delconcessionario demaniale può fondare una legittimazione processuale soloquando il provvedimento o la situazione giuridica contestata incidadirettamente sul rapporto concessorio, mentre non è sufficiente un riflessoNumero registro generale 17092/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 12551/2026Data pubblicazione 04/05/2026meramente indiretto o mediato, né un interesse di fatto alla conservazionedi un determinato assetto territoriale.A ciò si aggiunga che i titoli concessori dedotti dai ricorrenti risultanoscaduti al 31 dicembre 2020 e non suscettibili di proroga automatica. Lascadenza del rapporto concessorio esclude, di per sé, la configurabilità diuna posizione giuridica attuale e meritevole di tutela, non potendo lalegittimazione ad agire fondarsi su un titolo non più efficace al momentodella proposizione della domanda o, comunque, privo di stabilità giuridica.In definitiva, la motivazione, contenuta nella sentenza impugnatacostituisce un'argomentazione completa (non meramente formale) chesupera di gran lunga la soglia del "minimo costituzionale", e perconsolidato orientamento di questa Corte (Sez. U, n. 34476 del27/12/2019, Rv. 65649203; Sez. 1, n. 5987 del 4/03/2021, Rv.66076102) è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge,di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito.1.5. Con la seconda parte (b) del primo motivo i ricorrenti lamentanoviolazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 115 - 183 e ss. c.p.c.per non avere il giudice del gravame istruito la causa, nello specificoammesso la richiesta c.t.u., che avrebbe, in tesi, dimostrato la sussistenzadei presupposti necessari e sufficienti per il riconoscimento della naturademaniale dei beni.1.6. La doglianza è inammissibile e rimane assorbita anche dal rigettodella prima parte dello stesso motivo.Numero registro generale 17092/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 12551/2026Data pubblicazione 04/05/2026Deve osservarsi che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestatie la possibilità di ricorrere al notorio) mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr.: Sez.U., n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 65903702; Sez. 5, n. 16016 del9/06/2021, Rv. 66136002); inoltre, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - inassenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora laprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiaratodi valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ovesi deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cuiesso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(cfr.: già citata Sez. U., n. 20867/2020).La doglianza si risolve, in realtà, in una scelta istruttoria che non tieneconto del principio per il quale la censura non può tradursi inun’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimentodel giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sulfatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazioneNumero registro generale 17092/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 12551/2026Data pubblicazione 04/05/2026(Sez. U., n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 62779001). Esclusa lalegittimazione attiva dei ricorrenti, del tutto ultronea sarebbe statal’ammissione della richiesta consulenza tecnica.2. Con il secondo motivo in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. iricorrenti censurano l’erronea applicazione dell’art. 96 c.p.c. in assenza deipresupposti.2.1. Anche detto motivo è inammissibile.I ricorrenti sostengono che la Corte ha erroneamente confermato l’abusodello strumento processuale omettendo di rilevare che “le finalità attoreedi accertamento di un’area demaniale sottendevano il pubblico interessevieppiù degli enti locali pubblici evocati”.Ribadito che legittimati a tutelare l’interesse pubblico nel caso di speciesono l’Agenzia del Demanio e il Comune di Sarzana, in quanto proprietariodell’area confinante con la linea di demarcazione demaniale accertata, lacensura si risolve in una contestazione di merito della valutazione operataconformemente dai giudici del primo e secondo grado di giudizio - c.d.“doppia conforme” - insindacabile in sede di legittimità, avendo essicorrettamente valorizzato la proposizione di un’azione manifestamentepriva di legittimazione e idonea a incidere negativamente sulla sferagiuridica di un terzo proprietario.Come affermato da costante insegnamento della Suprema Corte, per laconfigurazione della responsabilità aggravata non occorre la prova del doloo della colpa, ma è sufficiente la pretestuosità della condotta processuale,di azione o resistenza (ex multis, Sez. 3, n. 22208 del 4/08/2021, Rv.662202-01, Sez. L, n. 3830 del 15/02/2021, Rv. 660533-01) che esprimeuna valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, ove, comeNumero registro generale 17092/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 12551/2026Data pubblicazione 04/05/2026nel caso in esame, sorretta da motivazione adeguata che va esente dacensure al cui esame si rinvia (cfr. pagg. 18 e 19 della sentenzaimpugnata).3. Al rigetto del ricorso segue la condanna di [OSCURATO:PERSONA], anche qualetitolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e FabioGarbati, anche quale titolare del chiosco balneare denominato “LaTramontana” alla rifusione delle spese processuali in favore deicontroricorrenti.4. Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione acceleratadei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cuiall'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), conformulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma dellanorma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, partericorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriorisomme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., come liquidate in dispositivo (sulladoverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c.in favore della Cassa delle Ammende, Sez. U. n. 27195 del 22/09/2023,Rv. 66885001).5. La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento delcontributo unificato, se dovuto, da parte della ricorrente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore diciascun controricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e Comune diNumero registro generale 17092/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 12551/2026Data pubblicazione 04/05/2026Sarzana, liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre a euro 200,00 perspese, IVA e CPA;condanna i ricorrenti al pagamento di euro 3.500,00 in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], oltre alle spese prenotate a debito;condanna altresì i ricorrenti, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., alpagamento in favore di ciascun controricorrente costituito di una sommaulteriore di euro 3.500,00, nonché, ai sensi dell’art. 96, comma 4 c.p.c., alpagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare i ricorrenti sono tenuti aversare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.115/2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledel 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci