CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38924/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di percosse e lesioni, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (V. Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini, Rv. 277417) e che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; ne consegue che è inammissibile la relativa censura avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace per le quali il ricorso può essere proposto, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]