CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08384/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Novara-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia-Palermo n. 4529/2019 depositata il 16/07/2019Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 8830/2020Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 8384/2026Data pubblicazione 03/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 30/03/2026.[OSCURATO:PERSONA]