CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 33941/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AGRIGENTO, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 marzo 2023, il Tribunale di Caltanissetta, ha confermato l'ordinanza del 20 marzo 2023 con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere ritenendolo gravemente indiziato di più violazioni degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 contestate ai capi 20), 50), 171) e 209) dell'imputazione provvisoria. 2. Contro l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame il difensore dell'indagato ha proposto un articolato motivo di ricorso che di seguito si riporta nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. La difesa deduce, in primo luogo, vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Sostiene che, nel valutare il contenuto delle emergenze investigative, l'ordinanza cautelare sarebbe incorsa in contraddizione atteso che a pag. 123 è stato attribuito a una conversazione (in specie ad un colloquio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati nel medesimo procedimento) un significato incompatibile col contenuto letterale di quella conversazione. Nell'ordinanza genetica si legge, infatti, che Malta si rammaricò per aver lasciato a casa di [OSCURATO:PERSONA] un pacco di pillole che dovevano essere ridotte in polvere e usate per tagliare cocaina, ma, secondo il ricorrente, il contenuto letterale della conversazione (riportato in quella ordinanza) sarebbe incompatibile con questa ricostruzione, atteso che nella stessa si dice che le pillole sono state lasciate a casa di un certo "Lillu" senza spiegare perché questo Lillu dovrebbe essere [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente si duole che, pur investito della questione, il Tribunale del riesame non abbia risposto sul punto. Rileva poi, più in generale, che nessun sequestro è stato eseguito a carico di [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata non avrebbe chiarito sulla base di quali inequivoci elementi le conversazioni a lui attribuite avrebbero ad oggetto sostanze stupefacenti. Lamenta, infine, che l'ordinanza impugnata non spieghi sulla base di quali elementi l'autore delle conversazioni intercettate sia stato identificato nella persona dell'indagato e non in un suo omonimo. Sotto il profilo processuale, il ricorrente si duole che, non siano stati messi a disposizione della difesa i file audio delle intercettazioni. Con riferimento alle esigenze cautelari, il difensore ne contesta l'attualità sottolineando che i fatti per cui si procede sarebbero stati commessi tra il 2019 e il 2020 e che il ricorrente non risulta aver avuto contatti con i coindagati in epoca successiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i seguenti reati: - capo 20), relativo a violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 che avrebbe commesso il 5 dicembre 2019 cedendo ad [OSCURATO:PERSONA] un panetto di hashish; - capo 50), relativo a violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 309/90 che avrebbe commesso il 3 gennaio 2020, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cedendo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 60 grammi di marijuana e un panetto di hashish; - capo 171), relativo a violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, che avrebbe commesso il 19 maggio 2020 acquistando a fini di spaccio da [OSCURATO:PERSONA] un chilogrammo di marijuana; - capo 209), relativo a violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 che avrebbe commesso il 7 giugno 2020 facendo da intermediario con [OSCURATO:PERSONA], cui [OSCURATO:PERSONA] cedette 3 chili e 200 grammi di marijuana. Il quadro indiziario sulla base del quale la misura è stata applicata è dettagliatamente illustrato nell'ordinanza impugnata: a pag. 4, per quanto riguarda il capo 20); alle pagine da 5 a 9, per quanto riguarda il capo 50); alle pagine 9 e 10, per quanto riguarda il capo 171); alle pagine 10 e 11, per quanto riguarda il capo 209). Con queste motivazioni il ricorso non si confronta limitandosi a sottolineare che [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato trovato in possesso di stupefacenti. Riferisce, inoltre, che una conversazione, riportata a pag. 123 dell'ordinanza genetica, sarebbe stata male interpretata, ma non spiega perché tale conversazione, che si riferisce a sostanza in polvere da utilizzare per tagliare cocaina, dovrebbe essere stata ritenuta rilevante per delineare il quadro indiziario relativo a reati, come quelli dei quali [OSCURATO:PERSONA] è accusato, che hanno ad oggetto soltanto acquisti o cessioni di hashish o marijuana. 3. Come noto, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti oppure si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, infatti, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato. Nel caso di specie, le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame e si riferiscono a circostanze di puro fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico. I giudici di merito hanno ritenuto, infatti, che le conversazioni intercettate non potessero avere altra spiegazione logica che il riferimento a sostanze stupefacenti e, in questa prospettiva, hanno sottolineato: che [OSCURATO:PERSONA] «non commercia pezzi di ricambio e autoveicoli in genere» sicché nella conversazione del 4 dicembre 2019 non parlava davvero del parafango di una Panda; che il 6 dicembre 2019, dopo un incontro avvenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi disse a [OSCURATO:PERSONA] che non aveva ricevuto «chidda brutta» e in questa frase è inequivoco il riferimento a sostanza stupefacente e alla qualità della stessa; che, nelle conversazioni che vedevano coinvolto [OSCURATO:PERSONA], si parlava di cose suscettibili di essere pesate (cfr. la conversazione del 19 maggio 2020: «fici veniri a ‘Ntoniu, ci detti un chilu»); che, in una conversazione del 3 gennaio 2020 (progr. 1115), [OSCURATO:PERSONA] parlò di una cessione al prezzo di favore di tre euro al grammo (anziché 4,5 euro). 4. Non ha maggior pregio l'argomento col quale il ricorrente contesta l'attribuibilità delle conversazioni alla persona dell'odierno indagato limitandosi ad affermare, in termini del tutto generici, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potrebbero aver avuto contatti con un omonimo. Basta in proposito osservare che, come chiarito a pag. 11 della ordinanza impugnata, il 7 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] fu identificato, insieme a [OSCURATO:PERSONA], a bordo di una Mercedes che precedeva una BMW condotta da [OSCURATO:PERSONA] sulla quale erano stati caricati 3 chili e 200 grammi di sostanza stupefacente e quest'ultima auto forzò un posto di blocco predisposto dai Carabinieri. 5. Il ricorrente ha reiterato nel ricorso una eccezione già sollevata di fronte al Tribunale del riesame e ha sostenuto che l'esito delle intercettazioni non sarebbe utilizzabile ai fini della decisione perché i file audio non sono stati allegati all'ordinanza cautelare e consegnati all'indagato e al suo difensore unitamente ad essa. Come noto, quando la difesa non abbia ottenuto accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive utilizzate per l'emissione di una misura cautelare personale, si verifica una nullità generale a regime intermedio. Questa nullità, tuttavia, può essere dedotta solo se la difesa documenta «sia la tempestiva richiesta rivolta ai pubblico ministero, esplicitamente finalizzata all'utilizzo dei supporti in vista del giudizio di riesame, sia l'omesso o il ritardato rilascio della documentazione richiesta» (Sez. 2, n. 51935 del 28/09/2018, Pannofino, Rv. 275065; Sez. 2, n. 43772 del 03/10/2013, Bathiri, Rv. 257304; Sez. 2, n. 54721 dei 01/12/2016, Lafieur, Rv. 268916). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata sostiene (pag. 14) che difensore non si è mai attivato per richiedere copia dei file in questione e questa affermazione non è smentita nel ricorso né è stata allegata ad esso documentazione idonea a contrastarla. 6. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente un concreto pericolo di reiterazione di reati analoghi a quelli per cui si procede. Ha sottolineato in tal senso: che le condotte illecite si sono protratte nel tempo; che l'indagato aveva disponibilità di quantitativi di sostanza non modesti; che egli è gravato da numerosi precedenti, uno dei quali specifico. Secondo il Tribunale, tali circostanze fanno ritenere che l'indagato sia stabilmente inserito nell'ambiente criminale dedito al traffico di stupefacenti; questo rende irrilevante il tempo trascorso dai fatti e non consente di valutare adeguate misure cautelari non custodiali, che sarebbero inidonee ad impedire il protrarsi di tali contatti consentendo all'indagato di mantenerli e coltivarli. La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e non contrasta con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato» (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785; Sez. 3, n. 3661 del 17/12/2013, dep. 2014, Tripicchio, Rv. 258053; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Scortechini, Rv. 257974). 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempi