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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 46579/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PESAROdato avviso alle parti; - la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Pesaro ha applicato all'attuale ricorrente la pena da questi richiesta per i reati di cui agli artt. 7, comma 1, d.lgs 4/2019, 483 cod.pen. e 316 ter cod. pen. 2.

Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tra questi non figura la censura mossa dal ricorrente, che attiene, invece, alla verifica della motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni per una pronuncia ex. art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

E' stato, infatti, osservato che il giudice nel pronunciare sentenza di patteggiamento resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti" (così testualmente, tra le altre, Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, dep. 2019, Boutamara; nello stesso senso, tra le molte, Sez. 6, n. 6136 del 19/12/2018, dep. 2019, Xhemalaj; Sez. 4, n. 24514 del 09/05/ 2018, Murati, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

All'evidenza, il motivo di ricorso, pertanto, esula dall'ambito di quelli consentiti.

2. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, 03/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PESAROdato avviso alle parti; - la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Pesaro ha applicato all'attuale ricorrente la pena da questi richiesta per i reati di cui agli artt. 7, comma 1, d.lgs 4/2019, 483 cod.pen. e 316 ter cod. pen. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tra questi non figura la censura mossa dal ricorrente, che attiene, invece, alla verifica della motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni per una pronuncia ex. art. 129, comma 2, cod. proc. pen. E' stato, infatti, osservato che il giudice nel pronunciare sentenza di patteggiamento resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti" (così testualmente, tra le altre, Sez. 6, n. 3819 del 19/12/2018, dep. 2019, Boutamara; nello stesso senso, tra le molte, Sez. 6, n. 6136 del 19/12/2018, dep. 2019, Xhemalaj; Sez. 4, n. 24514 del 09/05/ 2018, Murati, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). All'evidenza, il motivo di ricorso, pertanto, esula dall'ambito di quelli consentiti. 2. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 03/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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