CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 32527/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20643/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege - ricorrent e - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difes o ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con domicilio digitale ex lege - controricorrent e - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA - intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4781 del 24 marzo 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] era creditore nei confronti del Ministero della Giustizia in virtù di un decreto della Corte d’appello di Roma del 22 febbraio 2010; notificato il titolo esecutivo e il precetto, il creditore aveva intrapreso una procedura espropriativa presso terzi nei confronti del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze; −nella procedura esecutiva mobiliare il terzo pignorato aveva accantonato la somma di Euro 12.413,00 e rilasciato la dichiarazione exart.547 cod. proc. civ.; −ciononostante, il giudice dell’esecuzione aveva chiuso anticipatamente la procedura con ordinanza del 16/12/2013; −contro tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione agli atti esecutivi exart. 617 cod. proc. civ.; −il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 21412 del 16 novembre 2016, aveva rigettato l’opposizione, ritenendo non provata la notifica del titolo esecutivo al Ministero della Giustizia, individuato come debitore; −successivamente, l’opponente aveva proposto revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. contro la citata sentenza n. 21412/2016, sostenendo che vi era stato un errore di fatto; −il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4781 del 24 marzo 2023, aveva rigettato la domanda di revocazione; −avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione di norme di diritto e l’omesso esame di fatti decisivi; −il Ministero della Giustizia resisteva con controricorso; −non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e Ministero dell’Economia e delle Finanze; −a ll’esito della camera di consiglio del 22 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] −in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell’inammissibi- lità del ricorso, può prescindersi dalla verifica dell’integrità del contraddit- torio e della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti degli intimati e dall’illustrazione dei motivi dell’impugnazione; −la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 24/03/2023; −il ricorso per cassazione è stato tardivamente notificato in data 19/10/2023, ben oltre il prescritto termine semestrale, che, nelle opposi- zioni esecutive,non soggiace alla “sospensione feriale”; −infatti, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, «La sospen- sione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall’art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 dello stesso codice.» (ex permultis, Cass. Sez. 6, 18/09/2017, n. 21568, Rv. 645765-01); −non comporta alcuna differenza, rispetto alla qui indicata conclusione, il fatto che il ricorso concerne l’impugnazione per revocazione di una deci- sione resa in sede di opposizione agli atti esecutivi: infatti, anche «al ter- mine per proporre la revocazione non si applica la sospensione feriale, a nulla rilevando l’allegazione di un errore qualificatorio, che può essere de- dotto soltanto introducendo il giudizio nelle forme e nei tempi previsti dalla legge rispetto alla domanda così qualificata dal giudice» (Cass. Sez. 3, 13/06/2024, n. 16535, Rv. 671299-01); −in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere al controricorrenteMinistero della Giu- stizia le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri nor- mativi, nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.400,00 per compensi, oltre a spese eventual- mente prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di en- trambi i ricorrenti ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispet- tivi ricorsi, se dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso arti