CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 38564/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 21/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 22/04/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 648 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione agli artt. 157, 160, 161 cod. pen., 129 cod. proc. pen., per aver omesso la sentenza di dichiarare la prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. considerato il giudizio di subvalenza della recidiva originariamente contestata; con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 53 e 57 I. 689/81 e manifesta illogicità della motivazione con cui è stata rigettata la richiesta di sostituzione della pena detentiva con sanzione sostitutiva. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058; Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, Esposito, Rv. 269669, nonché, nella motivazione, Sez. Unite, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, § 11.1.). Quanto al secondo profilo, la Corte territoriale ha motivato il diniego della sostituzione della pena detentiva sottolineando l'esistenza di "numerosi precedenti specifici", oltre all'esser l'imputato "dedito stabilmente all'attività illecita", condizione che ha considerato come risolutiva in quanto l'eventuale sostituzione avrebbe fatto perdere ogni capacità dissuasiva all'irroganda sanzione. Si tratta di argomentazione priva di vizi logici e coerente con l'insegnamento della Corte che ha più volte affermato il legame esistente tra il giudizio in tema di sostituzione delle pene detentive e ì medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. senza che sia necessario l'esame di tutti i parametri ivi contemplati (Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876), con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256725). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che rìtìene equa, dì euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]