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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12706/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ttrg ha concluso ie;c17eLndoi4 1; (-L [OSCURATO:PERSONA]- 1-"--1:> c(22(2 se-A' QQ1U- bz...±t.Q.-è-(_22u -3 CAD u- CO cs t4 3 Q,Z, yett,3; ( 32"e„ / Q)-, 2 .3 c-4-, h 2, L. . 1,U3-1.0ffi Le 4 Lik}- et.)- CALCA O [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 maggio 2020, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa dal Tribunale in sede il 3.7.2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del re&to di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011 (perché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], si era allontanato dal territorio del predetto Comune, venendo rinvenuto presso il Comune di Palermo) e, conseguentemente, condannato alla pena di anni uno di reclusione.

2. Avverso detta sentenza, il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle prove".

Ha, al riguardo, sostenuto che la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui i Giudici di appello avrebbero espresso un giudizio negativo in ordine alla credibilità dei testimoni della difesa, sol perché legati all'imputato da un rapporto di parentela, limitandosi, peraltro, a confermare la valutazione effettuata dal Tribunale, senza, però, spiegare le ragioni della loro decisione e, in particolare, senza specificare quali sarebbero state le contraddizioni e le incertezze delle loro testimonianze; che la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere in considerazione le criticità e le anomalie dell'operazione investigativa svolta dai Carabinieri, che aveva condotto alla contestazione della violazione di che trattasi, debitamente segnalate dalla difesa nell'atto di appello, e non limitarsi a ritenere la qualità e il ruolo rivestito dal militare Spadaro quale premessa assorbente di qualsiasi ulteriore valutazione dei dati probatori.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 62 bis cod. pen.".

Secondo la difesa, la sentenza impugnata sarebbe carente sotto il profilo motivazionale, essendosi limitata ad affermare che l'imputato non era meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto non sarebbero stati rilevati elementi positivamente apprezzabili; inoltre, la Corte non avrebbe valutato circostanze positive quali la condotta adottata dall'imputato nel corso del controllo effettuato presso la sua abitazione e l'assenza di comportamenti precedenti di rilievo, avendo il Morfino pedissequamente osservato tutte le prescrizioni impostegli.3.

Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.

Quanto al primo motivo di impugnazione, giova osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art.606 cod. proc. pen.e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento.

2. Ciò posto, si osserva che i giudici della Corte di appello di Palermo hanno confermato la penale responsabilità dell'imputato attribuendo assoluta credibilità alla deposizione del [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la stazione che si occupava del controllo del Morfino, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di avere notato il predetto transitare in Palermo a bordo dell'autovettura della moglie di colore e marca non usuali; hanno, altresì, evidenziato le ragioni per le quali le deduzioni difensive in merito all'identificazione del Morfino erano prive di pregio, nonché il motivi per cui il verbalizzante non aveva provveduto nell'immediatezza a fermare il Morfino.

Detti giudici, poi, hanno esaminato le dichiarazioni rese dai testi della difesa e le hanno ritenute, con un giudizio in fatto, non sindacabile in questa sede, perché assolutamente logico, non attendibili, sia perché in contrasto con quelle rese dal citato Carabiniere, sia perché "incerte e a tratti contraddittorie (tra le altre, sull'utilizzo della macchina, sull'orario nel quale si erano recati a casa del Morfino)".

3. Ebbene, le argomentazioni su riferite non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; anzi, il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Palermo, nella su riferita motivazione del provvedimento impugnato, si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione; questa, perciò, resiste alle censure con cui il ricorrente, in buona sostanza, ha riproposto la tesi difensiva già esposta nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado e alla quale - lo si ribadisce - è stata data adeguata risposta con logica motivazione.

4. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.

Occorre, in proposito, rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560).

Nel caso di specie, la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa, "non essendo emerso alcun elemento positivamente valorizzabile nei confronti dell'imputato, che non ha manifestato alcuna resipiscenza rispetto alla sua condotta e tenuto conto del grave precedente, ossia una condanna ai sensi dell'art. 416 -bis cod. pen.".

A fronte di ciò, le doglianze difensive si sostanziano in mere censure in fatto e finiscono con il richiedere a questa Corte una diversa e non consentita valutazione delle emergenze processuali) con specifico riguardo all'evidenziato corretto comportamento posto in essere dal Morfino nel corso del controllo effettuato presso la sua abitazione subito dopo essere stato notato dal [OSCURATO:PERSONA] e, in genere, nel corso dell'esecuzione della misura di sorveglianza cui era sottoposto.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M. • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ttrg ha concluso ie;c17eLndoi4 1; (-L [OSCURATO:PERSONA]- 1-"--1:> c(22(2 se-A' QQ1U- bz...±t.Q.-è-(_22u -3 CAD u- CO cs t4 3 Q,Z, yett,3; ( 32"e„ / Q)-, 2 .3 c-4-, h 2, L. . 1,U3-1.0ffi Le 4 Lik}- et.)- CALCA O [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 maggio 2020, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa dal Tribunale in sede il 3.7.2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del re&to di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011 (perché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], si era allontanato dal territorio del predetto Comune, venendo rinvenuto presso il Comune di Palermo) e, conseguentemente, condannato alla pena di anni uno di reclusione. 2. Avverso detta sentenza, il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle prove". Ha, al riguardo, sostenuto che la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui i Giudici di appello avrebbero espresso un giudizio negativo in ordine alla credibilità dei testimoni della difesa, sol perché legati all'imputato da un rapporto di parentela, limitandosi, peraltro, a confermare la valutazione effettuata dal Tribunale, senza, però, spiegare le ragioni della loro decisione e, in particolare, senza specificare quali sarebbero state le contraddizioni e le incertezze delle loro testimonianze; che la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere in considerazione le criticità e le anomalie dell'operazione investigativa svolta dai Carabinieri, che aveva condotto alla contestazione della violazione di che trattasi, debitamente segnalate dalla difesa nell'atto di appello, e non limitarsi a ritenere la qualità e il ruolo rivestito dal militare Spadaro quale premessa assorbente di qualsiasi ulteriore valutazione dei dati probatori. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 62 bis cod. pen.". Secondo la difesa, la sentenza impugnata sarebbe carente sotto il profilo motivazionale, essendosi limitata ad affermare che l'imputato non era meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto non sarebbero stati rilevati elementi positivamente apprezzabili; inoltre, la Corte non avrebbe valutato circostanze positive quali la condotta adottata dall'imputato nel corso del controllo effettuato presso la sua abitazione e l'assenza di comportamenti precedenti di rilievo, avendo il Morfino pedissequamente osservato tutte le prescrizioni impostegli.3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. Quanto al primo motivo di impugnazione, giova osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art.606 cod. proc. pen.e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento. 2. Ciò posto, si osserva che i giudici della Corte di appello di Palermo hanno confermato la penale responsabilità dell'imputato attribuendo assoluta credibilità alla deposizione del [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la stazione che si occupava del controllo del Morfino, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di avere notato il predetto transitare in Palermo a bordo dell'autovettura della moglie di colore e marca non usuali; hanno, altresì, evidenziato le ragioni per le quali le deduzioni difensive in merito all'identificazione del Morfino erano prive di pregio, nonché il motivi per cui il verbalizzante non aveva provveduto nell'immediatezza a fermare il Morfino. Detti giudici, poi, hanno esaminato le dichiarazioni rese dai testi della difesa e le hanno ritenute, con un giudizio in fatto, non sindacabile in questa sede, perché assolutamente logico, non attendibili, sia perché in contrasto con quelle rese dal citato Carabiniere, sia perché "incerte e a tratti contraddittorie (tra le altre, sull'utilizzo della macchina, sull'orario nel quale si erano recati a casa del Morfino)". 3. Ebbene, le argomentazioni su riferite non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; anzi, il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Palermo, nella su riferita motivazione del provvedimento impugnato, si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione; questa, perciò, resiste alle censure con cui il ricorrente, in buona sostanza, ha riproposto la tesi difensiva già esposta nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado e alla quale - lo si ribadisce - è stata data adeguata risposta con logica motivazione. 4. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. Occorre, in proposito, rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). Nel caso di specie, la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa, "non essendo emerso alcun elemento positivamente valorizzabile nei confronti dell'imputato, che non ha manifestato alcuna resipiscenza rispetto alla sua condotta e tenuto conto del grave precedente, ossia una condanna ai sensi dell'art. 416 -bis cod. pen.". A fronte di ciò, le doglianze difensive si sostanziano in mere censure in fatto e finiscono con il richiedere a questa Corte una diversa e non consentita valutazione delle emergenze processuali) con specifico riguardo all'evidenziato corretto comportamento posto in essere dal Morfino nel corso del controllo effettuato presso la sua abitazione subito dopo essere stato notato dal [OSCURATO:PERSONA] e, in genere, nel corso dell'esecuzione della misura di sorveglianza cui era sottoposto. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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