Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36303/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto, vista la complessiva .modalità della condotta afferente al possesso di più tipologie di sostanze stupefacenti (il ricorrente veniva, altresì, trovato in possesso di un'arma clandestina funzionante), del dato ponderale (sufficiente alla predisposizione di 201 dosi di cocaina) e della purezza dello stupefacente, delle ragioni alla base dell'esclusa riqualificazione della condotta nella ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni per cui era preclusa la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei plurimi, anche specifici, precedenti penali e della pregressa misura di prevenzione, al contempo evidenziando la irrilevanza della loro datazione dovuta, invero, ai lunghi periodi di detenzione, motivazione che, in quanto non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto, vista la complessiva .modalità della condotta afferente al possesso di più tipologie di sostanze stupefacenti (il ricorrente veniva, altresì, trovato in possesso di un'arma clandestina funzionante), del dato ponderale (sufficiente alla predisposizione di 201 dosi di cocaina) e della purezza dello stupefacente, delle ragioni alla base dell'esclusa riqualificazione della condotta nella ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni per cui era preclusa la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei plurimi, anche specifici, precedenti penali e della pregressa misura di prevenzione, al contempo evidenziando la irrilevanza della loro datazione dovuta, invero, ai lunghi periodi di detenzione, motivazione che, in quanto non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 36303/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris