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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18191/2026

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ella ditta Orezero di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –controrappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eLaura Mazzonetto.-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 326/2020, pubblicata il12/2/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30223/2020Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 18191/2026Data pubblicazione 05/06/20261.

La società Fiorefrutta di Scantamburlo C. propose opposizioneavverso il decreto ingiuntivo n. 2091/17, emesso dal Giudice di pace diPadova, col quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro3.141,58 in favore della ditta Orezero di [OSCURATO:PERSONA], a titolo dicompensi maturati per la realizzazione di un sito web e per assistenzalegale stragiudiziale, eccependo la mancata esecuzione della prestazioneda parte dell’opposta, imputabile alla stessa, la dovuta riduzione delcompenso pattuito nei limiti della clausola penale contrattualmenteprevista e l’eccessività della somma chiesta per l’assistenza legalestragiudiziale.Si costituì la ditta Orezero di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la conferma deldecreto ingiuntivo.[OSCURATO:PERSONA] di pace revocò il decreto ingiuntivo, condannando la dittaOrezero di [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla controparte la parteeccedente della somma già incassata in seguito al decreto ingiuntivo.2.

Il giudizio di gravame, instaurato dalla ditta Orezero di ParpajolaStefano, si concluse, nella resistenza della società Fiorefrutta diScantamburlo Lorenzo C., con la sentenza n. 326/2020, pubblicata il12/2/2020, con la quale il Tribunale di Padova rigettò l’appello.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che la sentenzaimpugnata avesse erroneamente riconosciuto il diritto della Orezero ditrattenere parte di quanto incassato, nei limiti della somma prevista qualeclausola penale, senza che tale richiesta fosse stata effettivamenteformulata in via principale, mentre il Giudice di pace avrebbe dovutorevocare il decreto ingiuntivo e condannare alla restituzione dell’intero.La società Fiorefrutta di [OSCURATO:PERSONA] C. non aveva tuttaviaproposto appello incidentale, evidentemente riconoscendo, a suo dire,l’equità sostanziale della decisione, appello che era stato, invece,pretestuosamente proposto dalla Orezero nella consapevolezzaNumero registro generale 30223/2020Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 18191/2026Data pubblicazione 05/06/2026dell’infondatezza della sua domanda, dopo avere rifiutato di concluderecon la controparte un accordo vantaggioso per essa appellante, con laconseguenza che questa andava condannata al pagamento del doppiodelle spese di lite ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c..2.

Contro la sentenza del Tribunale di Padova la società Orezero diParpajola Stefano e [OSCURATO:PERSONA] C propone ricorso per cassazione,affidandolo a tre motivi.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza o delprocedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso dipronunciarsi sul motivo d’appello col quale era stato chiestol’accertamento dell’inadempimento della società opposta e,contestualmente, del diritto dell’appellante a ottenere l’adempimentodell’appellata.La società ricorrente lamenta che il giudice nulla avrebbe rilevato in ordineall’inadempimento della società appellata, il cui accertamento era passatoin giudicato, essendosi limitato a constatare che il Giudice di pace avevaaccertato il diritto della società opponente a ottenere la restituzione diquanto pagato, detratto il quantum della clausola penale.1.1.

Il motivo è infondato.Va al riguardo innanzitutto osservato che l'omessa pronuncia su alcuni deimotivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione oistanza ritualmente introdotta in giudizio -, lamentata con la censura,risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, chedeve essere fatto valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzionedel relativo error in procedendo - ovverosia della violazione dell'art. 112Numero registro generale 30223/2020Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 18191/2026Data pubblicazione 05/06/2026cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n.4, cod. proc. civ. - la qualesoltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in talcaso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimentiprecluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello(Cass., Sez.

L, 13/10/2022, n. 29952; Cass., Sez. 5, 31/7/2024, n.21444).Orbene, dall’esame della sentenza impugnata non risulta l’omissionelamentata, in quanto il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali hainteso escludere il dedotto inadempimento, come arguibile dal tenoregenerale della motivazione.

Si legge, infatti, nella sentenza chel’appellante aveva impugnato il provvedimento del Giudice di pace inquanto si era pronunciato sulla sola domanda risarcitoria, ma non anchesu quella di adempimento contrattuale avanzata dall’ingiungente, ciò cheavrebbe dovuto portare alla condanna dell’opponente al pagamentointegrale del prezzo pattuito, e che quest’ultimo, costituendosi, avevadedotto l’inadempimento dell’appellante, che mai aveva adempiuto allapropria obbligazione, né aveva chiesto la risoluzione del contratto e ilrisarcimento del danno.Il Tribunale ha quindi affermato che l’opposta aveva chiesto, in primogrado, la conferma del decreto ingiuntivo, con reiezione della domandavolta a far dichiarare il proprio inadempimento, mentre l’opponente avevachiesto la revoca del decreto e la condanna della controparteall’adempimento del contratto e, subordinatamente, la restituzione dellasomma pagata in eccedenza rispetto a quanto previsto dal contratto.Ad avviso del giudice di merito, la pronuncia di primo grado non eracorretta in quanto aveva riconosciuto il diritto della società ingiungente atrattenere la somma incassata nei limiti di quanto previsto dalla clausolapenale, benché una siffatta richiesta non fosse stata avanzata dallamedesima, mentre l’opponente non aveva proposto appello incidentale perfar valere, invece, il suo diritto all’integrale restituzione del prezzo.Numero registro generale 30223/2020Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 18191/2026Data pubblicazione 05/06/2026Infine, le trattative, prosegue il Tribunale, non erano andate a buon fine inquanto l’opposta, pur dicendosi pronta ad adempiere la propriaprestazione, si era poi rifiutata in quanto pretendeva il pagamento dellespese di lite.Alla stregua di quanto detto, appare evidente che il Tribunale ha presoposizione sulla censura, sostanzialmente ritenendo che non fosseravvisabile alcun inadempimento dell’appellata.2.

Col secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione ed errataapplicazione dell’art. 1453 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., per avere il giudice di merito disposto implicitamente larisoluzione del contratto, non domandata, in luogo della richiestacondanna all’adempimento.La censura è inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi dellasentenza, nella quale non è stata affatto pronunciata la risoluzione delcontratto, tra l’altro neppure richiesta da nessuna delle parti, ma è statasostanzialmente esclusa la fondatezza del dedotto diritto dell’appellante diottenere il pagamento integrale del prezzo pattuito col contratto e nonsoltanto la parte corrispondente all’importo della clausola penale, come,invece, statuito dal Giudice di pace.Non può, quindi, dirsi violata la norma richiamata.

Infatti, il principio chesorregge l'eccezione inadimpleti contractus - prospettato dall’opponente inprimo grado e riportato dall’appellante nella censura in appello, comeaffermato nella sentenza impugnata - e che trova la sua consacrazionenella formulazione dell'art. 1460 c.c., trae fondamento dal nesso diinterdipendenza che nei contratti a prestazioni corrispettive lega leopposte obbligazioni.

In tale tipo di contratti, dunque, ove una delle partigiustifichi la propria inadempienza con l'inadempimento dell'altra, ilgiudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti,tenendo conto non soltanto dell'elemento cronologico, ma anche esoprattutto dei rapporti di proporzionalità e corrispettività esistenti tra leNumero registro generale 30223/2020Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 18191/2026Data pubblicazione 05/06/2026prestazioni inadempiute, per stabilire se l'inadempimento o la prospettivadi inadempimento di una parte giustifichi il rifiuto di esecuzione dellaprestazione dovuta dall'altra, tenuto conto sia delle obbligazioni principalidedotte in contratto, sia di quelle secondarie cui le parti, nell'esplicamentodella loro autonomia contrattuale, abbiano attribuito carattere diessenzialità sul piano sinallagmatico (Cass., Sez. 1, 27/09/1999 , n.10668).Questa comparazione non necessariamente è volta a ottenere larisoluzione del contratto, dunque, ma è necessaria anche quando si debbaverificare se sussista l’inadempimento presupposto dalla domanda diesatto adempimento, quale quella sostanzialmente proposta da colui cheagisca in monitorio, come nella specie.3.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione e l’errata applicazionedell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., peravere il giudice di merito condannato la ricorrente per lite temeraria sulpresupposto che si stesse opponendo, con l’appello, a una sentenzareputata sostanzialmente giusta, senza considerare che non fossesufficiente a tali fini il mancato accoglimento del gravame, ma fossenecessario il quid pluris dato dalla colpa grave e dalla mala fede, sullequali non era stato alcun sindacato da parte del giudice.3.1.

La censura è fondata.La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc.civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesimanorma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esigepur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della partesoccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo didiligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza ol'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la merainfondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.

Sia la mala fede chela colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nelNumero registro generale 30223/2020Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 18191/2026Data pubblicazione 05/06/2026suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abusodello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal dannoprocurato alla controparte e da una sua richiesta.Non è dunque sufficiente, per la sua configurabilità, che la parte abbiaagito in giudizio per far valere una pretesa, non essendo questa in sé unacondotta rimproverabile ancorché si riveli poi infondata, dovendosicorrelato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazionelata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processualeverrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Cass., Sez. 3,12/07/2023, n. 19948).Né rileva il mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio chel'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessarioindividuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggettosoccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesigiuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice,ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridicaavrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare ilgravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di unaimpugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e daiprecetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nellaredazione dell'impugnazione (Cass., Sez. 1, 25/12/2024, n. 34429).Nella specie, il giudice di merito ha condannato l’appellante ai sensi delterzo comma dell’art. 96 c.p.c., in quanto questi aveva agitopretestuosamente in giudizio nonostante fosse evidente la fondatezzadelle pretese dell’appellata, la quale non aveva proposto appelloincidentale nonostante fosse stato riconosciuto alla sua controparte unvantaggio indebito e si era detta disponibile a un accordo che prevedesse ireciproci adempimenti, senza però valutare in che termini fosseravvisabile la mala fede o la colpa grave.

Ma è evidente che taleNumero registro generale 30223/2020Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 18191/2026Data pubblicazione 05/06/2026comportamento non può integrare, di per sé solo, gli estremi dell’abusoprocessuale.Da ciò consegue la fondatezza della censura.3.

In conclusione, sono rigettati il primo e il secondo motivo di ricorso,mentre è accolto il terzo.La sentenza impugnata è cassata in relazione e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito exart. 384, secondo comma, c.p.c., eliminando la condanna della societàricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. disposta dall’impugnata sentenza.In ragione del limitato accoglimento del ricorso, che attinge un profilomarginale della vicenda processuale, le spese del giudizio di cassazionevanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.MRigetta il primo e secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa lasentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, esclude lacondanna ex art. 96 c.p.c. disposta dal Tribunale di Padova.Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/5/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella ditta Orezero di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –controrappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eLaura Mazzonetto.-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 326/2020, pubblicata il12/2/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30223/2020Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 18191/2026Data pubblicazione 05/06/20261. La società Fiorefrutta di Scantamburlo C. propose opposizioneavverso il decreto ingiuntivo n. 2091/17, emesso dal Giudice di pace diPadova, col quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro3.141,58 in favore della ditta Orezero di [OSCURATO:PERSONA], a titolo dicompensi maturati per la realizzazione di un sito web e per assistenzalegale stragiudiziale, eccependo la mancata esecuzione della prestazioneda parte dell’opposta, imputabile alla stessa, la dovuta riduzione delcompenso pattuito nei limiti della clausola penale contrattualmenteprevista e l’eccessività della somma chiesta per l’assistenza legalestragiudiziale.Si costituì la ditta Orezero di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la conferma deldecreto ingiuntivo.[OSCURATO:PERSONA] di pace revocò il decreto ingiuntivo, condannando la dittaOrezero di [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla controparte la parteeccedente della somma già incassata in seguito al decreto ingiuntivo.2. Il giudizio di gravame, instaurato dalla ditta Orezero di ParpajolaStefano, si concluse, nella resistenza della società Fiorefrutta diScantamburlo Lorenzo C., con la sentenza n. 326/2020, pubblicata il12/2/2020, con la quale il Tribunale di Padova rigettò l’appello.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che la sentenzaimpugnata avesse erroneamente riconosciuto il diritto della Orezero ditrattenere parte di quanto incassato, nei limiti della somma prevista qualeclausola penale, senza che tale richiesta fosse stata effettivamenteformulata in via principale, mentre il Giudice di pace avrebbe dovutorevocare il decreto ingiuntivo e condannare alla restituzione dell’intero.La società Fiorefrutta di [OSCURATO:PERSONA] C. non aveva tuttaviaproposto appello incidentale, evidentemente riconoscendo, a suo dire,l’equità sostanziale della decisione, appello che era stato, invece,pretestuosamente proposto dalla Orezero nella consapevolezzaNumero registro generale 30223/2020Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 18191/2026Data pubblicazione 05/06/2026dell’infondatezza della sua domanda, dopo avere rifiutato di concluderecon la controparte un accordo vantaggioso per essa appellante, con laconseguenza che questa andava condannata al pagamento del doppiodelle spese di lite ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c..2. Contro la sentenza del Tribunale di Padova la società Orezero diParpajola Stefano e [OSCURATO:PERSONA] C propone ricorso per cassazione,affidandolo a tre motivi.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza o delprocedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso dipronunciarsi sul motivo d’appello col quale era stato chiestol’accertamento dell’inadempimento della società opposta e,contestualmente, del diritto dell’appellante a ottenere l’adempimentodell’appellata.La società ricorrente lamenta che il giudice nulla avrebbe rilevato in ordineall’inadempimento della società appellata, il cui accertamento era passatoin giudicato, essendosi limitato a constatare che il Giudice di pace avevaaccertato il diritto della società opponente a ottenere la restituzione diquanto pagato, detratto il quantum della clausola penale.1.1. Il motivo è infondato.Va al riguardo innanzitutto osservato che l'omessa pronuncia su alcuni deimotivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione oistanza ritualmente introdotta in giudizio -, lamentata con la censura,risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, chedeve essere fatto valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzionedel relativo error in procedendo - ovverosia della violazione dell'art. 112Numero registro generale 30223/2020Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 18191/2026Data pubblicazione 05/06/2026cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n.4, cod. proc. civ. - la qualesoltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in talcaso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimentiprecluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello(Cass., Sez. L, 13/10/2022, n. 29952; Cass., Sez. 5, 31/7/2024, n.21444).Orbene, dall’esame della sentenza impugnata non risulta l’omissionelamentata, in quanto il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali hainteso escludere il dedotto inadempimento, come arguibile dal tenoregenerale della motivazione. Si legge, infatti, nella sentenza chel’appellante aveva impugnato il provvedimento del Giudice di pace inquanto si era pronunciato sulla sola domanda risarcitoria, ma non anchesu quella di adempimento contrattuale avanzata dall’ingiungente, ciò cheavrebbe dovuto portare alla condanna dell’opponente al pagamentointegrale del prezzo pattuito, e che quest’ultimo, costituendosi, avevadedotto l’inadempimento dell’appellante, che mai aveva adempiuto allapropria obbligazione, né aveva chiesto la risoluzione del contratto e ilrisarcimento del danno.Il Tribunale ha quindi affermato che l’opposta aveva chiesto, in primogrado, la conferma del decreto ingiuntivo, con reiezione della domandavolta a far dichiarare il proprio inadempimento, mentre l’opponente avevachiesto la revoca del decreto e la condanna della controparteall’adempimento del contratto e, subordinatamente, la restituzione dellasomma pagata in eccedenza rispetto a quanto previsto dal contratto.Ad avviso del giudice di merito, la pronuncia di primo grado non eracorretta in quanto aveva riconosciuto il diritto della società ingiungente atrattenere la somma incassata nei limiti di quanto previsto dalla clausolapenale, benché una siffatta richiesta non fosse stata avanzata dallamedesima, mentre l’opponente non aveva proposto appello incidentale perfar valere, invece, il suo diritto all’integrale restituzione del prezzo.Numero registro generale 30223/2020Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 18191/2026Data pubblicazione 05/06/2026Infine, le trattative, prosegue il Tribunale, non erano andate a buon fine inquanto l’opposta, pur dicendosi pronta ad adempiere la propriaprestazione, si era poi rifiutata in quanto pretendeva il pagamento dellespese di lite.Alla stregua di quanto detto, appare evidente che il Tribunale ha presoposizione sulla censura, sostanzialmente ritenendo che non fosseravvisabile alcun inadempimento dell’appellata.2. Col secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione ed errataapplicazione dell’art. 1453 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., per avere il giudice di merito disposto implicitamente larisoluzione del contratto, non domandata, in luogo della richiestacondanna all’adempimento.La censura è inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi dellasentenza, nella quale non è stata affatto pronunciata la risoluzione delcontratto, tra l’altro neppure richiesta da nessuna delle parti, ma è statasostanzialmente esclusa la fondatezza del dedotto diritto dell’appellante diottenere il pagamento integrale del prezzo pattuito col contratto e nonsoltanto la parte corrispondente all’importo della clausola penale, come,invece, statuito dal Giudice di pace.Non può, quindi, dirsi violata la norma richiamata. Infatti, il principio chesorregge l'eccezione inadimpleti contractus - prospettato dall’opponente inprimo grado e riportato dall’appellante nella censura in appello, comeaffermato nella sentenza impugnata - e che trova la sua consacrazionenella formulazione dell'art. 1460 c.c., trae fondamento dal nesso diinterdipendenza che nei contratti a prestazioni corrispettive lega leopposte obbligazioni. In tale tipo di contratti, dunque, ove una delle partigiustifichi la propria inadempienza con l'inadempimento dell'altra, ilgiudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti,tenendo conto non soltanto dell'elemento cronologico, ma anche esoprattutto dei rapporti di proporzionalità e corrispettività esistenti tra leNumero registro generale 30223/2020Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 18191/2026Data pubblicazione 05/06/2026prestazioni inadempiute, per stabilire se l'inadempimento o la prospettivadi inadempimento di una parte giustifichi il rifiuto di esecuzione dellaprestazione dovuta dall'altra, tenuto conto sia delle obbligazioni principalidedotte in contratto, sia di quelle secondarie cui le parti, nell'esplicamentodella loro autonomia contrattuale, abbiano attribuito carattere diessenzialità sul piano sinallagmatico (Cass., Sez. 1, 27/09/1999 , n.10668).Questa comparazione non necessariamente è volta a ottenere larisoluzione del contratto, dunque, ma è necessaria anche quando si debbaverificare se sussista l’inadempimento presupposto dalla domanda diesatto adempimento, quale quella sostanzialmente proposta da colui cheagisca in monitorio, come nella specie.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e l’errata applicazionedell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., peravere il giudice di merito condannato la ricorrente per lite temeraria sulpresupposto che si stesse opponendo, con l’appello, a una sentenzareputata sostanzialmente giusta, senza considerare che non fossesufficiente a tali fini il mancato accoglimento del gravame, ma fossenecessario il quid pluris dato dalla colpa grave e dalla mala fede, sullequali non era stato alcun sindacato da parte del giudice.3.1. La censura è fondata.La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc.civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesimanorma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esigepur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della partesoccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo didiligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza ol'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la merainfondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede chela colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nelNumero registro generale 30223/2020Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 18191/2026Data pubblicazione 05/06/2026suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abusodello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal dannoprocurato alla controparte e da una sua richiesta.Non è dunque sufficiente, per la sua configurabilità, che la parte abbiaagito in giudizio per far valere una pretesa, non essendo questa in sé unacondotta rimproverabile ancorché si riveli poi infondata, dovendosicorrelato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazionelata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processualeverrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Cass., Sez. 3,12/07/2023, n. 19948).Né rileva il mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio chel'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessarioindividuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggettosoccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesigiuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice,ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridicaavrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare ilgravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di unaimpugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e daiprecetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nellaredazione dell'impugnazione (Cass., Sez. 1, 25/12/2024, n. 34429).Nella specie, il giudice di merito ha condannato l’appellante ai sensi delterzo comma dell’art. 96 c.p.c., in quanto questi aveva agitopretestuosamente in giudizio nonostante fosse evidente la fondatezzadelle pretese dell’appellata, la quale non aveva proposto appelloincidentale nonostante fosse stato riconosciuto alla sua controparte unvantaggio indebito e si era detta disponibile a un accordo che prevedesse ireciproci adempimenti, senza però valutare in che termini fosseravvisabile la mala fede o la colpa grave. Ma è evidente che taleNumero registro generale 30223/2020Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 18191/2026Data pubblicazione 05/06/2026comportamento non può integrare, di per sé solo, gli estremi dell’abusoprocessuale.Da ciò consegue la fondatezza della censura.3. In conclusione, sono rigettati il primo e il secondo motivo di ricorso,mentre è accolto il terzo.La sentenza impugnata è cassata in relazione e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito exart. 384, secondo comma, c.p.c., eliminando la condanna della societàricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. disposta dall’impugnata sentenza.In ragione del limitato accoglimento del ricorso, che attinge un profilomarginale della vicenda processuale, le spese del giudizio di cassazionevanno interamente compensate tra le parti. P.Q.MRigetta il primo e secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa lasentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, esclude lacondanna ex art. 96 c.p.c. disposta dal Tribunale di Padova.Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/5/2026.Il Presidente
Decreto Cassazione n. 18191/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris