CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00472/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] non ricorrente Ministero dell’Economia edelle Finanze avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 26 giugno 2025 , il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha respinto il ricorso proposto ai sensi dell ’ art. 99 d.P.R.30 maggio 2002 n. 115 contro il provvedimento di rigetto dell ’ istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciato il 25 ottobre 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento n.3880/22 R.G.N.R. 2. Nel confermare il provvedimento di rigetto,il Giudice dell’opposizione ha rilevato che D’[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sentenza definitiva per una rapina aggravata,commessa il 15 aprile 2021, che ha fruttato agli autori un profitto di più di 130.000 euro, sottratti a un istituto di credito e mai rinvenut i dagli inquirenti. Dalla sentenza di condanna si evince che D’[OSCURATO:PERSONA] agì insieme ad altre due persone e il Giudice dell’opposizione ne ha dedotto che egli ricavò dalla rapina circa 43.000 euro: un reddito illecito che è stato aggiun to ai redditi leciti dichiarati ai fini dell’ammissione al beneficio (pari ad € 8.412,00) . Osserva il Giudice, che i redditi del nucleo familiare dichiarati nell ’ i stanza di ammissione devono intendersi riferiti all’anno 2022 perché l’istanza è stata presentata il 30 settembre 2024 e, a quella data, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2023 non era ancora scaduto (la scadenza era prevista per il 31 ottobre 2024). Sottolinea, quindi, che vi è contiguità temporale tra la rapina che fruttò a D’[OSCURATO:PERSONA] la somma indicata e l’annualità cui deve farsi riferimento ai fini dell’ammissione al beneficio. 3. Contro l’ordinanzadi rigetto dell’opposizione, D’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Secondo il ricorrente il Giudice avrebbe fatto ricorso a un ragionamento di tipo presuntivo, fondato esclusivamente sui precedenti penali dell’imputato e sull’argomento, meramente congetturale, secondo il quale i complici di una rapina si spartirebbero in parti uguali il provento di tale attività illecita. A sostegno di tali doglianze,il difensore osserva che il Giudice non si è avvalso dei poteri istruttori previsti dall’art. 96 d.P.R. n. 115/2002 e il provvedimento impugnato è stato adottato senza disporre accertamenti sul tenore di vita dell’istante, sulle sue condizioni personali e familiari,sulle attività economiche da lui eventualmente svolte. In tesi difensiva, a ciò deve aggiungersi che l’istanza di ammissione al beneficio è stata depositata il 30 settembre 2024 e i redditi attestati sono quelli percepiti dell’anno 2023. Secondo la difesa, diversamente da quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, nel caso di specie, la circostanza che alla data del 30 settembre 2024 il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi percepiti nel 2023 non fosse ancora scaduto non avrebbe rilievo,perché né D’[OSCURATO:PERSONA] né i componenti del suo nucleo familiare erano tenuti alla presentazione di tale dichiarazione. Per negare l’ammissione al beneficio, dunque, si è tenuto conto di un reddito illecito risalente all’anno 2021,mentre il reddito da valutare ai fini dell’ammissione sarebbe quello del 2023. In ogni caso, il riferimento alla contiguità temporale tra l’ipotizzato profitto di un reato commesso nel 2021 e i redditi dichiarati ai fini dell’ammissione al beneficio sarebbe frutto di errore di diritto atteso che, per escludere l’ammissione al beneficio, la percezione di redditi illeciti deve essere ritenuta sussistente in relazione all’anno di riferimento. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 99, comma 4, d.P.R. n.115/2002, il ricorso contro l’ordinanza che decide il giudizio di opposizione in caso di rigetto di un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è consentito solo per violazione di legge. Com’è noto, in tale nozione sono compresi «sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv.239692). 2. Il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui deduce violazione di legge quanto all’individuazione dell’annualità alla quale i redditi dichiarati ai fini dell’ammissione devono essere riferiti. Nel caso di specie, infatti, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata presentata il 30 settembre 2024. Pertanto, i redditi che l’istante doveva autocertificare erano quelli percepiti nell’anno 2022. Basta in proposito ricordare che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l’ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dell’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato, a norma dell’art. 76 d.P.R. 115/2002, è quella per la quale, al momento del deposito dell’istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione, essendo possibile tenere conto di una diversa annualità soltanto se, nel momento in cui l’istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi è già stata effettivamente presentata (Sez.4, n. 16875 del 12/03/2024, Rv. 286177; Sez. 4, n. 39182 del 09/05/2024, Rv. 287073 ; Sez. 4, n.16716 del 27/02/2024, non massimata). Il ricorso è fondato, invece, nella parte in cui deduce violazione di legge dolendosi che sia stata attribuita rilevanza al fine di negare l’ammissione al beneficio a un reddito illecito percepito in un anno precedente a quello di riferimento. 3. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,il giudice debba tenere conto anche dei redditi da attività illecite percepiti dall’istante. L’esistenza di tali redditi può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici e , tuttavia , «l’indicazione, ad opera della legge, di un limite reddituale al di sotto del quale l’imputato ha diritto al beneficio, impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa operare tale giudizio presuntivo» (Sez. 4, n. 53387 del 22/11/2016, Rv.268688; Sez. 4, n. 44900 del 18/09/2018 , Rv. 274271 ). Come è stato opportunamente sottolineato, le presunzioni semplici disciplinate dall ’ art. 2729 cod. civ., proprio perché non stabilite dalla legge, attribuiscono al giudice un ampio potere discrezionale . Con questa norma il legislatore rimette alla«prudenza» del giudice il compito di risalire da un fatto noto alfatto ignorato e ciò impone al giudicante di argomentare con attenzione il percorso logico seguito.Nel contesto normativo di cui si tratta, «il fatto ignoto al quale il giudizio presuntivo deve condurre è il superamento di un limite soglia reddituale predeterminato in termini monetari dal legislatore». Risulta perciò «ineludibile l’indicazione dell’intero percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per giungere, secondo il suo prudente apprezzamento, dall’accertata presenza di precedenti penali per reati contro il patrimonio (fatto noto) all’accertamento del predetto superamento del limite reddituale (fatto ignorato)» (Sez. 4, n. 8532 del 17/02/2022, Rv. 282762 , pag. 5 della motivazione). Proprio per questo, il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente da solo di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l’istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita(Sez. 4, n. 15338 del 30/01/2020, Rv. 278867). 4. Nel confermare il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza impugnata non ha fatto compiuta applicazione deiprincipi di diritto sopra enunciati . A questi principi il Giudice dell’opposizione si è uniformato quando ha affermato che, ai fini del rigetto, non si può tenere conto di condanne per reati contro il patrimonio commessi tra il 1985 e il 2010 e ha osservato che i redditi illeciti conseguenti a quei reati sarebbero comunque risalenti nel tempo. Non contrasta con questi principi neppure l’aver valorizzato che, come accertato con sentenza definitiva di condanna, il 15 aprile 2021 D’[OSCURATO:PERSONA] prese parte a una rapina e la stessa fruttò ai suoi tre autori un profitto illecito, mai recuperato , di 130.500 euro . È appena il caso di ricordare, inoltre, che non è censurabile in questa sedela motivazione secondo la quale D ’[OSCURATO:PERSONA] av rebbe incassato almeno un terzo del profitto del reato. Nondimeno si deve osservare che, a l fine di negare l’ammissione al beneficio, l’ordinanza impugnata ha sommato i redditi illeciti derivanti dalla rapina del 15 aprile 2021 (quantificati in circa 43.000 euro) ai redditi leciti dichiarati nell’istanza di ammissione (€8.412,00) e ne ha tratto la conclusione che, nell’anno 2022, D’[OSCURATO:PERSONA] e il suo nucleo familiare avrebbero goduto di un reddito superiore a quello previsto dall’art. 76 d.P.R. n.115/2002. Tale conclusione è immotivata. L’ordinanza impugnata, infatti, si limita a far riferimento alla contiguità temporale tra l’anno nel quale i redditi illeciti sarebbero stati conseguiti e quello cui si riferisce l’istanza di ammissione, lasciando inesplicato il percorso logico che consentirebbe di traslare al 2022 redditi percepiti nell’anno 2021. 5. In base al combinato disposto degli artt. 76, 92 e 96 d.P.R. n. 115/2002 l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere respinta solo se v’è fondato motivo di ritenere che il reddito percepito nell’anno di riferimento sia superiore ai limiti di legge. I redditi ( leciti o illeciti ) percepiti nelle annualità precedenti, infatti, non sono oggetto dell’autocertificazione, e, dunque, anche se ingenti, non consentono da se soli il rigetto dell’istanza. Conduce a tali conclusioni il contenuto dell’art. 96, comma 2, in base al quale «il magistrato respinge l’istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versa nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte». Dal tenore letterale della norma si evince, infatti, che l e risultanze del casellario giudiziale, il tenore di vita, le condizioni personali e familiari e le eventuali attività economiche svolte, non rilevano in quanto tali, ma quali indici del fatto che l’istante «non versa nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92 d.P.R. 115/2002»: dunque, come indici del fatto che il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione supera i limiti di legge. Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto che nel 2022 (anno al quale la dichiarazione allegata all’istanza doveva fare riferimento) D’[OSCURATO:PERSONA] e la sua famiglia potesse ro avvalersi dei redditi illeciti derivanti da lla rapina consumata il 15 aprile 2021 e ha sommato ai redditi dichiarati dall’istante il profitto ricavato dalla rapina. Non ha spiegato, tuttavia, sulla base di quale ragionamento logico-giuridico il reddito illecito conseguente a una rapina consumata nel 2021 possa essere sommato ai re dditi percepiti dal nucleo familiare nel 2022,né ha tratto argomentazioni in tal senso dal tenore di vita o dalle condizioni personali e familiaridell’istante (che neppure ha accertato). 6. Per quanto esposto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Catania P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Presidente del Tri