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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21221/2026

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[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 60/2020,depositata il 21/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14529/2020Numero sezionale 923/2026Numero di raccolta generale 21221/2026Data pubblicazione 22/06/2026PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto e ottenuto un decreto che ha ingiunto aSalvatore Carcami il pagamento del compenso per l’attività prestata dallamedesima quale arbitro in un procedimento di perizia contrattuale,finalizzato alla determinazione e stima di un indennizzo assicurativo infavore dell’ingiunto.

Carcami ha proposto opposizione, contestando aBarbuto di avere “tenuto un comportamento negligente tale da concorrerenella redazione di un atto informe, che Carcami non avrebbe potutoutilizzare per richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivoprovvisoriamente esecutivo”, avendo “firmato soltanto in calce il processoverbale di liquidazione danni senza averne preventivamente letto ilcontenuto”.

L’opponente ha quindi chiesto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] “ritenere e dichiarare risoluto per grave inadempimento di Barbuto ilcontratto di mandato” stipulato con l’opposta e per l’effetto “revocare ecomunque porre nel nulla con qualsivoglia statuizione il decretoingiuntivo”.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],che – con la sentenza n. 1625/2011 – ha revocato il decreto ingiuntivo eha dichiarato risolto il contratto di mandato stipulato tra le parti pernegligente esecuzione dell’opposta.2.

La pronuncia del Tribunale è stata impugnata da Barbuto.

Con lasentenza n. 60/2020 la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto ilgravame.

Ad avviso del giudice d’appello, il primo giudice avevaindividuato nell’eccezione di inadempimento, sostenuta da validadocumentazione proveniente dall’opposta, il motivo in base al quale haritenuto di dovere revocare il decreto ingiuntivo, cosicché aveva ritenutoinammissibile la prova testimoniale e ammissibile la sola prova perinterpello.

Le risposte date da Carcami, insieme alla documentazioneprodotta, hanno dimostrato – ha proseguito il giudice d’appello – cheBarbuto è stata autrice di un grave inadempimento, non avendoprovveduto a informare il mandante dei modi, tempi e svolgimentoNumero registro generale 14529/2020Numero sezionale 923/2026Numero di raccolta generale 21221/2026Data pubblicazione 22/06/2026dell’attività peritale; dalla documentazione è emerso che la medesima nonha “né visionato l’intero processo verbale di liquidazione né ha partecipatoalla sua redazione”, anche se sono valide le considerazioni del primogiudice in ordine alla “mancanza di essenzialità della sottoscrizione di tuttele pagine del predetto verbale di liquidazione”.3.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese.Il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], hadepositato conclusioni scritte, con le quali chiede alla Corte di accogliere ilricorso.[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è articolato in tre motivi.1) Il primo motivo denuncia, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.,violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 2697, 1453, 1460 e 1710 c.c.,nonché omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso edecisivo per il giudizio: la Corte d’appello avrebbe dovuto decidere sullaquestione della violazione degli obblighi di diligenza esclusivamente inrelazione alle circostanze di fatto allegate dall’opponente, ritenendoinutilizzabile a fini di prova l’interrogatorio formale; la funzionedell’interrogatorio formale è quella di provocare la confessione della parte,cosicché esso non può valere come prova delle ragioni addotte da chi negasemplicemente le circostanze dedotte; diversamente da quanto affermatodalla Corte d’appello, l’interrogatorio non ha rafforzato le provedocumentali già in atti; il Tribunale era incorso in violazione delle normesostanziali e processuali avendo esteso illegittimamente la portataprobatoria dell’interrogatorio formale; inoltre, il Tribunale ha rilevatod’ufficio che l’opponente, agendo per la revoca del decreto, aveva altresìeccepito il grave inadempimento della controparte.Il motivo è fondato.

Funzione dell’interrogatorio formale, deferito a unaparte, è quella di provocarne la confessione in sede giudiziale, non ancheNumero registro generale 14529/2020Numero sezionale 923/2026Numero di raccolta generale 21221/2026Data pubblicazione 22/06/2026quella di addurre elementi favorevoli all’interpellato.

Si tratta quindi di unostrumento che, in linea di principio, può solo nuocere alla parte che vi èsottoposta, o – qualora essa neghi tout court le circostanze fattualicapitolate, oggetto dell’interrogatorio stesso – lasciare la situazioneinalterata.

Tutt’al più, “le dichiarazioni rese dall’interpellato (che, in lineadi massima, vanno pur sempre ascritte al piano delle allegazioni dellaparte) in favore dello stesso, possono essere lette nell’ambito delcomplessivo governo delle risultanze istruttorie, riservato al giudice delmerito secondo il suo prudente apprezzamento, ex art. 116 c.p.c.” (così,da ultimo, Cass. n. 24799/2024).La Corte d’appello, nel caso in esame, ha invece fondato il proprioconvincimento sulle risposte rese dall’interpellato.

Il giudice d’appello hainfatti sostenuto che le risposte rese da Carcamo “hanno in effetticonfronti del mandante, non avendo provveduto a informarlo in manieratempestiva ed esauriente sui modi, tempi e svolgimento dell’attivitàperitale effettuata nell’interesse di quest’ultimo né sull’andamento dellaprocedura arbitrale”.

In tal modo la Corte d’appello ha inammissibilmentericavato dall’interrogatorio formale di Carcamo non solo la prova, ma glistessi fatti costitutivi dell’inadempimento di Barbuto, fatti costitutividifferenti da quelli allegati dall’opponente nel suo atto di opposizione (v.infra).2) Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi.a) Il secondo motivo lamenta, in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.,nullità della sentenza e violazione o falsa applicazione degli artt. 1453,1455, 1460 e 1710 c.c.: la Corte d’appello ha confermato il giudizio disussistenza di un inadempimento grave formulato dal primo giudice,omettendo di considerare l’assenza della prova di una invalidazione dellaperizia per responsabilità degli arbitri e trascurando di valutare ilcomportamento dell’opponente che di quella perizia si è avvalso; l’importoNumero registro generale 14529/2020Numero sezionale 923/2026Numero di raccolta generale 21221/2026Data pubblicazione 22/06/2026dell’indennizzo ingiunto su ricorso del Carcami è pari alla stima del dannoformulata dalla sua mandataria, alla quale il terzo arbitro ha aderitofacendola propria nel verbale finale di liquidazione; inoltre, la Corted’appello avrebbe dovuto considerare che Barbuto ha invitato il terzoarbitro alla convocazione di altra seduta per la firma dell’atto in ognipagina, ha sollecitato Carcami ad attivarsi giudizialmente per sanare ilsupposto vizio di forma e ha soprasseduto alla richiesta di pagamentodelle proprie competenze.b) Il terzo motivo contesta, in relazione ai nn. 3 e 5 c.p.c., violazione ofalsa applicazione degli artt. 1455 e 1726 c.c., nonché omessa ocontraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio: sempre riguardo alla gravità dell’inadempimento, va rilevato chesecondo la Corte d’appello gli inadempimenti sarebbero stati la mancatainformazione dei modi, tempi e svolgimento dell’attività peritale el’andamento della medesima; risulta pacificamente che le parti cheavevano sottoscritto la polizza assicurativa, [OSCURATO:PERSONA] e la dittaCarcami, hanno deferito a tre periti il compito di stimare e liquidare ildanno; tale compito coincide con l’obbligazione assunta dalla ricorrentenei confronti di Carcami sulla base di un contratto di prestazione d’operaprofessionale e mandato; in base a tale contratto la prestazione dideterminazione del danno avrebbe trovato specificazione in un mandatoaffidato a più periti, mandato che prevede lo svolgimento di un’attivitàcollegiale per deliberare su specifici quesiti, le cui risposte vengonoraccolte normalmente in un processo verbale conclusivo caratterizzatodall’assenza di rigide formalità e valido anche se privo della sottoscrizionedi tutte le pagine; la Corte d’appello avrebbe quindi dovuto tenere contodelle caratteristiche della perizia contrattuale, impugnabile solo attraversole tipiche azioni di annullamento del contratto, qualora la condotta deiperiti sia sfociata in una causa di invalidità della perizia, nelle forme diincapacità o del vizio del consenso, mentre gli eventuali abusi di mandatoNumero registro generale 14529/2020Numero sezionale 923/2026Numero di raccolta generale 21221/2026Data pubblicazione 22/06/2026possono essere fonte di responsabilità solo ad opera di tutte le particompromittenti, salvo giusta causa.I motivi sono fondati.

La Corte d’appello ha confermato la pronuncia dirisoluzione del contratto concluso tra le parti e al riguardo va precisato –rispetto al riferimento della Corte d’appello alla “eccezione diinadempimento” (pag. 5 della sentenza impugnata) – che l’opponente nonsi era limitato nell’atto di opposizione a eccepire l’inadempimento dicontroparte, ma aveva proposto domanda di risoluzione del contrattoappunto accolta dal Tribunale che ha pronunciato la risoluzione.

Venendoalla valutazione dell’inadempimento di Barbuto, va rilevato che - come hasottolineato il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte - l’opponenteaveva posto a fondamento della propria domanda di risoluzionel’inadempimento della ricorrente concretizzatosi nell’avere contribuito aredigere un atto “informe” che non avrebbe potuto utilizzare per richiederel’emissione di un decreto ingiuntivo, mentre l’opposta aveva dedotto chel’opponente si era avvalso in un altro procedimento della perizia.

Lagravità dell’inadempimento dedotto dall’opponente non è stata valutatadal giudice d’appello, che ha inammissibilmente focalizzato la propriainterrogatorio formale da Carcami e ha parlato di mancata informazionedei modi, tempi e svolgimento dell’attività peritale e poi di mancatavisione del contenuto dell’intero processo verbale di liquidazione e omessapartecipazione alla sua redazione (vedere pagg. 5 e 6 della sentenzaimpugnata), per poi chiudere osservando la “mancanza di essenzialitàdella sottoscrizione di tutte le pagine costituenti il predetto verbale diliquidazione”.A prescindere dalla scarsa chiarezza e talora incoerenza del ragionamentoseguito dal giudice d’appello, è mancata la valutazione della gravitàdell’inadempimento addebitato da Carcami alla ricorrente, gravità chepresuppone la sussistenza di un pregiudizio da individuarsi nel mancatoNumero registro generale 14529/2020Numero sezionale 923/2026Numero di raccolta generale 21221/2026Data pubblicazione 22/06/2026raggiungimento dell’interesse posto a fondamento del contratto a causadella condotta della parte inadempiente e che è onere della parte chepropone la domanda di risoluzione provare, trattandosi di requisitospecificamente previsto dalla legge per la risoluzione del contratto (v. alriguardo, da ultimo, Cass. n. 18587/2024, che pone in luce le differenzetra la domanda di risoluzione e l’eccezione di inadempimento, che puòessere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto).II.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata inrelazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata alla Corted’appello di [OSCURATO:PERSONA], che riesaminerà la causa alla luce dei principisopra ricordati in materia di interrogatorio formale e di gravitàdell’inadempimento.

Il giudice di rinvio provvederà pure in relazione allespese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di ReggioCalabria in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 14 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 60/2020,depositata il 21/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14529/2020Numero sezionale 923/2026Numero di raccolta generale 21221/2026Data pubblicazione 22/06/2026PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto e ottenuto un decreto che ha ingiunto aSalvatore Carcami il pagamento del compenso per l’attività prestata dallamedesima quale arbitro in un procedimento di perizia contrattuale,finalizzato alla determinazione e stima di un indennizzo assicurativo infavore dell’ingiunto. Carcami ha proposto opposizione, contestando aBarbuto di avere “tenuto un comportamento negligente tale da concorrerenella redazione di un atto informe, che Carcami non avrebbe potutoutilizzare per richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivoprovvisoriamente esecutivo”, avendo “firmato soltanto in calce il processoverbale di liquidazione danni senza averne preventivamente letto ilcontenuto”. L’opponente ha quindi chiesto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] “ritenere e dichiarare risoluto per grave inadempimento di Barbuto ilcontratto di mandato” stipulato con l’opposta e per l’effetto “revocare ecomunque porre nel nulla con qualsivoglia statuizione il decretoingiuntivo”. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],che – con la sentenza n. 1625/2011 – ha revocato il decreto ingiuntivo eha dichiarato risolto il contratto di mandato stipulato tra le parti pernegligente esecuzione dell’opposta.2. La pronuncia del Tribunale è stata impugnata da Barbuto. Con lasentenza n. 60/2020 la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto ilgravame. Ad avviso del giudice d’appello, il primo giudice avevaindividuato nell’eccezione di inadempimento, sostenuta da validadocumentazione proveniente dall’opposta, il motivo in base al quale haritenuto di dovere revocare il decreto ingiuntivo, cosicché aveva ritenutoinammissibile la prova testimoniale e ammissibile la sola prova perinterpello. Le risposte date da Carcami, insieme alla documentazioneprodotta, hanno dimostrato – ha proseguito il giudice d’appello – cheBarbuto è stata autrice di un grave inadempimento, non avendoprovveduto a informare il mandante dei modi, tempi e svolgimentoNumero registro generale 14529/2020Numero sezionale 923/2026Numero di raccolta generale 21221/2026Data pubblicazione 22/06/2026dell’attività peritale; dalla documentazione è emerso che la medesima nonha “né visionato l’intero processo verbale di liquidazione né ha partecipatoalla sua redazione”, anche se sono valide le considerazioni del primogiudice in ordine alla “mancanza di essenzialità della sottoscrizione di tuttele pagine del predetto verbale di liquidazione”.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese.Il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], hadepositato conclusioni scritte, con le quali chiede alla Corte di accogliere ilricorso.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in tre motivi.1) Il primo motivo denuncia, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.,violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 2697, 1453, 1460 e 1710 c.c.,nonché omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso edecisivo per il giudizio: la Corte d’appello avrebbe dovuto decidere sullaquestione della violazione degli obblighi di diligenza esclusivamente inrelazione alle circostanze di fatto allegate dall’opponente, ritenendoinutilizzabile a fini di prova l’interrogatorio formale; la funzionedell’interrogatorio formale è quella di provocare la confessione della parte,cosicché esso non può valere come prova delle ragioni addotte da chi negasemplicemente le circostanze dedotte; diversamente da quanto affermatodalla Corte d’appello, l’interrogatorio non ha rafforzato le provedocumentali già in atti; il Tribunale era incorso in violazione delle normesostanziali e processuali avendo esteso illegittimamente la portataprobatoria dell’interrogatorio formale; inoltre, il Tribunale ha rilevatod’ufficio che l’opponente, agendo per la revoca del decreto, aveva altresìeccepito il grave inadempimento della controparte.Il motivo è fondato. Funzione dell’interrogatorio formale, deferito a unaparte, è quella di provocarne la confessione in sede giudiziale, non ancheNumero registro generale 14529/2020Numero sezionale 923/2026Numero di raccolta generale 21221/2026Data pubblicazione 22/06/2026quella di addurre elementi favorevoli all’interpellato. Si tratta quindi di unostrumento che, in linea di principio, può solo nuocere alla parte che vi èsottoposta, o – qualora essa neghi tout court le circostanze fattualicapitolate, oggetto dell’interrogatorio stesso – lasciare la situazioneinalterata. Tutt’al più, “le dichiarazioni rese dall’interpellato (che, in lineadi massima, vanno pur sempre ascritte al piano delle allegazioni dellaparte) in favore dello stesso, possono essere lette nell’ambito delcomplessivo governo delle risultanze istruttorie, riservato al giudice delmerito secondo il suo prudente apprezzamento, ex art. 116 c.p.c.” (così,da ultimo, Cass. n. 24799/2024).La Corte d’appello, nel caso in esame, ha invece fondato il proprioconvincimento sulle risposte rese dall’interpellato. Il giudice d’appello hainfatti sostenuto che le risposte rese da Carcamo “hanno in effetticonfronti del mandante, non avendo provveduto a informarlo in manieratempestiva ed esauriente sui modi, tempi e svolgimento dell’attivitàperitale effettuata nell’interesse di quest’ultimo né sull’andamento dellaprocedura arbitrale”. In tal modo la Corte d’appello ha inammissibilmentericavato dall’interrogatorio formale di Carcamo non solo la prova, ma glistessi fatti costitutivi dell’inadempimento di Barbuto, fatti costitutividifferenti da quelli allegati dall’opponente nel suo atto di opposizione (v.infra).2) Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi.a) Il secondo motivo lamenta, in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.,nullità della sentenza e violazione o falsa applicazione degli artt. 1453,1455, 1460 e 1710 c.c.: la Corte d’appello ha confermato il giudizio disussistenza di un inadempimento grave formulato dal primo giudice,omettendo di considerare l’assenza della prova di una invalidazione dellaperizia per responsabilità degli arbitri e trascurando di valutare ilcomportamento dell’opponente che di quella perizia si è avvalso; l’importoNumero registro generale 14529/2020Numero sezionale 923/2026Numero di raccolta generale 21221/2026Data pubblicazione 22/06/2026dell’indennizzo ingiunto su ricorso del Carcami è pari alla stima del dannoformulata dalla sua mandataria, alla quale il terzo arbitro ha aderitofacendola propria nel verbale finale di liquidazione; inoltre, la Corted’appello avrebbe dovuto considerare che Barbuto ha invitato il terzoarbitro alla convocazione di altra seduta per la firma dell’atto in ognipagina, ha sollecitato Carcami ad attivarsi giudizialmente per sanare ilsupposto vizio di forma e ha soprasseduto alla richiesta di pagamentodelle proprie competenze.b) Il terzo motivo contesta, in relazione ai nn. 3 e 5 c.p.c., violazione ofalsa applicazione degli artt. 1455 e 1726 c.c., nonché omessa ocontraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio: sempre riguardo alla gravità dell’inadempimento, va rilevato chesecondo la Corte d’appello gli inadempimenti sarebbero stati la mancatainformazione dei modi, tempi e svolgimento dell’attività peritale el’andamento della medesima; risulta pacificamente che le parti cheavevano sottoscritto la polizza assicurativa, [OSCURATO:PERSONA] e la dittaCarcami, hanno deferito a tre periti il compito di stimare e liquidare ildanno; tale compito coincide con l’obbligazione assunta dalla ricorrentenei confronti di Carcami sulla base di un contratto di prestazione d’operaprofessionale e mandato; in base a tale contratto la prestazione dideterminazione del danno avrebbe trovato specificazione in un mandatoaffidato a più periti, mandato che prevede lo svolgimento di un’attivitàcollegiale per deliberare su specifici quesiti, le cui risposte vengonoraccolte normalmente in un processo verbale conclusivo caratterizzatodall’assenza di rigide formalità e valido anche se privo della sottoscrizionedi tutte le pagine; la Corte d’appello avrebbe quindi dovuto tenere contodelle caratteristiche della perizia contrattuale, impugnabile solo attraversole tipiche azioni di annullamento del contratto, qualora la condotta deiperiti sia sfociata in una causa di invalidità della perizia, nelle forme diincapacità o del vizio del consenso, mentre gli eventuali abusi di mandatoNumero registro generale 14529/2020Numero sezionale 923/2026Numero di raccolta generale 21221/2026Data pubblicazione 22/06/2026possono essere fonte di responsabilità solo ad opera di tutte le particompromittenti, salvo giusta causa.I motivi sono fondati. La Corte d’appello ha confermato la pronuncia dirisoluzione del contratto concluso tra le parti e al riguardo va precisato –rispetto al riferimento della Corte d’appello alla “eccezione diinadempimento” (pag. 5 della sentenza impugnata) – che l’opponente nonsi era limitato nell’atto di opposizione a eccepire l’inadempimento dicontroparte, ma aveva proposto domanda di risoluzione del contrattoappunto accolta dal Tribunale che ha pronunciato la risoluzione. Venendoalla valutazione dell’inadempimento di Barbuto, va rilevato che - come hasottolineato il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte - l’opponenteaveva posto a fondamento della propria domanda di risoluzionel’inadempimento della ricorrente concretizzatosi nell’avere contribuito aredigere un atto “informe” che non avrebbe potuto utilizzare per richiederel’emissione di un decreto ingiuntivo, mentre l’opposta aveva dedotto chel’opponente si era avvalso in un altro procedimento della perizia. Lagravità dell’inadempimento dedotto dall’opponente non è stata valutatadal giudice d’appello, che ha inammissibilmente focalizzato la propriainterrogatorio formale da Carcami e ha parlato di mancata informazionedei modi, tempi e svolgimento dell’attività peritale e poi di mancatavisione del contenuto dell’intero processo verbale di liquidazione e omessapartecipazione alla sua redazione (vedere pagg. 5 e 6 della sentenzaimpugnata), per poi chiudere osservando la “mancanza di essenzialitàdella sottoscrizione di tutte le pagine costituenti il predetto verbale diliquidazione”.A prescindere dalla scarsa chiarezza e talora incoerenza del ragionamentoseguito dal giudice d’appello, è mancata la valutazione della gravitàdell’inadempimento addebitato da Carcami alla ricorrente, gravità chepresuppone la sussistenza di un pregiudizio da individuarsi nel mancatoNumero registro generale 14529/2020Numero sezionale 923/2026Numero di raccolta generale 21221/2026Data pubblicazione 22/06/2026raggiungimento dell’interesse posto a fondamento del contratto a causadella condotta della parte inadempiente e che è onere della parte chepropone la domanda di risoluzione provare, trattandosi di requisitospecificamente previsto dalla legge per la risoluzione del contratto (v. alriguardo, da ultimo, Cass. n. 18587/2024, che pone in luce le differenzetra la domanda di risoluzione e l’eccezione di inadempimento, che puòessere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto).II. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata inrelazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata alla Corted’appello di [OSCURATO:PERSONA], che riesaminerà la causa alla luce dei principisopra ricordati in materia di interrogatorio formale e di gravitàdell’inadempimento. Il giudice di rinvio provvederà pure in relazione allespese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di ReggioCalabria in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 14 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
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