CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 26580/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, depositata il 30/12/2025, di cui veniva disposta la correzione di errore materiale con ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. depositata il 23/01/2026 e comunicata al difensore dell'imputato a mezzo PEC il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen, rigettando la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare formulata dall'imputato.2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 546, comma 3, 547, 125 e 385 cod. proc. pen. e 24 e 111 Cost. per lesione del diritto di difesa e del diritto di impugnazione e nullità assoluta della sentenza e dell'ordinanza di correzione di errore materiale ex artt. 130 e 177 cod. proc. pen. La Corte di appello, dopo che la difesa dell'imputato, cui era stata inviata copia della sentenza depositata, aveva segnalato alla cancelleria, per le vie brevi, la mancanza della pagina sei del provvedimento, adottava, in data 23/01/2026, ordinanza di correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. con Yquale disponeva l'inserimento della pagina mancante, contenente le ragioni poste a fondamento del rigetto di uno dei principali motivi di appello, segnatamente quello relativo alla mancata concessione della sostituzione della pena da parte del primo Giudice. L'ordinanza di correzione è stata adottata fuori dai casi previsti dalla legge, posto che non ha inciso su refusi, sviste grafiche o errori di trascrizione bensì ha integrato ex post la motivazione mancante, colmando una lacuna essenziale della decisione ed esponendo, per la prima volta, le argomentazioni poste a fondamento della statuizione concernente la sostituzione della pena. La procedura ex art. 130 cod. proc. pen. non può, infatti, essere utilizzata per emendare la mancanza di motivazione che è causa di nullità assoluta della sentenza ex art. 125 cod. proc. pen., pena la trasformazione dell'ordinanza correttiva in una nuova decisione "mascherata". Tale vizio si riflette anche in termini di compressione del diritto di difesa, posto che una sentenza incompleta di motivazione non può ritenersi idonea a far decorrere i termini per l'impugnazione, con conseguente violazione degli artt. 24 e 111 Cost. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 53 della I. 24 novembre 1981, n. 689 e vizio di motivazione in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva. La Corte di appello ha reso, sul punto, una motivazione meramente assertiva, omettendo ogni valutazione effettiva in ordine ai parametri concernenti la maggiore idoneità rieducativa della pena sostitutiva richiesta nonché in ordine alla insussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute, che la Corte territoriale ha desunto esclusivamente dalla tipologia di reato (art. 385 cod. pen.) contestato al ricorrente. La motivazione è, inoltre, intrinsecamente contraddittoria rispetto al giudizio concernente la determinazione 2della pena, dosata in termini contenuti in ragione di indicatori positivi in ordine alla personalità dell'imputato, del tutto obliterati, invece, nella fase della valutazione della richiesta di sostituzione della pena. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, ciò da cui consegue l'assorbimento del secondo motivo. 2. Risulta dagli atti che, con ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. pronunciata in data 23/01/2026, la Corte di appello di Torino disponeva "che dopo la pagina 5 e prima della pagina 7" della sentenza n. 1395/2025 del 2/10/2025, depositata in data 30/12/2025, venisse inserita la pagina 6, riportante l'integrale motivazione della decisione di rigetto della richiesta, formulata dall'imputato, di sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare. Al momento del deposito della sentenza, dunque, la motivazione, in ragione della incompletezza materiale, non era idonea a rendere conto dell'iter logico-giuridico della decisione quanto al punto relativo alla sostituzione della pena detentiva, oggetto di specifico motivo di appello, ciò integrando un difetto assoluto di motivazione, non emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale. In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che "[è] nullo per difetto di motivazione il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono quando la motivazione, a fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell'iter logico-giuridico della decisione. (In motivazione la Corte ha chiarito che si tratta di vizio non emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., in quanto rimedio che presuppone l'insussistenza di vizi di nullità dell'atto processuale). (Sez. 6, n. 31392 del 07/10/2020, Rv. 279888-01). È, questo, un principio consolidato, già affermato in plurime pronunce (si veda Sez. 6, n. 28552 del 18/03/2009, Rv. 245299 — 01; Sez. 6, n. 27919 del 11/06/2008, Rv. 240662-01, secondo cui va annullato con rinvio, per difetto di motivazione, il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono, perché la motivazione, data l'incompletezza materiale, non è idonea a rendere conto dell'iter logico-giuridico della decisione) e ribadito da ultimo da Sez. 6, 3Sentenza n. 36885 del 02/10/2025, Rv. 288885-01, secondo cui "[è] nullo, in quanto carente di motivazione, il provvedimento privo di una delle pagine che lo compongono, nel caso in cui la motivazione, a fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell'iter logico-giuridico della decisione", dovendosi escludere la nullità nel solo caso in cui tkntenuto dell'atto notificato presenti gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, Sentenza n. 9375 del 03/02/2021, Rv. 280715-01). Né rileva la circostanza che il difensore abbia comunque potuto esercitare il suo diritto all'impugnazione in relazione ad una sentenza "completa", posto che il termine per impugnare decorre dal deposito della sentenza e non dall'adozione dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale, con conseguente indebita erosione del termine per impugnare per il tempo intercorso tra il deposito della sentenza, avvenuto il 30/12/2025, e l'intervenuta correzione, avvenuta il 23/01/2026 e comunicata al difensore il 26/01/2026 (si veda sul punto Sez. 3, n. 13366 del 27/02/2024, Rv. 286104-01 secondo cui l'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione della stessa, potendo solo legittimare l'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione). 3. Alla stregua di tali considerazioni, la sentenza impugnata e l'ordinanza di correzione di errore materiale del 23/01/2026 vanno annullate, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. P.Q.M