CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 13650/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 15651-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 85/2023 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 09/06/2023 R.G.N. 22/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] 12/1992 R.G.N.15651/2023 Cron. Rep. Ud.03/04/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 9 giugno 2023, la Corte d'Appello di Perugia confermava la decisione resa dal Tribunale di Perugia e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Università per Stranieri di Perugia, presso la quale il Nicoletti prestava servizio in qualità di direttore generale, avente ad oggetto la declaratoria di nullità o inesistenza del licenziamento per giusta causa intimato al Nicoletti con condanna dell’Università a corrispondere l’indennità supplementare di cui all’art. 33 CCNL area dirigenziale istruzione e ricerca nella misura di trenta mensilità di retribuzione ed al risarcimento del danno da perdita di chance conseguente al licenziamento. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto applicabile alla fattispecie il comma 9 dell’art. 55 bis, d.lgs. n. 165/2001 nella formulazione vigente a seguito della novella di cui al d.lgs. n. 75/2017 secondo cui la cessazione del rapporto, nella specie intervenuta per dimissioni decorrenti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], estingue il procedimento disciplinare, salvi i casi in cui la particolare gravità dell’infrazione legittimi il licenziamento, formula dalla quale la Corte medesima fa discendere il presupporre la norma stessa l’intervenuta instaurazione del procedimento disciplinare, per derivarne l’impossibilità dell’esercizio dell’azione disciplinare una volta che, come nel caso di specie, il procedimento relativo sia stato avviato dopo la cessazione del rapporto. - Per la cassazione di tale decisione ricorre l’Università, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Nicoletti. - Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 9, d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della decisione impugnata rispetto alla sentenza 20914/2019 di questa Suprema, secondo cui la novella di cui al d.lgs. n. 75/2017 non avrebbe inciso sul tenore della disposizione, che continuerebbe a prevedere il medesimo principio per cui la cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l’infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento, imponendo quindi in tal caso di dar corso al procedimento in ragione dell’interesse pubblico a definirlo comunque per ragioni di tutela dell’immagine della P.A., per gli effetti rispetto a future partecipazioni a concorsi o per l’ottenimento di incarichi come per una regolazione di rapporti economici riguardanti risorse pubbliche. Il motivo risulta infondato alla luce di altro, di per sé dirimente, orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 12642/2021), alla stregua del quale si impone la correzione della motivazione dell’impugnata sentenza, orientamento per il quale il direttore generale dell’università, in quanto destinatario dell’incarico di curare la complessiva gestione e organizzazione dei servizi che la legge n. 240/2010 vuole regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato non superiore a quattro anni rinnovabile, si sottrae all’area dell’impiego pubblico e dell’applicazione della normativa dettata per la dirigenza dal d.lgs. n. 165/2001, configurazione cui non è consentita deroga valorizzando la natura del datore di lavoro e lo stabile inserimento nell’organizzazione amministrativa dell’ente, essendo prevalente la definizione normativa (cfr. Cass., SS.UU., n. 14847/2006, Cass., SS.UU., n. 18622/2008, Cass., SS.UU., n. 24670/2009, Cass., SS.UU., n. 8985/2010); per l’effetto, in base al regime privatistico proprio del rapporto de quo , il licenziamento d’un lavoratore già dimissionario è nullo per difetto di causa e di oggetto. - Il ricorso è, dunque, da rigettarsi. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00