CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 06555/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21022/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 8 [OSCURATO:PERSONA] -ricorrentenon costituito- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.735/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente, non costituitaabbia, chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la società [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.400,00, di cui euro 3.200,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente non costituita, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Rom