CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 novembre 1967 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 maggio 1974 avverso la sentenza emessa il 17 ottobre 2019 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 25 novembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 17 ottobre 2019 la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia, riconosciuta la continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quelli oggetto di sentenze emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena e confermato nel resto la pronuncia impugnata. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alle richieste difensive di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991 e della recidiva nonché di concessione delle attenuanti generiche. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione del ne bis in idem e vizi di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il capo A) della rubrica accusatoria, per essere state poste a fondamento della responsabilità intercettazioni ambientali e captazioni già valutate in un altro procedimento penale, concluso con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990; 2) violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte d'appello spiegato le ragioni concrete per cui l'imputato dovesse ritenersi concorrente morale nel reato di cui al capo A) dell'editto accusatorio; 3) violazione di legge con riguardo al reato di cui al capo B), non essendo provata, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, la responsabilità dell'imputato; 4) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo D), fondata sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], invero inutilizzabili, dovendosi quest'ultimo ritenere concorrente nel reato di cui all'art. 55 d.lgs n. 231/2007; 5) violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., non essendovi stato alcun richiamo alla mafia e non essendovi state condotte evocative del metodo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Dalla sentenza impugnata risulta che all'udienza del 17 ottobre 2019 "[OSCURATO:PERSONA] personalmente e il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, operata previamente la rinuncia ai motivi concernenti la responsabilità, avanzavano richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli già giudicati con due sentenze irrevocabili (sentenza 15.6.2012 della Corte d'appello di Bari per lo Scanzano e sentenza 15.7.2010 della Corte d'assise d'appello di Bari per il Giovanditto), dichiarando di insistere unicamente su detta richiesta". E' evidente, quindi, che i ricorrenti, insistendo unicamente sulla richiesta di applicazione della continuazione (che è stata riconosciuta), hanno rinunciato a tutti i motivi dei ricorsi proposti. Una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, a causa dell'effetto devolutivo la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati e non possono essere proposte questioni relative a quelli rinunciati. Ne discende, nel caso in esame, che sono precluse le censure sollevate dagli imputati con i ricorsi proposti.2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 25 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pacilli