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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 1981

Cassazione n. 02832/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/10/1981 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27472/21 Signorino [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Messina riformava parzialmente, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di evasione, riducendo la pena ad anni uno e mesi due di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e/o il vizio della motivazione circa la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché con riguardo al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al diniego delle attenuanti generiche; che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che la Corte ha in tal senso evidenziato che non era ravvisabile l'occasionalità del fatto, dal momento che l'imputato è gravato da numerosissimi precedenti, anche per reati della stessa indole; che l'apprezzamento di merito relativo al trattamento sanzionatorio, ivi compresa la impossibilità di riconoscere le attenuanti generiche è stato sinteticamente ma puntualmente argomentato dalla Corte d'appello con riferimento a specifici elementi fattuali; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore CANC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/10/1981 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27472/21 Signorino [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Messina riformava parzialmente, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di evasione, riducendo la pena ad anni uno e mesi due di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e/o il vizio della motivazione circa la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché con riguardo al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al diniego delle attenuanti generiche; che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che la Corte ha in tal senso evidenziato che non era ravvisabile l'occasionalità del fatto, dal momento che l'imputato è gravato da numerosissimi precedenti, anche per reati della stessa indole; che l'apprezzamento di merito relativo al trattamento sanzionatorio, ivi compresa la impossibilità di riconoscere le attenuanti generiche è stato sinteticamente ma puntualmente argomentato dalla Corte d'appello con riferimento a specifici elementi fattuali; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore CANC
Sentenza Cassazione n. 02832/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris