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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05154/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9031/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1101/2023depositata il 10/02/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2016 la società [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]), contestando la legittimità di due fatture di conguaglio, per un importo complessivo di € 33.172,22, relative a forniture di energia elettrica risalenti al periodo compreso tra il 2010 e il 2015.

Esponeva che dette fatture si basavano su consumi meramente presunti, in violazione delle disposizioni emanate dall’AEEGSI (Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA], il Gas e il [OSCURATO:PERSONA]) in materia di rilevazione e fatturazione dei consumi, e che i conguagli risultavano peraltro tardivi rispetto ai tempi imposti dalla regolazione di settore.

Chiedeva, pertanto, la condanna della società convenuta alla restituzione delle somme percepite in forza di fatture ritenute illegittime, nonché al risarcimento del danno asseritamente derivante dall’inadempimento o dal ritardo, quantificato in € 35.000,00 a titolo di lucro cessante.

Domandava, infine, in via istruttoria, l’accertamento dell’omessa registrazione e/o fatturazione dei consumi mensilmente rilevati da [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1° ottobre 2010.

Con sentenza n. 12425/2019 il Tribunale di Roma rigettava la domanda, ritenendo fondata la pretesa creditoria azionata da [OSCURATO:SOCIETA]. in base ai consumi fatturati.

2. Con sentenza n. 1101/2023, la Corte d’Appello di Roma successivamente rigettato l’i nterposto gravame, confermando integralmente la decisione di del giudice di prime cure.

3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi. 3.1.[OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando un grave travisamento della prova.

Contesta, in particolare, l’erronea applicazione da parte del giudice del principio di non contestazione, rilevando come, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, avesse ripetutamente contestato, nel corso del giudizio, l’entità dei consumi addebitati, la loro effettiva esistenza, nonché la corrispondenza tra i documenti prodotti da ENI, i dati di misura rilevati dal Distributore e quelli riportati nelle fatture. 4.1.Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697, 2702, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 210 c.p.c., lamentando un grave travisamento della prova, e deducendo, inoltre, la violazione dell’art. 1-bis del D.L. 105/2010; degli artt. 17-bis, 17-ter, 18 e 19 della Delibera AEEG 65/2012; dell’art. 22 del D.L. 1/2012; e degli artt. 3, 10 e 11 della Delibera ARERA 200/1999, nonché la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

A sostegno della censura, il ricorrente osserva che la normativa vigente impone al Distributore l’obbligo di rilevare da remoto i consumi per fasce orarie e di trasmettere periodicamente tali dati al venditore mediante PEC e flussi informatici conformi alle specifiche tecniche previste, in particolare, dal DCO 36/2011, nel rispetto di termini e modalità stringenti.

La produzione documentale di ENI, tuttavia, non risponderebbe a tali requisiti tecnici e non garantirebbe, pertanto, l’attendibilità e la conformità dei dati ai consumi effettivi.

La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, ha ricostruito i fatti costitutivi della domanda di ENI sulla base di documentazione non conforme alla disciplina di settore, incorrendo così in una ricostruzione fattuale viziata e in contrasto con la normativa applicabile.

4.2. Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697, 2702, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 210 c.p.c., lamentando un grave travisamento della prova, e deducendo altresì la violazione dell’art. 1-bis del D.L. 105/2010, degli artt. 17-bis, 17-ter, 18 e 19 della Delibera AEEG 65/2012, dell’art. 22 del D.L. 1/2012 e degli artt. 3, 10 e 11 della Delibera ARERA 200/1999, oltre alla nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente invertito l’onere della prova, gravandolo dell’onere di dimostrare l’inesattezza o la non corrispondenza dei dati di consumo indicati da ENI, nonostante spettasse invece alla società fornitrice – in quanto attrice in senso sostanziale con riguardo alla domanda riconvenzionale – l’onere di provare la fondatezza della propria pretesa creditoria, mediante documentazione conforme ai requisiti tecnici e normativi imposti dalla disciplina di settore.

4.3. Con il quarto motivo denun z ia la violazione degli artt. 2697, 2702, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 210 c.p.c., lamentando un grave travisamento della prova.

Rileva inoltre la violazione dell’art. 1-bis del D.L. 105/2010, degli artt. 17-bis, 17- ter, 18 e 19 della Delibera AEEG 65/2012, dell’art. 22 del D.L. 1/2012 e degli artt. 3, 10 e 11 della Delibera ARERA 200/1999, nonché la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

Lamenta che la decisione della c orte d’ a ppello è fonda ta su una ricostruzione dei fatti in contrasto con la normativa tecnica e regolamentare applicabile alla materia della rilevazione e trasmissione dei dati di consumo nel settore energetico.

La sentenza avrebbe erroneamente valorizzato documenti privi dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa di settore, omettendo di considerare le difformità esistenti tra i dati trasmessi da ENI e le prescrizioni imposte per legge in ordine alla forma, ai tempi e alle modalità di trasmissione degli stessi da parte del Distributore. 5.I motivi di ricorso, che possono esser congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili Essi investono questioni di fatto e valutazioni delle risultanze probatorie, riservate alla discrezionalità del giudice di merito.

Tali valutazioni, ove – come nella specie – siano sorrette da motivazione coerente, congrua e rispettosa del c.d. minimo costituzionale, non sono sindacabili in sede di legittimità.

La corte di merito si è correttamente uniformata ai principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte in tema di riparto dell’onere della prova nei contratti di somministrazione; di attendibilità dei dati di misura forniti dal distributore; del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in materia di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi tramite contatore è assistita da presunzione semplice di veridicità.

Ne consegue che il somministrante ha l’onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore; il somministrato, per sottrarsi alla pretesa, deve dimostrare che l’anomalia nei consumi sia dovuta a cause a lui non imputabili, non evitabili con ordinaria diligenza (v.

Cass., Sez.

III, n. 512/2025; Cass., Sez.

III, n. 23699/2016).

Orbene, nella specie la corte di merito ha accertato che ENI ha fornito adeguata prova del credito mediante produzione del contratto, delle fatture emesse e delle letture di consumo fornite dal Distributore, acquisite anche a seguito di ordine di esibizione; la ricorrente non ha contestato in modo specifico né la somministrazione dell’energia né i consumi fatturati; in applicazione del principio di non contestazione, la mancata presa di posizione su fatti rilevanti ha prodotto l’effetto della dispensa da prova ex art. 115 c.p.c.; le doglianze mosse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si sono concentrate esclusivamente sulla modalità di fatturazione “per acconti”, senza alcuna specifica contestazione sui dati di consumo effettivo o sulla corrispondenza tra le misure comunicate dal distributore e quelle indicate nelle fatture; la società [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. non ha neppure allegato elementi idonei a far dubitare dell’attendibilità delle rilevazioni, né ha prospettato sproporzioni o incongruenze tra consumi e fabbisogno energetico della struttura alimentata.

A tale stregua,la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di onere della prova e di non contestazione, e le ulteriori censure proposte in ricorso si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile nel giudizio di legittimità. 6.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.

Va altresì disposta la condanna della ricorrente al pagamento di somma, liquidatacome in dispositivo, ex art. 96, 3° comma, c.p.c. , ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente : a) delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.200,00 ( di cui euro 4.000,00 per onorari ) , oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 4.000,00 ex art. 96, 3° comma, c.p.c.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9031/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1101/2023depositata il 10/02/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2016 la società [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]), contestando la legittimità di due fatture di conguaglio, per un importo complessivo di € 33.172,22, relative a forniture di energia elettrica risalenti al periodo compreso tra il 2010 e il 2015. Esponeva che dette fatture si basavano su consumi meramente presunti, in violazione delle disposizioni emanate dall’AEEGSI (Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA], il Gas e il [OSCURATO:PERSONA]) in materia di rilevazione e fatturazione dei consumi, e che i conguagli risultavano peraltro tardivi rispetto ai tempi imposti dalla regolazione di settore. Chiedeva, pertanto, la condanna della società convenuta alla restituzione delle somme percepite in forza di fatture ritenute illegittime, nonché al risarcimento del danno asseritamente derivante dall’inadempimento o dal ritardo, quantificato in € 35.000,00 a titolo di lucro cessante. Domandava, infine, in via istruttoria, l’accertamento dell’omessa registrazione e/o fatturazione dei consumi mensilmente rilevati da [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1° ottobre 2010. Con sentenza n. 12425/2019 il Tribunale di Roma rigettava la domanda, ritenendo fondata la pretesa creditoria azionata da [OSCURATO:SOCIETA]. in base ai consumi fatturati. 2. Con sentenza n. 1101/2023, la Corte d’Appello di Roma successivamente rigettato l’i nterposto gravame, confermando integralmente la decisione di del giudice di prime cure. 3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi. 3.1.[OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando un grave travisamento della prova. Contesta, in particolare, l’erronea applicazione da parte del giudice del principio di non contestazione, rilevando come, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, avesse ripetutamente contestato, nel corso del giudizio, l’entità dei consumi addebitati, la loro effettiva esistenza, nonché la corrispondenza tra i documenti prodotti da ENI, i dati di misura rilevati dal Distributore e quelli riportati nelle fatture. 4.1.Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697, 2702, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 210 c.p.c., lamentando un grave travisamento della prova, e deducendo, inoltre, la violazione dell’art. 1-bis del D.L. 105/2010; degli artt. 17-bis, 17-ter, 18 e 19 della Delibera AEEG 65/2012; dell’art. 22 del D.L. 1/2012; e degli artt. 3, 10 e 11 della Delibera ARERA 200/1999, nonché la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. A sostegno della censura, il ricorrente osserva che la normativa vigente impone al Distributore l’obbligo di rilevare da remoto i consumi per fasce orarie e di trasmettere periodicamente tali dati al venditore mediante PEC e flussi informatici conformi alle specifiche tecniche previste, in particolare, dal DCO 36/2011, nel rispetto di termini e modalità stringenti. La produzione documentale di ENI, tuttavia, non risponderebbe a tali requisiti tecnici e non garantirebbe, pertanto, l’attendibilità e la conformità dei dati ai consumi effettivi. La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, ha ricostruito i fatti costitutivi della domanda di ENI sulla base di documentazione non conforme alla disciplina di settore, incorrendo così in una ricostruzione fattuale viziata e in contrasto con la normativa applicabile. 4.2. Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697, 2702, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 210 c.p.c., lamentando un grave travisamento della prova, e deducendo altresì la violazione dell’art. 1-bis del D.L. 105/2010, degli artt. 17-bis, 17-ter, 18 e 19 della Delibera AEEG 65/2012, dell’art. 22 del D.L. 1/2012 e degli artt. 3, 10 e 11 della Delibera ARERA 200/1999, oltre alla nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente invertito l’onere della prova, gravandolo dell’onere di dimostrare l’inesattezza o la non corrispondenza dei dati di consumo indicati da ENI, nonostante spettasse invece alla società fornitrice – in quanto attrice in senso sostanziale con riguardo alla domanda riconvenzionale – l’onere di provare la fondatezza della propria pretesa creditoria, mediante documentazione conforme ai requisiti tecnici e normativi imposti dalla disciplina di settore. 4.3. Con il quarto motivo denun z ia la violazione degli artt. 2697, 2702, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 210 c.p.c., lamentando un grave travisamento della prova. Rileva inoltre la violazione dell’art. 1-bis del D.L. 105/2010, degli artt. 17-bis, 17- ter, 18 e 19 della Delibera AEEG 65/2012, dell’art. 22 del D.L. 1/2012 e degli artt. 3, 10 e 11 della Delibera ARERA 200/1999, nonché la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. Lamenta che la decisione della c orte d’ a ppello è fonda ta su una ricostruzione dei fatti in contrasto con la normativa tecnica e regolamentare applicabile alla materia della rilevazione e trasmissione dei dati di consumo nel settore energetico. La sentenza avrebbe erroneamente valorizzato documenti privi dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa di settore, omettendo di considerare le difformità esistenti tra i dati trasmessi da ENI e le prescrizioni imposte per legge in ordine alla forma, ai tempi e alle modalità di trasmissione degli stessi da parte del Distributore. 5.I motivi di ricorso, che possono esser congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili Essi investono questioni di fatto e valutazioni delle risultanze probatorie, riservate alla discrezionalità del giudice di merito. Tali valutazioni, ove – come nella specie – siano sorrette da motivazione coerente, congrua e rispettosa del c.d. minimo costituzionale, non sono sindacabili in sede di legittimità. La corte di merito si è correttamente uniformata ai principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte in tema di riparto dell’onere della prova nei contratti di somministrazione; di attendibilità dei dati di misura forniti dal distributore; del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in materia di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi tramite contatore è assistita da presunzione semplice di veridicità. Ne consegue che il somministrante ha l’onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore; il somministrato, per sottrarsi alla pretesa, deve dimostrare che l’anomalia nei consumi sia dovuta a cause a lui non imputabili, non evitabili con ordinaria diligenza (v. Cass., Sez. III, n. 512/2025; Cass., Sez. III, n. 23699/2016). Orbene, nella specie la corte di merito ha accertato che ENI ha fornito adeguata prova del credito mediante produzione del contratto, delle fatture emesse e delle letture di consumo fornite dal Distributore, acquisite anche a seguito di ordine di esibizione; la ricorrente non ha contestato in modo specifico né la somministrazione dell’energia né i consumi fatturati; in applicazione del principio di non contestazione, la mancata presa di posizione su fatti rilevanti ha prodotto l’effetto della dispensa da prova ex art. 115 c.p.c.; le doglianze mosse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si sono concentrate esclusivamente sulla modalità di fatturazione “per acconti”, senza alcuna specifica contestazione sui dati di consumo effettivo o sulla corrispondenza tra le misure comunicate dal distributore e quelle indicate nelle fatture; la società [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. non ha neppure allegato elementi idonei a far dubitare dell’attendibilità delle rilevazioni, né ha prospettato sproporzioni o incongruenze tra consumi e fabbisogno energetico della struttura alimentata. A tale stregua,la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di onere della prova e di non contestazione, e le ulteriori censure proposte in ricorso si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile nel giudizio di legittimità. 6.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza. Va altresì disposta la condanna della ricorrente al pagamento di somma, liquidatacome in dispositivo, ex art. 96, 3° comma, c.p.c. , ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente : a) delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.200,00 ( di cui euro 4.000,00 per onorari ) , oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 4.000,00 ex art. 96, 3° comma, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il rico
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