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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 71/1983

ECLI:IT:COST:1983:71
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - In un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], quale direttore responsabile de "Il corriere della sera illustrato", il Pretore di Sampierdarena - con ordinanza emessa il 7 marzo 1978 - ha impugnato, in riferimento all'art. 32 Cost., gli artt. 1 e 14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, "nella parte in cui non escludono dalla depenalizzazione la contravvenzione di cui all'articolo unico della legge 10/4/1962, n. 165" (sul "divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo").

Oltre a lamentare la diminuzione delle "possibilità di difesa" che la depenalizzazione comporterebbe per l'autore del fatto, il giudice a quo rileva, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, che l'art. 14 della legge n. 706 del '75 prevede una serie di esenzioni dalla depenalizzazione, dettate a tutela della salute; sicché sarebbe ingiustificato - specialmente in vista dei particolari divieti introdotti in materia dalla legge n. 584 del 1975-che il legislatore non abbia incluso fra tali esenzioni anche il caso di chi propaganda i prodotti da fumo.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il [OSCURATO:PERSONA], eccependo l'inammissibilità dell'impugnativa, in quanto mirante a "dar reviviscenza ad una norma penale abrogata", "in assoluto contrasto" con l'art. 25 cpv.

Cost., come interpretato dalla Corte stessa (fin dalla sentenza n. 42 del 1977).

È intervenuto altresì il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo invece nel sensi dell'infondatezza, dal momento che la difesa della salute verrebbe assicurata, nei casi in questione, "dalle iniziative che, a sua tutela, ogni cittadino ben informato può assumere"; e ciò, diversamente dalle altre violazioni escluse dalla depenalizzazione.

Quanto poi alla pretesa lesione del diritto di difesa, se pure la questione potesse essere presa in considerazione dalla Corte, essa sarebbe del pari infondata, data la natura "del tutto apodittica" dell'affermazione del giudice a quo.

3. - Lo stesso Pretore di Sampierdarena, con ordinanza emessa il 9 giugno 1978, recante motivazioni analoghe a quelle testé ricordate, ha risollevato identiche questioni di legittimità costituzionale, a seguito di una denuncia concernente la stazione televisiva di [OSCURATO:PERSONA].

Ma nel giudizio nessuno si è costituito, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. - Nella pubblica udienza, l'Avvocatura dello Stato ha aderito all'eccezione d'inammissibilitq' proposta dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA].

Ma, prima ancora, ha eccepito a sua volta che il Pretore di Sampierdarena non sarebbe legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale dinanzi a questa Corte, non operando ancora nella veste di un giudice, dal momento che l'ordinanza risulterebbe emessa "nella procedura per atti relativi alla pubblicità delle sigarette sul giornale 'Il corriere della Sera'", senza che sia stato neppure iniziato un procedimento penale nei confronti del direttore di quel quotidiano. : Data l'identità delle questioni rispettivamente proposte a questa Corte, i due giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

Dev'essere anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata nella pubblica udienza, relativamente al primo dei due giudizi in esame, da parte dell'Avvocatura dello Stato: secondo la quale il Pretore di Sampierdarena avrebbe agito - in sostanza - nell'esercizio di funzioni peculiari d'un pubblico ministero piuttosto che di un giudice.

La giurisprudenza della Corte è infatti costante (si veda specialmente, la sentenza n. 104 del 1974) nel senso che il Pretore, esercitando funzioni giurisdizionali già nel corso della cosiddetta fase preistruttoria, sia legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

Entrambe le impugnative risultano invece inammissibili, in vista del tipo di pronuncia che il Pretore di Sampierdarena richiede alla Corte.

Lo stesso giudice a quo considera infatti indubitabile "che la scelta tra le norme da depenalizzare e quelle a cui mantenere il carattere di reato spetti al legislatore ordinario"; e nondimeno ipotizza-per ristabilire l'interna coerenza della disciplina dettata dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706-che questa Corte si sostituisca al legislatore nel dichiarare esclusa "dalla depenalizzazione la contravvenzione di cui all'articolo unico della legge 10/4/1962, n. 165", sul divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo.

Ma decisioni del genere eccedono i poteri spettanti al giudice della legittimità costituzionale delle leggi, cui non è dato sottrarre determinate fattispecie alla regolamentazione comune, aggiungendo nuovi casi di esclusione ad una serie tassativamente fissata dalla legge: tanto più quando si tratti - come nell'ipotesi in esame-di creare una nuova figura criminosa, incidendo sul fondamentale principio di legalità dei reati e delle pene.

Ed in tal senso la Corte si è già pronunciata più volte, specialmente nelle sentenze n. 42 del 1977, n. 73 e n. 108 del 1981.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. l e 14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in riferimento all'art. 32 Cost. sollevata dal Pretore di Sampierdarena con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - In un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], quale direttore responsabile de "Il corriere della sera illustrato", il Pretore di Sampierdarena - con ordinanza emessa il 7 marzo 1978 - ha impugnato, in riferimento all'art. 32 Cost., gli artt. 1 e 14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, "nella parte in cui non escludono dalla depenalizzazione la contravvenzione di cui all'articolo unico della legge 10/4/1962, n. 165" (sul "divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo"). Oltre a lamentare la diminuzione delle "possibilità di difesa" che la depenalizzazione comporterebbe per l'autore del fatto, il giudice a quo rileva, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, che l'art. 14 della legge n. 706 del '75 prevede una serie di esenzioni dalla depenalizzazione, dettate a tutela della salute; sicché sarebbe ingiustificato - specialmente in vista dei particolari divieti introdotti in materia dalla legge n. 584 del 1975-che il legislatore non abbia incluso fra tali esenzioni anche il caso di chi propaganda i prodotti da fumo. 2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il [OSCURATO:PERSONA], eccependo l'inammissibilità dell'impugnativa, in quanto mirante a "dar reviviscenza ad una norma penale abrogata", "in assoluto contrasto" con l'art. 25 cpv. Cost., come interpretato dalla Corte stessa (fin dalla sentenza n. 42 del 1977). È intervenuto altresì il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo invece nel sensi dell'infondatezza, dal momento che la difesa della salute verrebbe assicurata, nei casi in questione, "dalle iniziative che, a sua tutela, ogni cittadino ben informato può assumere"; e ciò, diversamente dalle altre violazioni escluse dalla depenalizzazione. Quanto poi alla pretesa lesione del diritto di difesa, se pure la questione potesse essere presa in considerazione dalla Corte, essa sarebbe del pari infondata, data la natura "del tutto apodittica" dell'affermazione del giudice a quo. 3. - Lo stesso Pretore di Sampierdarena, con ordinanza emessa il 9 giugno 1978, recante motivazioni analoghe a quelle testé ricordate, ha risollevato identiche questioni di legittimità costituzionale, a seguito di una denuncia concernente la stazione televisiva di [OSCURATO:PERSONA]. Ma nel giudizio nessuno si è costituito, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. 4. - Nella pubblica udienza, l'Avvocatura dello Stato ha aderito all'eccezione d'inammissibilitq' proposta dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]. Ma, prima ancora, ha eccepito a sua volta che il Pretore di Sampierdarena non sarebbe legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale dinanzi a questa Corte, non operando ancora nella veste di un giudice, dal momento che l'ordinanza risulterebbe emessa "nella procedura per atti relativi alla pubblicità delle sigarette sul giornale 'Il corriere della Sera'", senza che sia stato neppure iniziato un procedimento penale nei confronti del direttore di quel quotidiano. : Data l'identità delle questioni rispettivamente proposte a questa Corte, i due giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza. Dev'essere anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata nella pubblica udienza, relativamente al primo dei due giudizi in esame, da parte dell'Avvocatura dello Stato: secondo la quale il Pretore di Sampierdarena avrebbe agito - in sostanza - nell'esercizio di funzioni peculiari d'un pubblico ministero piuttosto che di un giudice. La giurisprudenza della Corte è infatti costante (si veda specialmente, la sentenza n. 104 del 1974) nel senso che il Pretore, esercitando funzioni giurisdizionali già nel corso della cosiddetta fase preistruttoria, sia legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale. Entrambe le impugnative risultano invece inammissibili, in vista del tipo di pronuncia che il Pretore di Sampierdarena richiede alla Corte. Lo stesso giudice a quo considera infatti indubitabile "che la scelta tra le norme da depenalizzare e quelle a cui mantenere il carattere di reato spetti al legislatore ordinario"; e nondimeno ipotizza-per ristabilire l'interna coerenza della disciplina dettata dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706-che questa Corte si sostituisca al legislatore nel dichiarare esclusa "dalla depenalizzazione la contravvenzione di cui all'articolo unico della legge 10/4/1962, n. 165", sul divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo. Ma decisioni del genere eccedono i poteri spettanti al giudice della legittimità costituzionale delle leggi, cui non è dato sottrarre determinate fattispecie alla regolamentazione comune, aggiungendo nuovi casi di esclusione ad una serie tassativamente fissata dalla legge: tanto più quando si tratti - come nell'ipotesi in esame-di creare una nuova figura criminosa, incidendo sul fondamentale principio di legalità dei reati e delle pene. Ed in tal senso la Corte si è già pronunciata più volte, specialmente nelle sentenze n. 42 del 1977, n. 73 e n. 108 del 1981. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. l e 14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in riferimento all'art. 32 Cost. sollevata dal Pretore di Sampierdarena con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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