CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23982/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; premesso che si è esattamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584 - 01) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta"; considerato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui la ricorrente ha censurato la mancata esclusione della recidiva, è del tutto generico, non confrontandosi con le argomentazioni della pronuncia d'appello e non indicando specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle stesse; rilevato che, ad ogni modo, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sull'aggravante anzidetta (si vedano pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, in cui si è sottolineato che l'applicazione della recidiva era giustificata dalla medesima indole dei reati commessi dall'imputata, dal non lungo tempo trascorso tra il reato di cui alla presente sentenza di condanna e la precedente pronuncia nonché dalla presenza di precedenti di polizia che rendevano impossibile formulare una prognosi favorevole sull'astensione della ricorrente dal commettere reati della stessa indole. La Corte di appello ha aggiunto che la nuova azione era sintomatica di una maggiore capacità a delinquere e di un'accresciuta pericolosità sociale della medesima ricorrente); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.