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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 19/1975

ECLI:IT:COST:1975:19
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - In un procedimento civile promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] ed avente per oggetto il risarcimento di danni in dipendenza di incidente stradale, essendo stata eccepita dal convenuto la improponibilità dell'azione per mancata ottemperanza al disposto dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (il quale statuisce che l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento all'assicuratore ovvero, nella ipotesi prevista dall'art. 19, comma primo, lettere a e b, all'impresa o all'istituto indicato nello stesso articolo), il pretore di Torino, con ordinanza del 19 giugno 1973, - premesso che la norma va interpretata nel senso della sua applicabilità soltanto all'azione diretta ex art. 18 legge 1969 cit., e non anche alla concorrente azione contro il civilmente responsabile ex artt. 2043 e 2054 cod. civ. - ne ha prospettato, appunto, per siffatta limitazione, la illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. :

1. - È devoluta a questa Corte la questione se l'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui assoggetta all'adempimento dell'onere dell'invio di richiesta per lettera raccomandata all'assicuratore ed all'osservanza del termine di sessanta giorni la proponibilità dell'azione diretta ex art. 18 legge 1969 cit., e non anche della concorrente azione contro il civilmente responsabile ex artt. 2043 e 2054 cod. civ., contrasti con l'art. 3 della Costituzione: sembrando incongruo che il responsabile dell'incidente stradale, che è soggetto economicamente più debole rispetto all'impresa assicuratrice, non debba fruire della dilazione accordata a quest'ultima, una volta che "la condizione oggettiva cui la norma si riferisce è eguale per entrambi i soggetti, mentre le condizioni soggettive, sia dal punto di vista patrimoniale sia organizzativo, sono più favorevoli per la compagnia di assicurazioni".

2. - La questione non è fondata.

Il giudice a quo, nel prospettare il dubbio di legittimità costituzionale della norma denunziata, muove - come si è detto - dal presupposto della sua applicabilità soltanto all'azione diretta disciplinata dall'art. 18 della legge 1969, n. 990, e non anche alla azione contro il civilmente responsabile.

Tale presupposto è, tuttavia, erroneo.

Questa Corte, con sentenza n. 24 del 1973 - nel dichiarare non fondata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sopraindicato, allora sollevata sulla base dell'interpretazione della applicabilità di tale disposizione anche all'azione risarcitoria contro il civilmente responsabile - ha posto in rilievo che "lo scopo perseguito dalla norma, di rendere possibile, mediante gli accertamenti da parte dell'impresa assicuratrice, la composizione stragiudiziale sulla pretesa del danneggiato, evitandosi che il costo di gestione del servizio assicurativo subisca l'aggravio di spese giudiziali superflue, sarebbe frustrato se il danneggiato potesse liberamente convenire in giudizio il responsabile, posto che questi potrebbe chiamare senz'altro in causa l'assicuratore ex art. 1917, ultimo comma, del codice civile".

Alla stregua di siffatta ratio l'interpretazione corretta della norma deve ritenersi - in conformità, per altro, del pensiero espresso nei lavori preparatori e del prevalente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale - nel senso della sua applicabilità all'azione per risarcimento di danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli o natanti per i quali sussista l'obbligo dell'assicurazione anche se proposta contro il civilmente responsabile secondo le norme di diritto comune.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - In un procedimento civile promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] ed avente per oggetto il risarcimento di danni in dipendenza di incidente stradale, essendo stata eccepita dal convenuto la improponibilità dell'azione per mancata ottemperanza al disposto dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (il quale statuisce che l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento all'assicuratore ovvero, nella ipotesi prevista dall'art. 19, comma primo, lettere a e b, all'impresa o all'istituto indicato nello stesso articolo), il pretore di Torino, con ordinanza del 19 giugno 1973, - premesso che la norma va interpretata nel senso della sua applicabilità soltanto all'azione diretta ex art. 18 legge 1969 cit., e non anche alla concorrente azione contro il civilmente responsabile ex artt. 2043 e 2054 cod. civ. - ne ha prospettato, appunto, per siffatta limitazione, la illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. 2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. : 1. - È devoluta a questa Corte la questione se l'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui assoggetta all'adempimento dell'onere dell'invio di richiesta per lettera raccomandata all'assicuratore ed all'osservanza del termine di sessanta giorni la proponibilità dell'azione diretta ex art. 18 legge 1969 cit., e non anche della concorrente azione contro il civilmente responsabile ex artt. 2043 e 2054 cod. civ., contrasti con l'art. 3 della Costituzione: sembrando incongruo che il responsabile dell'incidente stradale, che è soggetto economicamente più debole rispetto all'impresa assicuratrice, non debba fruire della dilazione accordata a quest'ultima, una volta che "la condizione oggettiva cui la norma si riferisce è eguale per entrambi i soggetti, mentre le condizioni soggettive, sia dal punto di vista patrimoniale sia organizzativo, sono più favorevoli per la compagnia di assicurazioni". 2. - La questione non è fondata. Il giudice a quo, nel prospettare il dubbio di legittimità costituzionale della norma denunziata, muove - come si è detto - dal presupposto della sua applicabilità soltanto all'azione diretta disciplinata dall'art. 18 della legge 1969, n. 990, e non anche alla azione contro il civilmente responsabile. Tale presupposto è, tuttavia, erroneo. Questa Corte, con sentenza n. 24 del 1973 - nel dichiarare non fondata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sopraindicato, allora sollevata sulla base dell'interpretazione della applicabilità di tale disposizione anche all'azione risarcitoria contro il civilmente responsabile - ha posto in rilievo che "lo scopo perseguito dalla norma, di rendere possibile, mediante gli accertamenti da parte dell'impresa assicuratrice, la composizione stragiudiziale sulla pretesa del danneggiato, evitandosi che il costo di gestione del servizio assicurativo subisca l'aggravio di spese giudiziali superflue, sarebbe frustrato se il danneggiato potesse liberamente convenire in giudizio il responsabile, posto che questi potrebbe chiamare senz'altro in causa l'assicuratore ex art. 1917, ultimo comma, del codice civile". Alla stregua di siffatta ratio l'interpretazione corretta della norma deve ritenersi - in conformità, per altro, del pensiero espresso nei lavori preparatori e del prevalente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale - nel senso della sua applicabilità all'azione per risarcimento di danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli o natanti per i quali sussista l'obbligo dell'assicurazione anche se proposta contro il civilmente responsabile secondo le norme di diritto comune. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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