CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24604/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 dicembre 2023 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari ha applicato, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente, conosciuto anche con il soprannome Nononn, è stato ritenuto gravemente indiziato di aver preso parte ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1), operante in prevalenza in Palo del Colle, quale costola di un più vasto sodalizio, radicato in Bitonto, noto come clan Cipriano. A suo carico sono state valorizzare le dichiarazioni - ritenute credibili- del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo averlo riconosciuto in foto, lo ha indicato quale referente per lo spaccio e la contabilità della piazza di Palo del Colle. Dichiarazioni riscontrate non solo dai controlli sul territorio (rivelatori del sistema di relazioni in atto), ma anche dall'analisi di alcune conversazioni da cui emerge che egli fosse - insieme a [OSCURATO:PERSONA] - incaricato di ritirare i proventi dell'attività di spaccio (allusivamente indicati come i documenti), quantomeno fino alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA]; conversazioni da cui emerge anche l'utilizzo, condiviso, di un linguaggio convenzionale (ad es., prog. 188). I dialoghi rivelano, inoltre, il coinvolgimento del Cozzella nella gestione delle forniture (prog. 1748 - quest'erba è come all'erba di quello, di Nononno), e la diretta disponibilità, da parte sua e del fidato Cassano, delle utenze telefoniche facenti capo al gruppo (c.d. citofoni - prog. 188). Quanto alla affectio societatis, si segnala il dialogo in cui il Cozzella offriva al [OSCURATO:PERSONA] il sostegno del gruppo, dopo l'arresto del correo [OSCURATO:PERSONA] (prog. 2439, stiamo noi, stiamo noi... noi non ti abbandoniamo a te). 2. Avverso tale ordinanza, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico complesso motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione. Viene censurato il carattere generico della chiamata in correità del Bartolomeo (che in un primo verbale nulla aveva detto sul conto del Cozzella), da non consentire di raggiungere la soglia della gravità indiziaria in relazione allo specifico ruolo oggetto della provvisoria incolpazione. Chiamata il cui tenore risulta in aperto contrasto con le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori (Tarullo, Frisarri e Marchello), i quali non hanno indicato il Cozzella come uno dei responsabili delle piazze di spaccio gestite dal sodalizio.Le stesse conversazioni valorizzate dal Tribunale - in cui il Cozzella compare per pochissimi mesi - non possono integrare un riscontro alla chiamata, né contribuiscono a delineare un profilo partecipativo dotato di una apprezzabile consistenza temporale e dal carattere stabile. Piuttosto, uno dei dialoghi, così come interpretati dal Tribunale, si pone in aperto contrasto con la provvisoria incolpazione, in quanto pone il [OSCURATO:PERSONA] in posizione subordinata rispetto al Cozzella. 3. Richiesta e disposta la trattazione orale, all'odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, sia perché manifestamente infondato, sia perché volto a sottoporre al sindacato di legittimità la rivalutazione di elementi fattuali di esclusiva pertinenza dei giudici di merito, a fronte di un percorso motivazionale, come quello del provvedimento impugnato, che risulta esente da macroscopiche illogicità o incongruenze. 1.1. Giova premettere al riguardo che, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884 - 01; conformi, Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252178 - 01; Sez. 5, n. 46124/2008, Rv. 241997). Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelta cautelare nonché dell'assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400 - 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698 - 01). Il vizio di motivazione di un'ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e) -, e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l'ambito di applicazione 3 p dell'art. 606, lett. c, cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391 - 01). Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi oltre, coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull'attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova. Il controllo della Corte, quindi, non può estendersi a quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01). 1.2. Nello scrutinio dei motivi di ricorso non si può prescindere, inoltre, dalla distinzione tra l'accertamento della responsabilità e quello, rilevante in questa sede, della gravità indiziaria. Invero, la valutazione affidata al giudice in tema di misure cautelari personali, vincolata al rispetto dei requisiti di gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod. proc. pen., non coincide con quella finalizzata all'accertamento della responsabilità sulla base delle emergenze probatorie in sede dibattimentale, essendo la prima caratterizzata da esigenze interinali (cautelari, appunto) che postulano la seria probabilità, ma non necessariamente la certezza della commissione del reato da parte della persona sottoposta ad indagini; e la seconda, invece, legata alla necessità che la colpevolezza dell'imputato venga affermata "al di là di ogni ragionevole dubbio". Con un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questo collegio intende dare continuità, si è da tempo sostenuto come il termine "indizi", adoperato dall'art. 273, comma 1, cod. proc. ten., abbia una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art. 192, secondo comma. Infatti, mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d'essere nell'esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultimi possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di "prove" e giustificare, quindi, le affermazioni di colpevolezza), l'uso del termine indizi, nell'art. 273, primo comma, non é in alcun modo riconducibile ad un'analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che é richiesto ai fini dell'applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale doveva, quindi, parlarsi non di "prove", ma sempre comunque di "indizi", non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest'ultimo doveva essere ancorato (Sez. 6, n. 4825 del 12/12/1995, dep. 1996, Meocci, Rv. 203600; in senso conforme, ex multis Sez. 3, n. 742 del 23/02/1998, Dersziova, Rv. 210514, e Sez. 6, n. 2547 del 05/07/1999, Merolla, Rv. 214930). Va quindi ribadito che la pronuncia cautelare è fondata su indizi di reità, e tende all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza, non della responsabilità (Sez. Un., 21.04.1995, Costantino, rv. 202002). 2. Questo essendo il perimetro dello scrutinio di legittimità, l'unico motivo, riguardante la condotta associativa di cui al capo 1, è inammissibile. 2.1. Il ricorrente invoca, nella sostanza, una considerazione alternativa degli elementi di prova ed una diversa valutazione, senza confrontarsi con l'iter logico- giuridico seguito nel provvedimento impugnato. Con specifico riferimento ai limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo, si è escluso il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058 - 01; Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Beruschi, Rv. 264577 - 01). Ciò posto, incontestata l'esistenza dell'associazione, il ricorrente assume l'imprecisione e la genericità della chiamata, nonché la inidoneità delle conversazioni intercettate a descrivere il profilo tipico dell'affiliato. Nella specie i giudici della cautela hanno evidenziato come il collaboratore Bartolomeo, oltre a riconoscere in foto il ricorrente, ne ha messo in luce il ruolo nella gestione della piazza di spaccio di Paolo del Colle, nonché l'inserimento nel clan Cipriano (cui è legata l'associazione di cui al capo 1), al punto da vantare una carica di camorra molto alta. Inoltre il Bartolomeo ha evidenziato lo stretto rapporto del ricorrente con il Cassano, che il Tribunale ha pure ritenuto far parte del sodalizio. Dall'analisi dei controlli sul territorio il Tribunale ha poi desunto l'esistenza di una stabile frequentazione non solo con il Cassano, ma anche con altri esponenti del gruppo, per giunta in posizione apicale, ovvero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Infine, il giudizio di intraneità è stato ulteriormente corroborato dalla valutazione di una serie di dialoghi (cui prendeva parte anche il ricorrente) che non solo offrono conferma del sistema di relazioni in atto, ma delineano la partecipazione attiva del Cozzella alle dinamiche associative. Dall'analisi di un primo gruppo di dialoghi, registrati tra il 22 ed il 25 novembre 2019, il Tribunale ha desunto la prova dell'incontro, presso il fondo del Cozzella tra il Mongelli ed il Vulpis, per il ritiro dei proventi dello spaccio e la consegna di una partita di stupefacente che, sebbene non fosse di buona qualità, non doveva essere svenduta (ma non la regalare, quella bisogna pagarla). Il diretto coinvolgimento del Cozzella nelle dinamiche del gruppo è affermato dai giudici della cautela anche con riguardo alle conversazioni registrate nel dicembre 2019, da cui si intuiva che egli fosse addetto, insieme al Cassano, al ritiro dei documenti (ovvero del ricavato dei traffici illeciti), quantomeno fino alla scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA]; significativamente, nello stesso dialogo riceveva dal Saracino i nuovi telefoni e le schede riservate (prog. 188). Sempre nel dicembre 2019 i dialoghi restituivano la consapevolezza del Cozzella in ordine alle questioni, sorte tra gli affiliati, relative al riparto dei guadagni, alla luce delle indicazioni provenienti dal Colasuonno, esponente apicale del sodalizio (prog. 511). Lo stabile inserimento nei traffici del sodalizio, e quindi il profilo associativo del ricorrente, è stato correttamente delineato anche attraverso il diretto coinvolgimento del Cozzella in singole forniture, come emerso in dialoghi intercettati nel gennaio 2020 (prog. 1748 - quest'erba è come all'erba di quello, di Nononno): ciò in linea con il profilo associativo delineato nella provvisoria i ncolpazione. Intraneità ulteriormente comprovata, seppur a livello di gravità indiziaria, dal dialogo - registrato nel febbraio 2020 - in cui il Cozzella offriva al [OSCURATO:PERSONA] il sostegno del gruppo, dopo l'arresto del correo [OSCURATO:PERSONA] (prog. 2439, stiamo noi, stiamo noi... noi non ti abbandoniamo a te). Il ricorrente neppure si confronta con il costante orientamento di questa Corte, che proprio in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, ha escluso che assuma un rilievo la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6 -, sentenza n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122 - 01; in senso conforme, Sez. 4 -, sentenza n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440 - 02). Nel lamentare poi l'incongruenza tra la contestazione - che individua nel Mongelli uno dei capi del gruppo - ed i dialoghi intercettati, il ricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale il quale, proprio facendo leva sulle captazioni (prog. 1018), ha segnalato la diretta dipendenza del Cozzella dal Mongelli (significativamente indicato il direttore).Né il ricorrente indica, con la necessaria precisione e specificità, a quale dei (diversi) dialoghi riportati a pag. 59 dell'ordinanza impugnata deve essere assegnata una ben diversa attitudine dimostrativa. Oltre che aspecifico, il ricorso appare manifestamente infondato, muovendo al provvedimento impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali (Sez. 2, sentenza n. 19411 del 12/3/2019, par. 10 del considerato in diritto): al ricorrente che lamenta un difetto di identificazione, è agevole opporre che nella ricostruzione dei giudici della cautela il Cozzella è soggetto che non è presente nella autovettura in cui vengono registrate le conversazioni a pag. 56 e 57 dell'ordinanza impugnata, ma anzi si trova all'esterno, nel fondo a lui riferibile. Si tratta di un percorso argomentativo superabile soltanto mediante una non consentita rielaborazione - critica ed alternativa - delle considerazioni e valutazioni dei giudici cautelari, le quali risultano peraltro condotte nel rispetto delle regole di formazione e valutazione degli elementi di prova. Né specifica il ricorrente, concretamente, in che termini il Tribunale abbia mancato di valutare la chiamata in correità, senza neppure analizzare i dialoghi intercettati — di cui ha, immotivatamente, negato la rilevanza dimostrativa - e senza misurarsi sulla capacità dei servizi di osservazione di riscontrare la chiamata. Nemmeno è possibile attribuire alle dichiarazioni degli altri collaboratori Frisarri, Tarullo e Marchello l'attitudine probatoria che assume il ricorrente. In diritto si osserva che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (ex nnultis, Sez. 6 -, sentenza n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 - 01). Nella specie, dalle allegazioni dello stesso ricorrente non risulta affatto alcuna radicale incompatibilità tra le chiamate poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, e le dichiarazioni indicate nel ricorso (riportate nell'ordinanza per stralcio), in cui Frisarri, Tarullo e Marchello semplicemente indicavano coloro i quali, secondo le rispettive conoscenze, erano intranei al sodalizio, ma non si sono espressi in alcun modo sulla persona del Cozzella, tantomeno per escluderlo dal novero dei gestori delle piazze di spaccio. Né il ricorrente si confronta con l'orientamento secondo cui il riscontro reciproco di due chiamate in correità deve riguardante il nucleo essenziale dei fatti, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto e purché le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile (Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, Scicchitano, Rv. 280741 — 01). 3. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. 3.1. Poiché da questa decisione non consegue la rinnessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis di tale disposizione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil