CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 43754/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03K1657 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 07/01/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628, 582, 585 e 424 cod. pen. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nonché l'illogicità della motivazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputato, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamene vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 5 della sentenza impugnata, sull'irrilevanza dell'accertamento richiesto dall'imputato e sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del tassista). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] Dott.[[OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] ki1;\