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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42200/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il rìcorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, generico e articolato in fatto; reitera i motivi di appello senza alcun confronto con le motivazioni della sentenza impugnata.

Relativamente alla sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale il ricorso risulta in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come il ricorrente ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti in quanto il teste [OSCURATO:PERSONA], persona offesa, che avrebbe emesso le fatture, ha dichiarato che nell'anno dì imposta 2011 non aveva emesso alcuna fattura alla ditta del ricorrente; del resto, la somma era considerevole (euro 97650,00) e sussistono riscontri alle sue dichiarazioni (genericità delle fatture e accertamenti di P.G. (Sez. 3, Sentenza n. 1998 del 15/11/2019 Ud., dep. 20/01/2020, Rv. 278378 - 01).

Il ricorso, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata.

2. Relativamente alla subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale (di euro 5.000,00) si deve confermare la giurisprudenza sul punto di questa Corte di Cassazione: "In tema di risarcimento del danno derivante da reato, ai fini della liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è suscettibile di riesame in sede di legittimità la decisione sulla provvisionale congruamente motivata)" (Sez. 6, Sentenza n. 39542 del 22/03/2016 Ud. (dep. 23/09/2016 ) Rv. 268110 - 01; vedi anche Sez. 4, Ordinanza n. 46728 del 14/06/2007 Cc. (dep. 17/12/2007 ) Rv. 238244 - 0).

Il ricorrente contesta molto generìcamente l'entità della provvisionale e la provvisionale in assenza dì una prova precisa sul danno totale.

La provvisionale risulta, comunque, liquidata in maniera modesta e per la somma ritenuta già provata dal giudice di merito.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

La parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

In relazione alla natura del procedimento, in Camera di Consiglio le spese non sono dovute in quanto nessuna attività concreta, diretta a contrastare l'avversa pretesa, a tutela dei propri diritti ed interessi di natura civile e risarcitoria, è stata compiuta, essendosi limitata la parte civile solo alla nota spese e alle conclusioni scritte: «Nel procedimento che sì svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile ,risarcitoria. (Nella specie, la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che aveva prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma primo, cod. proc. pen.). (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016 - dep. 19/10/2016, C, Rv. 26813901; vedi anche Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016 - dep. 24/02/2016, Botta, Rv. 26597401 e Sez. 2, n. 52800 del 25/11/2016 - dep. 13/12/2016, Rosati, Rv. 26876801).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il rìcorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, generico e articolato in fatto; reitera i motivi di appello senza alcun confronto con le motivazioni della sentenza impugnata. Relativamente alla sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale il ricorso risulta in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come il ricorrente ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti in quanto il teste [OSCURATO:PERSONA], persona offesa, che avrebbe emesso le fatture, ha dichiarato che nell'anno dì imposta 2011 non aveva emesso alcuna fattura alla ditta del ricorrente; del resto, la somma era considerevole (euro 97650,00) e sussistono riscontri alle sue dichiarazioni (genericità delle fatture e accertamenti di P.G. (Sez. 3, Sentenza n. 1998 del 15/11/2019 Ud., dep. 20/01/2020, Rv. 278378 - 01). Il ricorso, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata. 2. Relativamente alla subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale (di euro 5.000,00) si deve confermare la giurisprudenza sul punto di questa Corte di Cassazione: "In tema di risarcimento del danno derivante da reato, ai fini della liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è suscettibile di riesame in sede di legittimità la decisione sulla provvisionale congruamente motivata)" (Sez. 6, Sentenza n. 39542 del 22/03/2016 Ud. (dep. 23/09/2016 ) Rv. 268110 - 01; vedi anche Sez. 4, Ordinanza n. 46728 del 14/06/2007 Cc. (dep. 17/12/2007 ) Rv. 238244 - 0). Il ricorrente contesta molto generìcamente l'entità della provvisionale e la provvisionale in assenza dì una prova precisa sul danno totale. La provvisionale risulta, comunque, liquidata in maniera modesta e per la somma ritenuta già provata dal giudice di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. La parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese. In relazione alla natura del procedimento, in Camera di Consiglio le spese non sono dovute in quanto nessuna attività concreta, diretta a contrastare l'avversa pretesa, a tutela dei propri diritti ed interessi di natura civile e risarcitoria, è stata compiuta, essendosi limitata la parte civile solo alla nota spese e alle conclusioni scritte: «Nel procedimento che sì svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile ,risarcitoria. (Nella specie, la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che aveva prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma primo, cod. proc. pen.). (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016 - dep. 19/10/2016, C, Rv. 26813901; vedi anche Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016 - dep. 24/02/2016, Botta, Rv. 26597401 e Sez. 2, n. 52800 del 25/11/2016 - dep. 13/12/2016, Rosati, Rv. 26876801). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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