CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 ottobre 2025
Cassazione n. 28788/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IA L. [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.2112/2024 depositata il 07/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1096/2025Numero sezionale 3427/2025Numero di raccolta generale 28788/2025Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondoData pubblicazione 31/10/2025comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 27/10/2025ALBERTO CRIVELLINumero registro generale 22642/2025Numero sezionale 4402/2026Numero di raccolta generale 17657/2026Data pubblicazione 03/06/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoPDA - Correzione dierrore materiale.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGIANLUCA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. N. 22642/2025ANGELO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLUIGI [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22642/2025 R.G. per la correzione del decreton. 28788/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in ROMA,depositato il 31/10/2025 nel giudizio proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –rilevato checon decreto n. 28788/2025 depositato il 31/10/2025 è stato estinto ilgiudizio n. RG 1096/2025 a seguito di mancata istanza di decisionedopo la formulazione di proposta di definizione anticipata, ai sensidell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.;a seguito di istanza proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delcontroricorrente, con la quale si segnalava l’errore materiale contenutonel decreto suddetto, la Presidente titolare della Sezione ha dispostoNumero registro generale 22642/2025Numero sezionale 4402/2026Numero di raccolta generale 17657/2026Data pubblicazione 03/06/2026l’apertura del procedimento di correzione di errore materiale,delegando il consigliere subentrato a quello già delegato;considerato chenel decreto di estinzione predetto, nel condannare la ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, siè omesso di provvedere a norma dell’art. 93 cod. proc. civ. e cioè diliquidare le stesse a favore del procuratore costituito ed anticipatario,malgrado la specifica istanza formulata in calce al controricorso;in tali casi, è utilizzabile il procedimento per la correzione di errorimateriali (v. Cass., Sez. U., 7/07/2010, n. 16037; Cass., Sez. U.,5/11/2021, n. 32200);pertanto, va disposta la correzione del decreto nel senso sopra indicatomentre non occorre provvedere sulle spese (Cass., Sez. U.,14//11/2024, n. 29432);P.Q.M.dispone la correzione del decreto n. 28788/2025 pubblicato il31/10/2025 di estinzione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma,cod. proc. civ., del giudizio iscritto al n. RG 1096/2025, inserendo nelcapo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, diseguito alle parole «accessori di legge», le seguenti espressioni: «,somme da distrarsi in favore del difensore della controricorrentedichiaratosi anticipatario», e manda alla Cancelleria per l’annotazionesull’originale del provvedimento e le comunicazioni di rito.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.Il PresidentePaolo Di MarzioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.