CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 39040/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di bancarotta semplice documentale, già così riqualificata in primo grado l'originaria imputazione in termini di bancarotta fraudolenta documentale; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputata, articolando un unico motivo d'impugnazione, a mezzo del quale denuncia, sotto i profili della violazione di legge e vizio di motivazione, l'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia di secondo grado, dovendo valutarsi quale momento di consumazione del reato la sentenza dichiarativa del fallimento della ricorrente (quale imprenditore individuale) e non già la successiva estensione nei confronti della società di fatto; - che l'unico motivo proposto è fondato, essendo la Laurenzi già stata dichiarata fallita, in proprio, quale imprenditore individuale e la successiva estensione alla società di fatto (in ipotesi costituita con [OSCURATO:PERSONA]) non è evento idoneo a determinare una traslazione, in avanti, dell'originario momento di consumazione, da individuarsi, quindi, nella prima dichiarazione di fallimento (21 ottobre 2016); - che, pertanto, dovendosi il termine massimo di prescrizione individuarsi in sette anni e sei mesi, questo era già decorso al momento della pronuncia di secondo grado (2 aprile 2025); - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 5 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]