Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 20535/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ne e del Merito, in persona del Ministro pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata diSassari, n. 112/2023 depositata il 13/09/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2026dalla [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7313/2024Numero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 20535/2026Data pubblicazione 18/06/2026udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleOlga Pirone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi per la ricorrente l’[OSCURATO:PERSONA] e per i controricorrentil’Avvocata dello [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, haaccolto il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università edella Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) e ha respinto ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere le differenzeretributive maturate per ogni anno di servizio nel ruolo di dirigentescolastico, qualifica attribuita a seguito di superamento di apposito concorsoa decorrere dal 1° settembre 2007 e sino al collocamento in quiescenza,avvenuto in data 26 luglio 2017, a fronte dell’anzianità di servizio maturatacome docente di scuola primaria, con 27 anni e 8 mesi di servizio,lamentando la disparità di trattamento rispetto ai dirigenti scolasticiprovenienti dal ruolo di presidi, ai quali è riconosciuta la retribuzioneindividuale di anzianità (RIA) ai sensi degli artt. 37 e ss. del c.c.n.l.2000/2001 ovvero rispetto ai dirigenti scolastici provenienti dalla funzionedi ex preside incaricato, ai quali è riconosciuto l’assegno ad personam exartt. 52 e ss. del c.c.n.l. 2002/2005.2.

La Corte territoriale, nel riformare la pronuncia di primo grado, harichiamato l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che ha escluso laconfigurabilità della lamentata disparità di trattamento in base al particolarepercorso professionale delle categorie degli ex presidi e dei reggenti, noncomparabili con la posizione della odierna ricorrente, che era divenutadirigente a seguito di concorso e senza aver mai espletato prima le funzionidirettive.3.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione MariaGiovanna Oggiano sulla base di due motivi, assistiti da memoria, cuioppongono difese il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio ScolasticoNumero registro generale 7313/2024Numero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 20535/2026Data pubblicazione 18/06/2026Regionale della Sardegna e l’[OSCURATO:PERSONA] territorialedi Sassari a mezzo di unico controricorso, pure illustrato da memoria.4.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta concludendo peril rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o erronea applicazionedell’art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 39 del c.c.n.l. del 1° marzo2001 e dell’art. 58 del c.c.n.l. dell’11 aprile 2006, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.

La parte ricorrente ritiene ingiustificata la scelta operata a livello dicontrattazione collettiva di accordare la conservazione del livello retributivoraggiunto da una categoria di soggetti senza considerare le altre, stante unapotenziale disparità di trattamento economico rispetto a situazioni eguali.1.1.

La censura è manifestamente infondata, come da consolidatoorientamento di questa Corte, citato anche nella sentenza impugnata.In particolare, va qui richiamato il principio di diritto affermato, fra altre,da Cass. Sez.

L, 11/07/2023, n. 19673, rinviando per la compiutamotivazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in ordine alla ricostruzionedell’evoluzione normativa e delle disposizioni contrattuali: in tema didirigenza scolastica, va esclusa la perequazione, interna all’area, tratrattamento retributivo dei dirigenti di nuova assunzione ed ex capi diistituto - nonché cd.

“incaricati annuali” -, posto che le parti collettive, nelpassaggio dall’uno all’altro sistema, attuato a partire dal c.c.n.l. del 2002,che ha disciplinato gli aspetti economici e normativi dell’autonoma areadella predetta dirigenza, hanno dovuto tener conto delle precedentidisposizioni contrattuali - concernenti tali ultime categorie - incentrate sullavalorizzazione dell’anzianità di servizio, affiancando, pertanto, ad un regimeordinario, previsto per i dirigenti di nuova assunzione, due trattamenti“speciali”, destinati ad esaurirsi nel tempo, riservati agli appartenenti allecategorie in questione, al fine di evitare che, per essi, l’acquisizione dellaqualifica dirigenziale si risolvesse in un peggioramento del trattamentoNumero registro generale 7313/2024Numero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 20535/2026Data pubblicazione 18/06/2026retributivo già acquisito per effetto dei compiti direttivi già in precedenzasvolti.In estrema sintesi, la pretesa della ricorrente di essere equiparata aicolleghi che avevano in precedenza ricoperto le funzioni di capo di istitutosi fonda su un’asserita piena equiparazione delle due situazioni a confronto,in realtà insussistente.

Infatti, la RIA si ricollega, non alle caratteristicheoggettive delle mansioni espletate o della posizione ricoperta, bensì allamaggiore esperienza maturata nell’esercizio della funzione, ossia nellapermanenza in un determinato ruolo o nella qualifica, sicché è indubbio che,ai fini dell’attribuzione dell’emolumento, non possa essere equiparatal’anzianità maturata dal docente a quella acquisita nell’espletamento dellafunzione direttiva, attesa la assoluta diversità dei due ruoli, che si cogliecomparando le disposizioni della contrattazione collettiva, antecedente aquella che qui viene rilievo, con le quali sono stati indicati i compiti, lecaratteristiche, le finalità della funzione docente e di quella svolta dalPreside o dal [OSCURATO:PERSONA] (artt. 32 e 38 del c.c.n.l. del 1995); leclausole contrattuali sono volte a regolare, in via transitoria, il passaggio daun sistema retributivo che valorizzava l’anzianità di servizio, mediante laprevisione di una progressione economica per fasce stipendiali, ad altrosistema che, invece, commisura il trattamento economico alla funzioneesercitata, alle caratteristiche dell’istituto diretto, ai risultati ottenuti;questa esigenza si pone, ovviamente, solo per coloro che nel precedenteregime avevano esercitato la funzione, non già per i dirigenti di nuovaassunzione, i cui rapporti lavorativi sono stati novati con il superamento delconcorso, posto che il passaggio alla qualifica dirigenziale non costituisceuna mera progressione verticale, in quanto comporta l’accesso ad altraarea.La diversità delle situazioni a confronto sussiste anche rispetto aidirigenti che, pur non rivestendo formalmente la qualifica di capo d’istituto,avevano esercitato la funzione direttiva in qualità di incaricati annuali; alNumero registro generale 7313/2024Numero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 20535/2026Data pubblicazione 18/06/2026riguardo, alle considerazioni già espresse sulla diversa natura delle funzioni,si deve aggiungere che a detta categoria le parti collettive non hannoistituto), bensì l’assegno personale riassorbibile di cui all’art. 58 del c.c.n.l.2006, chiaramente finalizzato ad impedire la reformatio in peius che, per ladiversità dei sistemi retributivi, si sarebbe verificata in conseguenza delformale inquadramento nel ruolo dirigenziale; la previsione, quindi, sigiustifica in ragione della finalità perseguita e della valorizzazione, anche intal caso, della diversa esperienza professionale pregressa.2.

Con il secondo mezzo si censura la sentenza impugnata perviolazione e/o erronea applicazione dell’art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 edegli artt. 39 del c.c.n.l. del 1° marzo 2001 e 58 del c.c.n.l. dell’11 aprile2006 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Si assume che, al tempo dellacontrattazione collettiva del 2001 e del 2006, fosse vigente l’art. 202 deld.P.R. n. 3 del 1957, cosicché la questione dell’irriducibilità del trattamentoretributivo in godimento era da considerare anche per la categorie dipersone come la odierna ricorrente, per adeguare il trattamento retributivoe la conservazione di quello in godimento, come per le altre categoriespecificamente considerate.

Pertanto, la ricorrente ritiene non corretta lastatuizione della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto che ilpassaggio al ruolo della dirigenza scolastica, dopo il superamento delconcorso, costituisca una novazione del rapporto di lavoro disciplinato danuove norme di riferimento e, correlativamente, da un nuovo trattamentoeconomico appositamente regolato, tale da giustificare la perdita dellaprecedente retribuzione maturata quale docente.2.1.

La censura è infondata laddove torna ad evocare la disparità ditrattamento, come già osservato in relazione al primo motivo.E’ inammissibile nel resto, perché il richiamo all’art. 202 del d.P.R. n. 3del 1957 non introduce solo una diversa qualificazione del fatto bensì unadifferente causa petendi rispetto a quella azionata, per come desumibileNumero registro generale 7313/2024Numero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 20535/2026Data pubblicazione 18/06/2026dalla sentenza impugnata («Oggetto del ricorso è il riconoscimento dellac.d. perequazione interna fra le retribuzioni dei nuovi dirigenti e quelle deglialtri colleghi pervenuti alla qualifica dirigenziale dopo periodi di attribuzionedi incarichi annuali come presidi, i quali godono della RIA o dell’assegno adpersonam maturati come docenti»); infatti, il titolo originario era costituitodalla rivendicazione delle medesime attribuzioni riconosciute agli ex presidie ai reggenti in termini di disparità di trattamento, rispetto allo svolgimentodelle stesse mansioni a parità di anzianità di servizio, tanto che il primogiudice aveva accolto la pretesa riconoscendo alla odierna ricorrente ledifferenze retributive corrispondenti alla RIA calcolata secondo i parametriindicati dal c.c.n.l. di comparto per i dirigenti scolastici provenienti dal ruolodegli ex presidi, liquidando la somma dovuta in base al conteggio allegatoal ricorso.Solo in sede di ricorso per cassazione è stata evocata la diversaquestione della irriducibilità del trattamento ai sensi dell’art. 202 cit.,questione che implica anche una differente allegazione in fatto circa illamentato arretramento del trattamento retributivo fra quello maturatocome docente con l’anzianità dedotta e quello da dirigente scolastico dopoaver superato il concorso.Né le deduzioni svolte nel ricorso corrispondono ai principi di specificitàdella censura e localizzazione degli atti su cui la stessa si fonda perdesumere che tale diversa causa petendi fosse stata originariamenteproposta, vizio, che, ad ogni buon conto, avrebbe dovuto formare oggettodi apposita denuncia.3.

In definitiva, il ricorso va respinto, con conseguente condanna dellaricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidatecome da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 7313/2024Numero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 20535/2026Data pubblicazione 18/06/2026Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, oltre alrimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.La Consigliera est.

La PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne e del Merito, in persona del Ministro pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata diSassari, n. 112/2023 depositata il 13/09/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2026dalla [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7313/2024Numero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 20535/2026Data pubblicazione 18/06/2026udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleOlga Pirone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi per la ricorrente l’[OSCURATO:PERSONA] e per i controricorrentil’Avvocata dello [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, haaccolto il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università edella Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) e ha respinto ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere le differenzeretributive maturate per ogni anno di servizio nel ruolo di dirigentescolastico, qualifica attribuita a seguito di superamento di apposito concorsoa decorrere dal 1° settembre 2007 e sino al collocamento in quiescenza,avvenuto in data 26 luglio 2017, a fronte dell’anzianità di servizio maturatacome docente di scuola primaria, con 27 anni e 8 mesi di servizio,lamentando la disparità di trattamento rispetto ai dirigenti scolasticiprovenienti dal ruolo di presidi, ai quali è riconosciuta la retribuzioneindividuale di anzianità (RIA) ai sensi degli artt. 37 e ss. del c.c.n.l.2000/2001 ovvero rispetto ai dirigenti scolastici provenienti dalla funzionedi ex preside incaricato, ai quali è riconosciuto l’assegno ad personam exartt. 52 e ss. del c.c.n.l. 2002/2005.2. La Corte territoriale, nel riformare la pronuncia di primo grado, harichiamato l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che ha escluso laconfigurabilità della lamentata disparità di trattamento in base al particolarepercorso professionale delle categorie degli ex presidi e dei reggenti, noncomparabili con la posizione della odierna ricorrente, che era divenutadirigente a seguito di concorso e senza aver mai espletato prima le funzionidirettive.3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione MariaGiovanna Oggiano sulla base di due motivi, assistiti da memoria, cuioppongono difese il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio ScolasticoNumero registro generale 7313/2024Numero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 20535/2026Data pubblicazione 18/06/2026Regionale della Sardegna e l’[OSCURATO:PERSONA] territorialedi Sassari a mezzo di unico controricorso, pure illustrato da memoria.4. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta concludendo peril rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o erronea applicazionedell’art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 39 del c.c.n.l. del 1° marzo2001 e dell’art. 58 del c.c.n.l. dell’11 aprile 2006, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. La parte ricorrente ritiene ingiustificata la scelta operata a livello dicontrattazione collettiva di accordare la conservazione del livello retributivoraggiunto da una categoria di soggetti senza considerare le altre, stante unapotenziale disparità di trattamento economico rispetto a situazioni eguali.1.1. La censura è manifestamente infondata, come da consolidatoorientamento di questa Corte, citato anche nella sentenza impugnata.In particolare, va qui richiamato il principio di diritto affermato, fra altre,da Cass. Sez. L, 11/07/2023, n. 19673, rinviando per la compiutamotivazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in ordine alla ricostruzionedell’evoluzione normativa e delle disposizioni contrattuali: in tema didirigenza scolastica, va esclusa la perequazione, interna all’area, tratrattamento retributivo dei dirigenti di nuova assunzione ed ex capi diistituto - nonché cd. “incaricati annuali” -, posto che le parti collettive, nelpassaggio dall’uno all’altro sistema, attuato a partire dal c.c.n.l. del 2002,che ha disciplinato gli aspetti economici e normativi dell’autonoma areadella predetta dirigenza, hanno dovuto tener conto delle precedentidisposizioni contrattuali - concernenti tali ultime categorie - incentrate sullavalorizzazione dell’anzianità di servizio, affiancando, pertanto, ad un regimeordinario, previsto per i dirigenti di nuova assunzione, due trattamenti“speciali”, destinati ad esaurirsi nel tempo, riservati agli appartenenti allecategorie in questione, al fine di evitare che, per essi, l’acquisizione dellaqualifica dirigenziale si risolvesse in un peggioramento del trattamentoNumero registro generale 7313/2024Numero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 20535/2026Data pubblicazione 18/06/2026retributivo già acquisito per effetto dei compiti direttivi già in precedenzasvolti.In estrema sintesi, la pretesa della ricorrente di essere equiparata aicolleghi che avevano in precedenza ricoperto le funzioni di capo di istitutosi fonda su un’asserita piena equiparazione delle due situazioni a confronto,in realtà insussistente. Infatti, la RIA si ricollega, non alle caratteristicheoggettive delle mansioni espletate o della posizione ricoperta, bensì allamaggiore esperienza maturata nell’esercizio della funzione, ossia nellapermanenza in un determinato ruolo o nella qualifica, sicché è indubbio che,ai fini dell’attribuzione dell’emolumento, non possa essere equiparatal’anzianità maturata dal docente a quella acquisita nell’espletamento dellafunzione direttiva, attesa la assoluta diversità dei due ruoli, che si cogliecomparando le disposizioni della contrattazione collettiva, antecedente aquella che qui viene rilievo, con le quali sono stati indicati i compiti, lecaratteristiche, le finalità della funzione docente e di quella svolta dalPreside o dal [OSCURATO:PERSONA] (artt. 32 e 38 del c.c.n.l. del 1995); leclausole contrattuali sono volte a regolare, in via transitoria, il passaggio daun sistema retributivo che valorizzava l’anzianità di servizio, mediante laprevisione di una progressione economica per fasce stipendiali, ad altrosistema che, invece, commisura il trattamento economico alla funzioneesercitata, alle caratteristiche dell’istituto diretto, ai risultati ottenuti;questa esigenza si pone, ovviamente, solo per coloro che nel precedenteregime avevano esercitato la funzione, non già per i dirigenti di nuovaassunzione, i cui rapporti lavorativi sono stati novati con il superamento delconcorso, posto che il passaggio alla qualifica dirigenziale non costituisceuna mera progressione verticale, in quanto comporta l’accesso ad altraarea.La diversità delle situazioni a confronto sussiste anche rispetto aidirigenti che, pur non rivestendo formalmente la qualifica di capo d’istituto,avevano esercitato la funzione direttiva in qualità di incaricati annuali; alNumero registro generale 7313/2024Numero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 20535/2026Data pubblicazione 18/06/2026riguardo, alle considerazioni già espresse sulla diversa natura delle funzioni,si deve aggiungere che a detta categoria le parti collettive non hannoistituto), bensì l’assegno personale riassorbibile di cui all’art. 58 del c.c.n.l.2006, chiaramente finalizzato ad impedire la reformatio in peius che, per ladiversità dei sistemi retributivi, si sarebbe verificata in conseguenza delformale inquadramento nel ruolo dirigenziale; la previsione, quindi, sigiustifica in ragione della finalità perseguita e della valorizzazione, anche intal caso, della diversa esperienza professionale pregressa.2. Con il secondo mezzo si censura la sentenza impugnata perviolazione e/o erronea applicazione dell’art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 edegli artt. 39 del c.c.n.l. del 1° marzo 2001 e 58 del c.c.n.l. dell’11 aprile2006 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Si assume che, al tempo dellacontrattazione collettiva del 2001 e del 2006, fosse vigente l’art. 202 deld.P.R. n. 3 del 1957, cosicché la questione dell’irriducibilità del trattamentoretributivo in godimento era da considerare anche per la categorie dipersone come la odierna ricorrente, per adeguare il trattamento retributivoe la conservazione di quello in godimento, come per le altre categoriespecificamente considerate. Pertanto, la ricorrente ritiene non corretta lastatuizione della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto che ilpassaggio al ruolo della dirigenza scolastica, dopo il superamento delconcorso, costituisca una novazione del rapporto di lavoro disciplinato danuove norme di riferimento e, correlativamente, da un nuovo trattamentoeconomico appositamente regolato, tale da giustificare la perdita dellaprecedente retribuzione maturata quale docente.2.1. La censura è infondata laddove torna ad evocare la disparità ditrattamento, come già osservato in relazione al primo motivo.E’ inammissibile nel resto, perché il richiamo all’art. 202 del d.P.R. n. 3del 1957 non introduce solo una diversa qualificazione del fatto bensì unadifferente causa petendi rispetto a quella azionata, per come desumibileNumero registro generale 7313/2024Numero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 20535/2026Data pubblicazione 18/06/2026dalla sentenza impugnata («Oggetto del ricorso è il riconoscimento dellac.d. perequazione interna fra le retribuzioni dei nuovi dirigenti e quelle deglialtri colleghi pervenuti alla qualifica dirigenziale dopo periodi di attribuzionedi incarichi annuali come presidi, i quali godono della RIA o dell’assegno adpersonam maturati come docenti»); infatti, il titolo originario era costituitodalla rivendicazione delle medesime attribuzioni riconosciute agli ex presidie ai reggenti in termini di disparità di trattamento, rispetto allo svolgimentodelle stesse mansioni a parità di anzianità di servizio, tanto che il primogiudice aveva accolto la pretesa riconoscendo alla odierna ricorrente ledifferenze retributive corrispondenti alla RIA calcolata secondo i parametriindicati dal c.c.n.l. di comparto per i dirigenti scolastici provenienti dal ruolodegli ex presidi, liquidando la somma dovuta in base al conteggio allegatoal ricorso.Solo in sede di ricorso per cassazione è stata evocata la diversaquestione della irriducibilità del trattamento ai sensi dell’art. 202 cit.,questione che implica anche una differente allegazione in fatto circa illamentato arretramento del trattamento retributivo fra quello maturatocome docente con l’anzianità dedotta e quello da dirigente scolastico dopoaver superato il concorso.Né le deduzioni svolte nel ricorso corrispondono ai principi di specificitàdella censura e localizzazione degli atti su cui la stessa si fonda perdesumere che tale diversa causa petendi fosse stata originariamenteproposta, vizio, che, ad ogni buon conto, avrebbe dovuto formare oggettodi apposita denuncia.3. In definitiva, il ricorso va respinto, con conseguente condanna dellaricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidatecome da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 7313/2024Numero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 20535/2026Data pubblicazione 18/06/2026Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, oltre alrimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.La Consigliera est. La PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20535/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris