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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34747/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17171/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento formulata dal difensore, è manifestamente infondato dal momento che non risulta provata l'effettiva sottoposizione dell'istanza all'attenzione del giudice procedente (cfr. sul punto Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014, Pigionanti, Rv. 260963); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo di cui all'art. 341-bis cod. pen., risulta riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha congruamente dato della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17171/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento formulata dal difensore, è manifestamente infondato dal momento che non risulta provata l'effettiva sottoposizione dell'istanza all'attenzione del giudice procedente (cfr. sul punto Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014, Pigionanti, Rv. 260963); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo di cui all'art. 341-bis cod. pen., risulta riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha congruamente dato della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 34747/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris