CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 39603/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che distanza temporale e diversità dei titoli, e dell'indole, dei reati sono indici di valutazione della inesistenza di un unico disegno criminoso in presenza dei quali non è manifestamente illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che, nel caso in esame, in presenza di un reato di rapina commesso nel 1989 (sentenza indicata nel provvedimento impugnato con la lettera e), un reato di rapina commesso nel 1992 (sentenza f), un reato di rapina commesso nel 2009 (sentenza a), un reato di autocalunnia commesso nel 2013 (sentenza d), un reato di minaccia commesso nel 2016 (sentenza c), un reato di lesioni volontarie commesso nel 2017 (sentenza b), ha ritenuto che gli stessi non fossero retti da una volizione criminale unitaria; - questa conclusione non è scalfita dagli argomenti generici proposti in ricorso, atteso che, quanto al primo motivo, gli argomenti spesi dal giudice del merito sono, in realtà, conferenti anche con i reati oggetto delle sentenze e) e f) di cui all'istanza integrativa; quanto al secondo motivo, che il marcato antagonismo nei confronti della società che il ricorrente avrebbe maturato non è sufficiente a far legare tutti i reati in un disegno criminoso unico, istituto che presuppone che al momento di commissione del primo reato i successivi siano stati già progettati "almeno nelle loro linee essenziali" (v. sentenza Gargiulo sopra citata); quanto al terzo motivo, che la causa indulgentiae è la ratio della norma sul cumulo giuridico, ma non è utile per ricostruire l'unicità del disegno criminoso, che presuppone l'identificazione di un collante nella volontà criminale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensor