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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 03688/2026

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32267 R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] a r.l.; intimata avverso la sentenza n. 1693/2021 depositata il 26 ottobre 2021 della Corte di appello di Palermo.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Con sentenza del 26 ottobre 2021 la Corte di appello di Sez.

I – RG 32267/2021 camera di consiglio 30.1.2026 1 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 32267/2021 Numero sezionale 515/2026 Numero di raccolta generale 3688/2026 Data pubblicazione 18/02/2026 Palermo ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia del Tribunale di Marsala con cui il detto istituto di credito era stato condannato al pagamento della somma di euro 188.994,55, oltre interessi, in favore di [OSCURATO:PERSONA] a r.l.: la decisione di primo grado si fondava sull’accertata usurarietà degli interessi convenuti con riguardo a un contratto di mutuo.

La Corte di Palermo ha rilevato che gli interessi di mora soggiacciono alle soglie dell’usura e che la mancata indicazione del TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ai detti interessi non preclude l’applicazione della disciplina contenuta nella l. n. 108 del 1996.

Ha ritenuto, quindi, che l’appello fosse infondato, posto che l'appellante non aveva «svolto alcuna specifica censura con riguardo alla diversa questione relativa alle conseguenze derivanti dell'accertata natura usuraria del tasso di mora».

2. ― La banca ha proposto una impugnazione su due motivi.

La società [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Col primo motivo si oppone la violazione ed erronea applicazione degli artt. 113, 324 e 329 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato l’appello della banca per non aver essa impugnato il capo di sentenza relativo alle conseguenze derivanti dall’usurarietà degli interessi di mora.

Si deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, la proposta impugnazione relativa all’eccedenza degli interessi di mora rispetto al tasso soglia aveva impedito il passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo alle conseguenze discendenti dall’usurarietà dei detti interessi.

Col secondo mezzo si oppone la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che la banca non avesse validamente censurato la parte di sentenza relativa alle conseguenze derivanti dalla nullità degli interessi di mora.

Si osserva che dal tenore Sez.

I – RG 32267/2021 camera di consiglio 30.1.2026 2 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 32267/2021 Numero sezionale 515/2026 Numero di raccolta generale 3688/2026 Data pubblicazione 18/02/2026 del motivo di appello proposto dalla banca appellante non poteva dedursi alcuna acquiescenza riguardo alla parte della sentenza di primo grado che aveva definito il quantum debeatur.

2. — I due motivi sono infondati.

Parte ricorrente si duole che la sentenza di primo grado sia stata ritenuta irretrattabile nella parte in cui aveva stabilito che, a fronte dell’accertata usurarietà degli interessi moratori, gli stessi e gli interessi corrispettivi andassero ricondotti al saggio legale.

Per la giurisprudenza costante di questa Corte, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (tra le tante: Cass. 21 ottobre 2024, n. 27246; Cass. 30 giugno 2022, n. 20951; Cass. 15 dicembre 2021, n. 40276; Cass. 18 settembre 2017, n. 21566).

L’autonomia del capo di sentenza, nel senso suddetto, assume quindi valore qualificante ai fini che interessano: intanto il giudice di appello può occuparsi di determinate questioni, estranee all’impugnazione, in quanto le stesse ineriscano a capi della decisione che non presentino carattere di autonomia.

Ciò spiega perché, ad esempio, qualora la sentenza di primo grado, recante condanna al risarcimento dei danni, sia appellata limitatamente all'affermazione di responsabilità, il giudice di secondo grado non abbia il potere di riesaminare anche la quantificazione del danno, stante l'autonomia della pronuncia sull’an debeatur rispetto a quella relativa al quantum debeatur (Cass. 25 febbraio 2011, n. 4701; Cass. 19 agosto 2003, n. 12176).

Ora, nell’atto di appello non era stata formulata alcuna specifica Sez.

I – RG 32267/2021 camera di consiglio 30.1.2026 3 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 32267/2021 Numero sezionale 515/2026 Numero di raccolta generale 3688/2026 Data pubblicazione 18/02/2026 censura con riguardo al capo della decisione di primo grado con cui si era sancito quali fossero le conseguenze, in punto di diritto, dell’accertata usurarietà degli interessi moratori: è affermato nella sentenza impugnata che il gravame era incentrato sulla ritenuta inapplicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori e le indicazioni contenute nel motivo di ricorso non smentiscono tale lettura dell’atto di appello.

Il relativo capo della decisione aveva, del resto, consistenza autonoma, perché, sebbene necessariamente collegato a quello relativo all’accertamento dell’usura, si risolveva nella statuizione per cui, a fronte di interessi moratori eccedenti il tasso soglia, nella rideterminazione del quantum doveva applicarsi il criterio indicato dal c.t.u., per il quale tutti gli interessi convenuti contrattualmente andavano ridotti al saggio legale.

La sentenza di appello, in definitiva, contiene due dicta distinti, ciascuno munito di autonoma efficacia decisoria: l’affermazione per cui l’interesse moratorio si collocava oltre il tasso soglia; la quantificazione del rapporto di dare e avere tra le parti secondo il criterio della riconduzione degli interessi pattuiti al saggio legale.

Solo nell’ipotesi in cui il motivo basato sulla non usurarietà degli interessi moratori fosse stato accolto il Giudice di appello avrebbe dovuto pronunciare sulla statuizione di cui qui si dibatte; ma ciò non perché tale statuizione fosse inclusa nell’impugnazione proposta, bensì in quanto essa avrebbe integrato un capo decisorio da qualificarsi dipendente ai sensi dell’art. 336, comma 1, c.p.c.: tale norma, sul presupposto che il capo dipendente non sia stato oggetto di impugnativa, dispone, infatti, che la riforma o la cassazione parziale della sentenza abbia effetto anche su di esso.

3. — Il ricorso è respinto.

4. — Nulla è da disporre in punto di spese processuali, stante la mancata resistenza della società intimata.

P.Q.M.

Sez.

I – RG 32267/2021 camera di consiglio 30.1.2026 4 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 32267/2021 Numero sezionale 515/2026 Numero di raccolta generale 3688/2026 Data pubblicazione 18/02/2026 La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32267 R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] a r.l.; intimata avverso la sentenza n. 1693/2021 depositata il 26 ottobre 2021 della Corte di appello di Palermo. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con sentenza del 26 ottobre 2021 la Corte di appello di Sez. I – RG 32267/2021 camera di consiglio 30.1.2026 1 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 32267/2021 Numero sezionale 515/2026 Numero di raccolta generale 3688/2026 Data pubblicazione 18/02/2026 Palermo ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia del Tribunale di Marsala con cui il detto istituto di credito era stato condannato al pagamento della somma di euro 188.994,55, oltre interessi, in favore di [OSCURATO:PERSONA] a r.l.: la decisione di primo grado si fondava sull’accertata usurarietà degli interessi convenuti con riguardo a un contratto di mutuo. La Corte di Palermo ha rilevato che gli interessi di mora soggiacciono alle soglie dell’usura e che la mancata indicazione del TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ai detti interessi non preclude l’applicazione della disciplina contenuta nella l. n. 108 del 1996. Ha ritenuto, quindi, che l’appello fosse infondato, posto che l'appellante non aveva «svolto alcuna specifica censura con riguardo alla diversa questione relativa alle conseguenze derivanti dell'accertata natura usuraria del tasso di mora». 2. ― La banca ha proposto una impugnazione su due motivi. La società [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Col primo motivo si oppone la violazione ed erronea applicazione degli artt. 113, 324 e 329 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato l’appello della banca per non aver essa impugnato il capo di sentenza relativo alle conseguenze derivanti dall’usurarietà degli interessi di mora. Si deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, la proposta impugnazione relativa all’eccedenza degli interessi di mora rispetto al tasso soglia aveva impedito il passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo alle conseguenze discendenti dall’usurarietà dei detti interessi. Col secondo mezzo si oppone la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che la banca non avesse validamente censurato la parte di sentenza relativa alle conseguenze derivanti dalla nullità degli interessi di mora. Si osserva che dal tenore Sez. I – RG 32267/2021 camera di consiglio 30.1.2026 2 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 32267/2021 Numero sezionale 515/2026 Numero di raccolta generale 3688/2026 Data pubblicazione 18/02/2026 del motivo di appello proposto dalla banca appellante non poteva dedursi alcuna acquiescenza riguardo alla parte della sentenza di primo grado che aveva definito il quantum debeatur. 2. — I due motivi sono infondati. Parte ricorrente si duole che la sentenza di primo grado sia stata ritenuta irretrattabile nella parte in cui aveva stabilito che, a fronte dell’accertata usurarietà degli interessi moratori, gli stessi e gli interessi corrispettivi andassero ricondotti al saggio legale. Per la giurisprudenza costante di questa Corte, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (tra le tante: Cass. 21 ottobre 2024, n. 27246; Cass. 30 giugno 2022, n. 20951; Cass. 15 dicembre 2021, n. 40276; Cass. 18 settembre 2017, n. 21566). L’autonomia del capo di sentenza, nel senso suddetto, assume quindi valore qualificante ai fini che interessano: intanto il giudice di appello può occuparsi di determinate questioni, estranee all’impugnazione, in quanto le stesse ineriscano a capi della decisione che non presentino carattere di autonomia. Ciò spiega perché, ad esempio, qualora la sentenza di primo grado, recante condanna al risarcimento dei danni, sia appellata limitatamente all'affermazione di responsabilità, il giudice di secondo grado non abbia il potere di riesaminare anche la quantificazione del danno, stante l'autonomia della pronuncia sull’an debeatur rispetto a quella relativa al quantum debeatur (Cass. 25 febbraio 2011, n. 4701; Cass. 19 agosto 2003, n. 12176). Ora, nell’atto di appello non era stata formulata alcuna specifica Sez. I – RG 32267/2021 camera di consiglio 30.1.2026 3 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 32267/2021 Numero sezionale 515/2026 Numero di raccolta generale 3688/2026 Data pubblicazione 18/02/2026 censura con riguardo al capo della decisione di primo grado con cui si era sancito quali fossero le conseguenze, in punto di diritto, dell’accertata usurarietà degli interessi moratori: è affermato nella sentenza impugnata che il gravame era incentrato sulla ritenuta inapplicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori e le indicazioni contenute nel motivo di ricorso non smentiscono tale lettura dell’atto di appello. Il relativo capo della decisione aveva, del resto, consistenza autonoma, perché, sebbene necessariamente collegato a quello relativo all’accertamento dell’usura, si risolveva nella statuizione per cui, a fronte di interessi moratori eccedenti il tasso soglia, nella rideterminazione del quantum doveva applicarsi il criterio indicato dal c.t.u., per il quale tutti gli interessi convenuti contrattualmente andavano ridotti al saggio legale. La sentenza di appello, in definitiva, contiene due dicta distinti, ciascuno munito di autonoma efficacia decisoria: l’affermazione per cui l’interesse moratorio si collocava oltre il tasso soglia; la quantificazione del rapporto di dare e avere tra le parti secondo il criterio della riconduzione degli interessi pattuiti al saggio legale. Solo nell’ipotesi in cui il motivo basato sulla non usurarietà degli interessi moratori fosse stato accolto il Giudice di appello avrebbe dovuto pronunciare sulla statuizione di cui qui si dibatte; ma ciò non perché tale statuizione fosse inclusa nell’impugnazione proposta, bensì in quanto essa avrebbe integrato un capo decisorio da qualificarsi dipendente ai sensi dell’art. 336, comma 1, c.p.c.: tale norma, sul presupposto che il capo dipendente non sia stato oggetto di impugnativa, dispone, infatti, che la riforma o la cassazione parziale della sentenza abbia effetto anche su di esso. 3. — Il ricorso è respinto. 4. — Nulla è da disporre in punto di spese processuali, stante la mancata resistenza della società intimata. P.Q.M. Sez. I – RG 32267/2021 camera di consiglio 30.1.2026 4 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 32267/2021 Numero sezionale 515/2026 Numero di raccolta generale 3688/2026 Data pubblicazione 18/02/2026 La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dov
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